Cons. Stato Sez. III, Sent., 24-11-2012, n. 5957

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino irregolarmente presente in Italia, è stato interessato da un procedimento di regolarizzazione (o emersione) promosso dal suo datore di lavoro in virtù dei benefici di cui all’art. 1-ter del D.L. n. 78 del 2009.

Il procedimento ha avuto inizio regolare, ma si è arrestato in quanto si era appurato che lo straniero aveva riportato condanne penali per il reato di cui all’art. 337 c.p.; peraltro, il citato art. 1-ter esclude dalla regolarizzazione gli stranieri che abbiano a proprio carico condanne per reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p..

2. L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Toscana, ma questo ha respinto il ricorso osservando che il reato di cui all’art. 337 c.p. rientra nella previsione dell’art. 381 c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza) e pertanto il rigetto della domanda di emersione era dovuto e vincolato.

L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio.

3. In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i presupposti per la definizione immediata della controversia.

4. La sentenza appellata sembrerebbe esente da vizi, ma sta di fatto che ad essa è sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 6 luglio 2012.

Con detta sentenza la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 1-ter del D.L. n. 78 del 2009 convertito in L. n. 102 del 2009, limitatamente alla parte in cui configura come tassativamente ostativi i precedenti penali per reati compresi nell’art. 381 c.p.p.. Per effetto della sentenza della Corte, le pregresse condanne per quel genere di reati possono essere prese, bensì, a motivo del diniego di sanatoria, ma solo nel contesto di una valutazione discrezionale riferita alla gravità del fatto, alla pericolosità del soggetto, etc.

5. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, dunque, l’appello va accolto e in riforma della sentenza di primo grado va annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, nella misura in cui sono consentiti dalla disciplina ora vigente per effetto della pronuncia della Corte.

Il fatto che si applichi lo ius superveniens giustifica la compensazione delle spese per l’intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie il ricorso e in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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