Cons. Stato Sez. III, Sent., 24-11-2012, n. 5955

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, nell’anno 2009 ha fatto richiesta alla Questura di Napoli per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il provvedimento impugnato in primo grado ha negato il titolo richiesto nel rilievo che sussistevano condizioni ostative al suo rilascio in quanto a seguito di rilievi foto dattiloscopici era emerso che il B.A. era risultato destinatario di due distinti provvedimenti espulsivi emessi sotto diverse generalità il 29 maggio ed il 9 luglio 2003 rispettivamente dal Prefetto di Crotone e dal Prefetto di Napoli.

Inoltre, sempre secondo il provvedimento impugnato, l’interessato "faceva arbitrariamente rientro in Italia in data 28 febbraio 2009, munito di passaporto ordinario riportante le sue effettive generalità e munito di visto di ingresso rilasciato in data 28 gennaio 2009 dalle competenti autorità consolari, cui non rappresentava di essere soggetto ai suddetti provvedimenti di espulsione"; in tale guisa lo straniero aveva fatto "illegalmente rientro nel territorio dello Stato senza che fossero trascorsi i previsti 10 anni dalla data di emissione dei provvedimenti espulsivi a suo carico e senza richiedere la speciale autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Interno".

2. L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Napoli, ma questo lo ha rigettato.

E’ seguito l’appello dello straniero a questo Consiglio.

3. Questo Collegio, con ordinanza n. 3550 pubblicata il 1 settembre 2012, ha pronunciato quanto segue:

RITENUTO:

– che al centro della controversia sta il problema della preclusione al rientro in Italia dell’interessato, derivante – secondo l’assunto dell’amministrazione – da due pregressi provvedimenti di espulsione;

– che a questo riguardo la sentenza appellata afferma che il ricorrente non ha contestato l’esistenza dei suddetti atti di espulsione, né il fatto che essi siano rimasti inoppugnati, né, infine, che l’interessato abbia trascurato di chiedere la speciale autorizzazione ministeriale per il rientro in Italia, mentre l’appellante sostiene che, al contrario, il ricorso di primo grado conteneva una richiesta istruttoria rivolta al fine di accertare l’esistenza dei due atti di espulsione e la loro riferibilità al ricorrente;

– che in questa situazione si ritiene opportuno, impregiudicato il merito, ordinare all’amministrazione resistente di depositare in giudizio copia dei due atti di espulsione asseritamente emessi a carico dell’interessato nel 2003, con ogni altro documento utile a risolvere eventuali incertezze di fatto sulla identità del soggetto espulso e sulla data dell’effettivo allontanamento dal territorio nazionale;

– che per l’adempimento si assegna il termine del 15 ottobre 2012 rinviando alla nuova camera di consiglio cautelare del 23 novembre 2012, data nella quale il Collegio potrà anche procedere alla definizione immediata ai sensi dell’art. 60, c.p.a. (omissis).

4. L’ordinanza ha avuto adempimento con il deposito (effettuato il 23 ottobre 2012) della documentazione da cui risulta, fra l’altro, come si è giunti a stabilire che l’attuale ricorrente si identifica con i nominativi a carico dei quali erano stati emessi i due pregressi atti di espulsione. L’identificazione è stata resa possibile dai rilievi fotodattiloscopici, e la documentazione al riguardo appare probante.

Poiché questo era l’unico punto oggetto di possibile discussione, appare eliminata ogni perplessità sulla legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, e di conseguenza sulla correttezza della sentenza appellata.

5. Per vero, dalla documentazione prodotta non risulta se ed in quale data l’interessato si fosse effettivamente allontanato dal territorio nazionale, ma era interesse del ricorrente, piuttosto che dell’amministrazione, darne la prova: infatti il termine di efficacia del divieto di rientro dello straniero espulso non decorre se non dal momento in cui questi abbia effettivamente lasciato il territorio nazionale, e non matura se non in quanto l’assenza si protragga per tutto il tempo stabilito dal provvedimento di espulsione.

Nulla essendo stato dedotto in contrario dal ricorrente, si deve dunque presumere che quando egli ha fatto rientro in Italia (supposto che ne fosse uscito) non era ancora cessata l’efficacia della preclusione.

6. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Tuttavia si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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