Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38730 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Torino, all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava L.R. alla pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nonchè per quello previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, (perchè, clandestino sul territorio italiano, a richiesta dei Carabinieri non aveva esibito un documento di identità ed il permesso di soggiorno), ritenuti i reati avvinti dalla continuazione. A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d’Appello di Torino confermava l’affermazione di colpevolezza e riduceva la pena rideterminandola in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa. La Corte distrettuale, per la parte che in questa sede rileva, motivava la propria decisione, ai fini della conferma dell’affermazione di colpevolezza anche per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, sottolineando che si tratterebbe di reato configurabile anche nei confronti di stranieri irregolari.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta colpevolezza anche per il reato di cui al capo b) dell’imputazione, ed evocando, in proposito, una recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il reato previsto dalla L. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, non è configurabile nei confronti dello straniero che si trovi in territorio italiano in condizione di clandestinità. Il ricorso è fondato.

Per quanto attiene al reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, contestato all’imputato al capo B) di imputazione, è sufficiente richiamare il principio recentemente enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una "abolitio criminls", ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare" (Sez. 2, n. 16453 del 24/02/2011 Cc. – dep. 27/04/2011 – Rv. 249546).

L’impugnata sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente all’addebito di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena calcolata dai giudici del merito a titolo di continuazione.

Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, trattandosi di operazione meramente aritmetica, può procedersi direttamente in questa sede alla rettificazione del trattamento sanzionatorio muovendo dalla pena base quale determinata in sede di appello (anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 4.400,00 di multa, tenendo conto dell’aumento di mesi 1 di reclusione ed Euro 100,00 calcolato a titolo di continuazione appunto per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6 e della diminuzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato; la pena deve essere dunque rideterminata complessivamente in mesi sedici e giorni quaranta di reclusione ed Euro 2.933,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 6 perchè il fatto non è previsto come reato e ridetermina la pena in mesi sedici e quaranta giorni di reclusione ed Euro 2.933,00 di multa.
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