Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38731 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il G.i.p. del Tribunale di Sanremo, con sentenza in data 10 gennaio 2011 resa all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava M.G. e E.R. colpevoli del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con riferimento alla detenzione di gr. 37,500 di eroina e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, condannava E. alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa e M. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed Euro 16.000 di multa.

Con specifico riferimento alla posizione di E., il giudicante rilevava che la concessione delle attenuanti generiche si giustificava in relazione all’apprezzabile comportamento processuale tenuto dall’imputato, il quale aveva fornito elementi concreti ai fini della individuazione di ulteriori responsabilità. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione A.R. ( M. aveva, a sua volta, proposto appello ma è intervenuta rinuncia la gravame).

La parte, con unico motivo, deduce la violazione di legge, con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. Osserva l’esponente che il Giudice ha errato nel negare la predetta attenuante, atteso che il prevenuto, all’atto dell’arresto aveva spontaneamente fornito agli inquirenti concreti elementi per individuare i fornitori ed i destinatari della sostanza stupefacente, evenienza riconosciuta dal medesimo giudicante nella gravata sentenza. La parte rileva che la Suprema Corte ha chiarito che possono concretare la circostanza attenuante speciale della collaborazione, prevista in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, anche le confessioni e le chiamate in correità che consentano l’interruzione del protrarsi del reato o la scoperta di complici.

2.1 Il ricorrente ha depositato memoria, rilevando che sulla scorta degli elementi forniti da E. gli inquirenti hanno successivamente individuato ulteriori fornitori e destinatari della sostanza stupefacente.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Invero, l’esame della decisione impugnata evidenzia che non sussiste la dedotta violazione di legge. Il giudicante, dopo avere chiarito i termini di fatto della condotta, secondo un apprezzamento delle evidenze disponibili che risulta immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità, ha tratto le dovute conseguenze, in punto di diritto. Nella motivazione della sentenza oggi impugnata, il Giudice ha evidenziato che l’esponente aveva fornito spontaneamente elementi concreti agli inquirenti, ai fini della individuazione di ulteriori responsabilità. In tali termini il G.i.p. non ha altrimenti indicato la sussistenza, nel caso di specie, della base fattuale funzionale all’applicabilità dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice "ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20799 in data 02.03.2010, dep. 03.06.2010, Rv. 247376).

Del tutto correttamente, pertanto, il giudicante ha ritenuto che il comportamento collaborativo posto in essere da E. giustificasse il riconoscimento delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla recidiva e non già dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. 4. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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