Cons. Stato Sez. III, Sent., 24-11-2012, n. 5958

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RITENUTO che nell’imminenza della discussione alla udienza odierna l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;

Ritenuto che di questa dichiarazione si può prendere atto ai fini dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto nondimeno che nella situazione di fatto la dichiarazione della parte di non avere più interesse (per ragioni esclusivamente soggettive) può essere assimilata, ai fini del regime delle spese del giudizio, ad una rinuncia agli atti del giudizio, che comporta in linea di principio la soccombenza nelle spese – tanto più che nella fattispecie è verosimile che l’appello sarebbe stato respinto;

Ritenuto tuttavia che il sopravvenire del difetto di interesse può essere ragionevolmente ascritto anche alla lunga durata del giudizio di appello, per cause non imputabili all’appellante, e che ciò giustifica in suo favore il beneficio della compensazione delle spese;

Ritenuto però che stando alla dichiarazione della parte la cessazione dell’interesse si era realizzata già da diverso tempo (in quanto correlata alla dismissione dell’immobile nel quale avrebbe dovuto trasferirsi la farmacia), mentre la relativa dichiarazione è stata depositata solo il 19 novembre 2012 (quattro giorni prima della discussione); tale ingiustificabile ritardo ha fra l’altro indotto la controparte appellata a depositare una corposa memoria difensiva in data 23 ottobre 2012;

Ritenuto che in questa situazione appare equo e ragionevole condannare l’appellante a rimborsare alla controparte appellata le spese difensive (memoria di discussione e partecipazione all’udienza) che si sarebbero potute evitare se la stessa appellante avesse dichiarato più tempestivamente il venir meno dell’interesse o quanto meno ne avesse doverosamente preavvisato la controparte evitandole lo svolgimento di attività difensive inutili;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara improcedibile l’appello. Compensa parzialmente le spese del grado, ponendole per il resto a carico dell’appellante e per l’effetto condanna l’appellante al pagamento in favore della controparte costituita della somma di Euro 1.500 oltre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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