Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38735 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza in data 15.04.2011 confermava la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Brescia resa in data 22.07.2010, all’esito di giudizio abbreviato, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di M.B. C. in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La Corte territoriale rilevava che al prevenuto si ascrive l’importazione sul territorio nazionale, in concorso con G. G., nei cui confronti si è proceduto separatamente, complessivamente di 7 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Osservava il Collegio che al M. si contesta di avere ceduto al G. due partite di cocaina, per la successiva importazione in Italia: la prima, contenente due chilogrammi di sostanza stupefacente, che il coimputato a sua volta cedeva a A. L. e A.M.; la seconda, contenente circa 5 chilogrammi di cocaina, che veniva ceduta ad A.P.; e che il primo Giudice, esclusa l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, applicata la diminuente di rito, aveva condannato M. alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione.

La Cotte di Appello rilevava che il quadro probatorio a carico dell’imputato era costituito dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra due utenze cellulari spagnole, che si assumono in uso a G. ed al M., dagli esiti delle intercettazioni ambientali, dai pedinamenti e dai sequestri di sostanza stupefacente effettuati dalla polizia giudiziaria.

La Corte territoriale evidenziava che la difesa non aveva contestato la riferibilità delle conversazioni telefoniche intercettate a M. e a G.; nè il contenuto dei dialoghi, aventi ad oggetto trattative relative al trasferimento in Italia di partite di droga acquistate in Spagna; e che neppure venivano conteste le cessioni di cocaina effettuate materialmente da G. in Italia.

Ciò premesso, il Collegio considerava che la difesa dell’imputato contestava che la cocaina ceduta da G. a clienti italiani provenisse da partite di stupefacente acquistate in Spagna presso o tramite M. o comunque che le trattative tra M. e G. fossero realmente sfociate nella conclusione e nella esecuzione di negozi illeciti.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione M.B., a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale. La parte assume che la Corte di Appello – non dissimilmente dal primo Giudice – abbia fatto uso eccessivo della prova logica e di presunzioni inaccettabilmente elevate a rango di prova, al fine di sopperire alla mancanza di prove materiali a carico dell’imputato in relazione alle cessioni di sostanza stupefacente oggetto di addebito.

La parte rileva di esseri doluto, in corso di giudizio, del trattamento processuale riservato al coimputato G., il quale neppure risultava essere stato separatamente giudicato; e sottolinea di avere pure elevato critiche rispetto alla scelta operata dalla Pubblica Accusa, che non intervenne immediatamente per bloccare l’attività criminosa posta in essere dal G., il quale era peraltro sottoposto a costante osservazione. Il deducente ribadisce che le prove utilizzate dai giudici del merito sono costituite dagli esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali, in assenza di obiettivi riscontri; e rileva che non risultano contatti intercorsi tra M. e G. nei momenti cruciali della vicenda che occupa. Con specifico riferimento alla cessione della partita di due chili di cocaina ritiene la parte che sia stato fatto un uso eccessivo di inaccettabili presunzioni. Il ricorrente ribadisce che il contenuto delle conversazioni intercorse tra M. e G. in data antecedente al 25 giugno 2009 dimostra che i due intendevano programmare il trasferimento di droga e non già che avessero realizzato la cessione oggetto del primo addebito, cioè i due chili di cocaina che G. avrebbe poi ceduto a A. e Ag..

L’esponente censura poi la motivazione della sentenza impugnata, laddove il Collegio fa riferimento al contesto generale nel quale la vicenda si colloca. Rileva che la stessa Corte territoriale ha evidenziato l’anomalia data dalla distanza temporale – una settimana – che separa il rientro in Italia del G. con la partita di due chili di cocaina rispetto alla cessione dello stupefacente agli acquirenti sardi; e che la Corte territoriale ha illogicamente risolto la questione considerando che detto lasso temporale risultava compatibile con le modalità esecutive pure della seconda cessione di droga oggetto di obbedito.

Soffermandosi sulle circostanze di fatto valorizzate dai giudici di merito, l’esponente rileva che la presenza in Spagna del G. e l’incontro con il M. – evenienze pacificamente ammesse – non dimostrano che G. abbia ricevuto da M., in Spagna, la droga di poi ceduta a terzi, in Italia. Il ricorrente rileva che le conversazioni intercorse tra i due il 27 giugno 2009 sono prodromiche a future cessioni e non concernono la presunta cessione dei due chili di cocaina da parte del M. al G.. Medesime considerazioni vengono svolte dal ricorrente con riguardo alla conversazione intercettata nel corso della quale G. avvisa M. dell’intervenuto arresto di A. e Ag.. Sul punto, la parte considera che la Corte di Appello abbia apoditticamente ritenuto sussistente il coinvolgimento emotivo del M. rispetto alla notizia dell’arresto, sulla base di equivoche espressioni utilizzate dal colloquiante. Osserva che pure illogico appare il rilievo svolto dal Collegio, in ordine al fatto che G. non avrebbe comunicato la circostanza dell’arresto degli acquirenti sardi ad un soggetto estraneo alla operazione criminosa; sul punto, il deducente considera che l’evenienza si spiega alternativamente in ragione dello stretto legame intercorrente tra M. e G. ed in vista dei traffici, anche illeciti, che i due stavano programmando.

La parte ritiene che le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale siano volte a confutare gli argomenti spiegati dagli appellanti, piuttosto che ad individuare concreti elementi di prova a carico dell’imputato; e detto rilievo concerne sia le inferenze che il Collegio ha tratto dalla circostanza che M. fosse a conoscenza delle cessioni di droga effettuate dal G. a favore degli acquirenti sardi, sia le considerazioni svolte dai giudici in relazione alla possibilità che G. si procurasse droga dall’Olanda anzichè dalla Spagna.

Analoghe critiche considerazioni all’apparato motivazionale della decisione impugnata vengono quindi svolte dal ricorrente, con riferimento al secondo episodio di cessione che viene contestato al M..

La parte ribadisce che G. e M. avevano verosimilmente concordato di effettuare una futura cessione di droga, ma ritiene che difetti la prova che una tale cessione sia in realtà avvenuta.

Considera che non sono state registrate telefonate tra i due nei giorni in cui G. si trovava a (OMISSIS), in assunto accusatorio per ricevere la droga procuratagli da M.. La parte rileva di avere dedotto nei motivi di appello il fatto che al momento dell’arresto del M. avvenuto a (OMISSIS) gli investigatori verificarono i numeri in entrata ed in uscita sulle schede telefoniche trovate in possesso dal M. e che da tale verifica non era emerso alcun contatto tra G. e M.. Sul punto la parte ritiene che la Corte territoriale abbia omesso alcuna considerazione e che la motivazione sia perciò carente. Ribadisce l’esponente che il Collegio ha effettuato un indebito ricorso a presunzioni; considera poi che il contenuto della conversazione tra presenti intercettata al momento in cui G. cedeva due chili di cocaina a A.P. rende plausibile la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, rispetto alla origine della droga oggetto di cessione; ciò in quanto G. usa l’espressione "mi è arrivata" riferendosi alla droga, laddove in assunto accusatorio lo stupefacente sarebbe stato prelevato dallo stesso G., in Spagna.

La parte assume che la Corte territoriale, anche su questo punto, abbia in realtà omesso di motivare in relazione alla doglianza difensiva contenuta nei motivi di appello; e considera che la provenienza spagnola della droga non contrasta con l’ipotesi difensiva in base alla quale G. avrebbe reperito la droga in Spagna, da diverso fornitore.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Premesso che deve ribadirsi che in relazione al contenuto delle doglianze in esame sfugge la rilevanza, e quindi l’interesse, rispetto alla sorte processuale del coindagato G., come pure in riferimento allo sviluppo diacronico delle Indagini, preme evidenziare che la Corte di Appello ha sviluppato un analitico percorso argomentativo, con riguardo a ciascuna della contestazioni elevate al M., immune da fratture logiche rilevanti in questa sede di legittimità. 3.2 Con riferimento al ruolo di intermediario svolto dal M., tra G. e fornitori spagnoli per la compravendita di partite di cocaina, la Corte ha primieramente rilevato che G. aveva improvvisamente rinviato la programmata trasferta in Spagna (ove M. si trovava in stato di latitanza) a causa dell’intervenuto arresto del clienti sardi del medesimo G., tali Ag. e A., avvenuto il (OMISSIS). Quindi il Collegio si è soffermato sulle due forniture oggetto della contestazione, prendendo lo mosse dalla seconda importazione, concernente una partita di 5 chilogrammi di cocaina.

Al riguardo, la Corte territoriale ha richiamato il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate in data 6 e 7 luglio 2009, evidenziando che i due colloquianti si erano accordati per la vendita di "una mano" (da intendersi 5 chili di cocaina già nella disponibilità del M. al prezzo di Euro 200.000). Sul punto viene richiamato il contenuto della conversazione n. 196 del 2009, nel corso della quale G. dice a M. "vengo giù coi soldi, porto via solo la tua..". E con riguardo alla effettiva presenza in Spagna del G., la Corte territoriale richiama un brano della intercettazione n. 223, ove G. conferma a M. che sarà in Spagna il sabato successivo entro le ore 11.00. Il Collegio ha inoltre rilevato che il servizio di osservazione e controllo effettuato nella giornata di venerdì 10 luglio 2009 aveva consentito di accertare il passaggio del G. dal confine italo-francese; e che si era pure accertata la localizzazione, a mezzo di segnale satellitare, del G. in (OMISSIS) in data (OMISSIS). Oltre a ciò, la Corte di Appello ha rilevato che pregnante rilievo assumeva il messaggio inviato da G. a M. in data 12.7.2009, con il quale il medesimo G. comunicava al sodale di non aver incontrato alcun problema al passaggio della frontiera.

3.3 Ad ulteriore conferma del fatto che G. avesse effettivamente ricevuto da M. i cinque chili di cocaina di cui si tratta, la Corte di Appello ha richiamato poi il contento delle conversazioni tra presenti intercorse tra G. e l’acquirente A.P., ove G., nell’effettuare la consegna della partita di droga, specifica che si tratta di sostanza stupefacente che "arriva dalla Spagna". La Corte di Appello precisa, poi, che l’assenza di risultanze investigative relative ai contatti telefonici intercorsi tra l’11 ed il 12 luglio 2009 tra M. e G., mentre quest’ultimo si trovava in Spagna – evenienza dimostrata dalle risultanze del localizzatore satellitare – si giustificava in ragione del mezzo tecnico utilizzato dagli investigatori, che non consentiva l’intercettazione delle conversazioni effettuate tramite l’utenza cellulare del G., quando l’apparecchio si trovava al di fuori del territorio italiano.

3.4 Con riferimento alla prima importazione oggetto di addebito, relativa ad una partita di 2 chilogrammi di cocaina, la Corte territoriale ha conferentemente considerato che il ruolo svolto dal M. si evinceva sulla base di elementi indiziari, del tutto convergenti.

Il Collegio, sul punto, ha richiamato: le trasferte in Spagna effettuate da G. dall’8 all’11 giugno 2009 con mezzo aereo; e dal 13 al 17 giugno 2009 con auto e nave (per effettuare il trasferimento fisico della merce); quindi, si è soffermato, in chiave critica, sull’atteggiamento assunto da G. e M. dopo l’arresto degli acquirenti sardi A.L. e Ag.Ma..

La Corte territoriale ha in particolare rilevato che le operazioni di intercettazione erano iniziate solo il 18 giugno 2009, cioè a dire in epoca successiva alla trasferta spagnola nel corso della quale G. aveva avuto la disponibilità dello stupefacente.

3.5 Ciò chiarito, si osserva che la Corte di Appello ha proceduto ad analizzare il fatto di reato, secondo una puntuale scomposizione logica dei segmenti della condotta in addebito, basata sulle relazioni intercorrenti tra i protagonisti della complessiva vicenda criminosa: la relazione tra M. – G.; e quella intercorrente tra G. ed i clienti sardi. Rilevato che la cessione di sostanza stupefacente tra G. ed i fratelli A. e loro sodali risultava storicamente provata, la Corte territoriale ha dato corso all’analisi dell’asse M. – G., sulla base delle evidenze indiziarie acquisite: la presenza in Spagna, per due volte, del G., pochi giorni prima di effettuare la cessione di cocaina ad A. ed A.; le conversazioni intercorse tra G. ed M. il 27 giugno, ove i due fanno riferimento al precedente viaggio in Spagna del G. ed ad un pregresso incontro con un terzo trafficante rimasto ignoto (n. 145); la conversazione nel corso della quale G. comunica a M. che gli acquirenti sardi sono stati arrestati. Sul punto, il Collegio ha sottolineato che i commenti del M. apparivano in linea con la posizione di colui il quale non aveva avuto un diretto contatto con gli arrestati, poichè operava rimanendo stabilmente all’estero. Infine, la Corte territoriale ha considerato che il tenore dei messaggi intercorsi tra M. e G. induceva a ritenere che i due stessero – anche – programmando di procedere ad ulteriori operazioni di importazione, tenuto conto della concorrenza di altri trafficanti operanti nel mercato clandestino degli stupefacenti.

3.6 In conclusione, deve rilevarsi che la Corte di Appello ha sviluppato un conferente vaglio critico del complessivo compendio indiziario, che soddisfa i canoni di conducenza, completezza e logicità che presiedono all’apprezzamento del materiale probatorio, pure analizzando tutti i motivi di doglianza dedotti dall’esponente.

4. Il rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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