Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5850

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 195/09/09, depositata il 29.10.2009, in parziale riforma della decisione della CTP di Pescara, ha accolto il ricorso della S.r.l. Hanna Lingerie avverso l’avviso d’accertamento col quale erano stati determinati maggiori ricavi ai fini IVA, IRPEG ed IRAP, per l’anno 2003. I giudici d’appello hanno ritenuto illegittima la pretesa impositiva in quanto la percentuale di ricarico sulla merce venduta, riferita ai periodi di vendita normale e di saldi, era stata calcolata dall’Ufficio sulla media aritmetica piuttosto che su quella ponderata, nè era sufficiente a giustificarla il divario esistente tra il ricarico operato dal contribuente e quello desumibile dagli studi di settore.

Per la cassazione della sentenza, ricorre l’Agenzia delle Entrate. La contribuente non ha depositato difese.

Motivi della decisione

Col primo motivo, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente afferma che nell’annullare la pretesa impositiva la CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo la contribuente dedotto, nè col ricorso introduttivo nè con l’appello incidentale, la questione dell’utilizzo, da parte dell’Ufficio, della media semplice, in luogo di quella ponderata, nella determinazione della percentuale di ricarico. Il motivo è infondato. Dall’esame diretto degli atti, consentito alla Corte in ragione della natura del vizio dedotto, si desume agevolmente che, nei gradi di merito, la questione della media semplice, anzichè a quello della media ponderata, pur non menzionata espressamente, è stata dedotta dalla contribuente che, come riferisce la stessa ricorrente, ha impugnato l’accertamento, prospettando "errori nella rilevazione della tipologia di merce venduta nell’esercizio" e contestando la correttezza del procedimento di determinazione del reddito, in considerazione, tra l’altro, della "scarsa rappresentatività e disomogeneità dei prodotti presi in considerazione" dall’Ufficio. La rilevanza della tipologia, rappresentatività e omogeneità della merce venduta, ai fini della quantificazione del maggior reddito, oggetto dell’accertamento, è entrata, dunque, a far parte del dibattito processuale, sicchè la valutazione, da parte della CTR, della percentuale di ricarico computata dall’Ufficio nel quantificare la ripresa a tassazione – ritenuta erronea perchè effettuata non con riferimento all’analisi delle quantità vendute per singolo prodotto, ma in base a media aritmetica semplice-non è avvenuta in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Conseguentemente, infondato è il secondo motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR violato il principio del giusto processo, non avendo sottoposto alle parti la questione dell’utilizzo della media semplice, in luogo di quella ponderata, onde consentire il compiuto esercizio del diritto di difesa. Premesso che il presente procedimento non è soggetto ratione temporis al novellato testo di cui all’art. 101 c.p.c., comma 2, che si applica ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009, della L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 1, ma che, ciononostante, la violazione dedotta potrebbe, in tesi, esser positivamente valutata, in base al principio giurisprudenziale secondo cui la sentenza fondata sulla c.d. terza via viola il principio del contraddittorio (cfr. da ultimo, da Cass. SU n. 20935 del 2009, trattandosi, nella specie di questione mista di fatto e diritto ed essendo state dedotte le ragioni che avrebbero potuto esser fatte valere), deve rilevarsi che il motivo si fonda sul presupposto, che si è visto esser contrario al vero, che la questione dell’utilizzo del criterio per la determinazione della percentuale di ricarico, ritenuto erroneo, sia stata rilevata d’ufficio dal giudice.

Il ricorso va in conclusione respinto; non vi è luogo alla regolamentazione delle spese, non avendo l’intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *