Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 1 marzo 2011, confermava la sentenza del Tribunale di Monza resa il 21.4.2009, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di R. H. in relazione alla detenzione di gr. 157,9 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e condannato l’imputato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 20.000 di multa.

In punto di fatto la Corte territoriale rilevava che i Carabinieri avevano predisposto un servizio di osservazione relativo all’appartamento sito in (OMISSIS), al piano rialzato dell’edificio di via (OMISSIS); che in data (OMISSIS) i militari sottoponevano a controllo un cittadino extracomunitario che era appena uscito dal predetto appartamento; che il cittadino riusciva a far partire una telefonata dal proprio cellulare, avvisando in tal modo della presenza dei Carabinieri altro soggetto che ancora si trovava all’interno dell’alloggio; che i militari, dopo aver sentito che una persona era saltata dal balcone dell’appartamento, avvistavano R.H., loro noto per ragioni di ufficio, che si dirigeva nella boscaglia; che i Carabinieri inseguivano l’uomo per circa 200 metri sino a che il fuggitivo si aggrappava ad un camion di passaggio, facendo perdere le proprie tracce. All’interno dell’appartamento venivano rinvenuti un bilancino di precisione ed un cospicuo quantitativo di cocaina- La Corte di Appello evidenziava che i Carabinieri avevano avuto modo di riconoscere il fuggitivo nella persona dell’odierno imputato, trattandosi di soggetto plurisegnalato. Nella sentenza che occupa si da atto che nei confronti dell’imputato – dichiarato latitante, in quanto raggiunto da provvedimento custodiale rimasto inapplicato – in data 21.08.2008 era stato emesso mandato di arresto europeo, mandato di poi eseguito in data 13.11.20100.

La Corte territoriale rilevava che l’appello era stato proposto da difensore di ufficio; e che il difensore di fiducia aveva proposto motivi aggiunti, chiedendo il rinnovo della istruttoria dibattimentale. Il Collegio considerava che gli incombenti richiesti dal difensore fiduciario non presentavano carattere di novità nè risultavano assolutamente necessari ai fini del decidere. Sul punto la Corte di Appello considerava che l’imputato, nella consapevole scelta di latitanza, si era sottratto fisicamente al giudizio di primo grado e non aveva ritenuto di esercitare il proprio diritto alla prova. Rilevato che gli incombenti richiesti con i motivi aggiunti non presentavano carattere di decisività, atteso che i Carabinieri avevano riconosciuto in termini di certezza l’attuale imputato come la persona che si era data a precipitosa fuga dall’appartamento in data 16 ottobre 2006, il Collegio respingeva la richiesta di rinnovazione probatoria.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per Cassazione R.H..

La parte deduce l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, relativamente al mancato accoglimento dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

L’esponente rileva che la Corte di Appello ha considerato non indispensabili gli incombenti istruttori richiesti e che il Collegio ha pure richiamato, nel rigettare l’istanza che occupa, la "scelta di latitanza" compiuta dal prevenuto.

La parte assume di non avere mai saputo della intervenuta adozione della ordinanza custodiale in data 21.10.2006 da parte del G.i.p. del Tribunale di Monza; e di non essersi trovato in Italia in quel periodo temporale. Osserva di avere avuto notizia del processo a suo carico solo a seguito della esecuzione del MAE, in data 13.12.2010.

Osserva che nel giudizio di primo grado la difesa venne assunta da difensore di ufficio, presso il quale l’esponente era domiciliato, ex art. 161 c.p.p., comma 4..

Il ricorrente rileva di avere inconsapevolmente ed incolpevolmente subito il processo di primo grado in contumacia. La parte richiama, quindi, decisioni della Suprema Corte di Cassazione in tema di restituzione nel termine per l’impugnazione, in caso di mancata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato; e rileva, in particolare, la necessità di coordinare il disposto di cui all’art. 603 c.p.p., comma 4, norma che collega la rinnovazione della istruzione dibattimentale al fatto che la mancata conoscenza del decreto di citazione non dipenda da un atteggiamento colposo dell’imputato, all’orientamento espresso dalla Corte EDU – con la sentenza Cat Berrò – in materia di giudizio contumaciale. Rileva che l’intervenuta proposizione dell’atto di appello da parte del difensore di ufficio non incide sulla applicabilità al caso di giudizio dei principi sopra richiamati, pure argomentando sulla base della sentenza n. 317 della Corte Costituzionale.

In relazione alla motivazione del diniego del rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, basata sulla mancato carattere di novità degli incombenti richiesti (l’escussione della sorella del richiedente e l’esame dell’imputato giudicato in procedimento connesso, N.A.), il ricorrente rileva che il difensore di ufficio non conosceva gli elementi di fatto di poi addotti dalla parte, una volta venuta a conoscenza del giudizio a suo carico; e considera che nel corso della istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado è stato escusso un solo teste di accusa.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati.

3.1 Come sopra rilevato, la Corte di Appello di Milano ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale presentata con motivi aggiunti dal difensore di fiducia – a fronte di ricorso in appello proposto dal difensore di ufficio – di R. H., imputato già dichiarato contumace nel giudizio di primo grado, evidenziando che il prevenuto, nella consapevole scelta di latitanza, si era sottratto fisicamente al giudizio a suo carico e non aveva ritenuto di esercitare il proprio diritto alla prova.

La questione che oggi viene in rilievo concerne, pertanto, l’ermeneusi dell’art. 603 c.p.p., comma 4; disposizione ove è stabilito che il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale: quando l’imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non aver avuto conoscenza del decreto di citazione "sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa"; ovvero, nel caso in cui l’atto di citazione per il giudizio di primo grado sia stato notificato mediante consegna al difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, e l’imputato medesimo "non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento".

Invero, la questione che occupa risulta intimamente connessa a quella concernente la disciplina che regola la rimessione in termini per la proposizione di ricorso in appello, dettata dall’art. 175 c.p.p., comma 2, qualora sia stata pronunciata sentenza contumaciale, giacchè entrambe le fattispecie involgono l’effettività dei diritti di difesa, in relazione al giudizio celebrato in assenza dell’imputato.

Giova rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 317 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui la norma non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, quando analoga impugnazione sia già stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. E mette conto evidenziare che la Corte Costituzionale, nella sentenza ora richiamata, ha negato che l’interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità – espressa compiutamente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 6026 del 31.01.2008, dep. 7.02.2008, Rv. 238472 – circa il rapporto intercorrente tra impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell’interesse dell’imputato contumace e diritto della parte di proporre personalmente l’impugnazione, fosse conforme ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost..

Orbene, tanto chiarito si osserva che questa Suprema Corte, nel procedere all’interpretazione del disposto di cui all’art. 603 c.p.p., comma 4, ha recentemente considerato che occorre coordinare la predetta disposizione con i principi che informano, per diritto vivente, l’istituto della rimessione in termini. Segnatamente, la Corte regolatrice ha affermato che la circostanza che l’imputato sia stato dichiarato latitante non è incompatibile con la mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione a giudizio, evenienza che integra una delle ipotesi annoverate dall’art. 603 c.p.p., comma 4, che attribuiscono al contumace il diritto alla rinnovazione del dibattimento (Cass. Sezione 3, sentenza n. 1805 in data 01.12.2010, dep. 20.01.2011, n. 1805, rv. 2149134).

Trattasi di orientamento che merita piena condivisione, rispondendo alla necessità che il diritto processuale nazionale venga interpretato nella dimensione dell’art. 6 della Convenzione EDU, conformemente all’interpretazione che della citata convenzione viene data dalla Corte di Strasburgo; e ciò, con specifico riguardo agli istituti ripristinatori, previsti dagli ordinamenti nazionali, per assicurare, in un nuovo giudizio, anche mediante nuove prove, il diritto di difesa che non è stato possibile esercitare personalmente nel processo contumaciale (Corte EDU, sentenza 25.11.2008, Cat. Berro – Italia).

L’ordine di considerazioni che precede evidenzia che non può essere condivisa la motivazione addotta dalla Corte territoriale nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, atteso che il Collegio fa espresso riferimento alla "consapevole scelta di latitanza", quale fattore ostativo all’espletamento delle facoltà probatorie che l’imputato avrebbe potuto esercitare in primo grado.

4. La sentenza in esame deve quindi essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, per nuovo esame della regiudicanda, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *