Cons. Stato Sez. III, Sent., 25-11-2011, n. 6266 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, Cooperativa Sociale "N. S." Onlus, per l’annullamento dei provvedimenti con cui l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" aveva aggiudicato alla società S. il servizio di ausiliariato presso i reparti dell’Istituto.

2. L’appellante contesta la decisione di primo grado, riproponendo le censure disattese dal TAR, mentre le parti appellate resistono al gravame.

3. L’appello è destituito di fondamento, in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola.

L’appellante, classificatasi al terzo posto della graduatoria, sostiene, anzitutto, che tanto l’aggiudicataria, quanto la seconda classificata, GSA, Gestione Servizi Ausiliari Società Cooperativa a r.l., avrebbero dovuto essere escluse dalla procedura selettiva, per non avere indicato la disponibilità di un "Pool di urgenza/emergenza", come richiesto dal disciplinare di gara (articolo 2).

Tale carenza, con particolare riguardo all’offerta presentata dall’aggiudicataria, sarebbe stata accertata e debitamente verbalizzata dalla stessa commissione di gara, durante la seduta del 13 luglio.

4. La censura non è fondata.

Come ha correttamente affermato la pronuncia di primo grado, nonostante quanto verbalizzato, in un primo momento, della commissione di gara, risulta appurato, invece, che l’offerta dell’aggiudicataria indicasse comunque la disponibilità di un pool di "reperibilità", da attivare in caso di emergenza (punto 1.1.2.G). Ciò emerge, in particolare, da numerosi passaggi contenuti nell’offerta tecnica e, segnatamente, da quanto indicato alle pagine 30, 31, 32 e 37 dell’elaborato.

5. Né è esatto affermare che il pool menzionato dall’aggiudicataria avrebbe il diverso scopo di sostituire il personale assente dal servizio. Al contrario, dal complesso dell’offerta si evince che il pool previsto risulta effettivamente idoneo allo svolgimento delle funzioni indicate dal bando di gara.

6. Si deve aggiungere, poi, che la formulazione del disciplinare non imponeva di evidenziare in modo autonomo le modalità di funzionamento del pool di emergenza. Tale circostanza porta ad affermare che eventuali carenze dell’offerta avrebbero potuto rilevare, a tutto concedere, per l’attribuzione dei punteggi e non per l’ammissione dell’offerta.

Infine, non può essere trascurato che pure la stessa offerta dell’appellante assegna un rilievo molto circoscritto al pool di emergenza, stabilendo che di esso fanno parte gli operatori normalmente impiegati in accettazione.

7. Con un secondo ordine di censure, l’appellante sostiene che la commissione di gara avrebbe compiuto diversi errori di valutazione delle offerte tecniche, tali da determinare l’annullamento dell’intera procedura di gara e il rinnovo della procedura stessa.

Anche prescindendo dai profili di inammissibilità della censura, il motivo è infondato nel merito.

L’appellante aveva l’onere di indicare in modo puntuale quali conseguenze avrebbe determinato l’asserita erroneità nell’applicazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche. A tale scopo è del tutto insufficiente la generica asserzione secondo cui la rivalutazione dei punteggi potrebbe astrattamente determinare "un differenziale di ben 14 punti, ben oltre la differenza di 2,79 punti che, secondo l’erroneo giudizio del TAR (sentenza, pag. 10), sarebbero irrecuperabili dall’appellante..".

Né è esatto affermare che i vizi prospettati tenderebbero a provocare l’integrale riedizione della procedura di gara.

8. In ogni caso, nessuno dei tre profili di censura articolati in questa parte dall’appellante merita condivisione.

9. Con riferimento alla assegnazione dei punteggi riguardanti il curriculum professionale del responsabile della ditta partecipante (punto A4 del disciplinare), la decisione della stazione appaltante di attribuire un solo punto all’appellante e due punti alla aggiudicataria risulta logica e congrua, considerando che tale criterio assume una valenza qualitativa e non può essere ridotto alla meccanica sommatoria degli anni di esperienza professionale nel settore.

10. Con riguardo ai criteri A1 e A2, l’appellante lamenta di avere ottenuto un punteggio identico a quello dell’aggiudicataria, pur avendo proposto un monte ore e un numero di operatori superiori.

Anche tale censura è infondata, perché i menzionati criteri di valutazione non erano basati sul mero riscontro oggettivo della quantità di prestazioni lavorative offerte, ma riguardava, nel suo complesso, la qualità della organizzazione del servizio offerto.

D’altro canto, la prospettata differenza quantitativa riguarda una sola unità di personale (20 a fronte di 19) e di sette ore di lavoro. Dunque, si tratta di una lieve dissomiglianza, che può essere certamente compensata da una migliore organizzazione sotto il profilo qualitativo.

11. Con riferimento ai sub criteri B1 e B3, l’appellante deduce che l’aggiudicataria non avrebbe precisato il numero degli operatori destinatari dei programmi formativi. Inoltre, sarebbe illogica l’attribuzione di un punteggio maggiore in funzione della durata semestrale o annuale dei corsi di formazione (offerta dall’aggiudicataria) anziché trimestrale (offerta dall’appellante).

Il motivo è infondato. La mancata menzione del numero degli operatori coinvolti nei programmi di formazione deve intendersi nel senso che i destinatari dei corsi sono tutti i dipendenti utilizzati nel servizio.

Risulta perfettamente logico, poi, che il programma semestrale o annuale sia valutato più favorevolmente di un programma su base trimestrale.

12. Con una terza censura, infine, l’appellante sostiene che la commissione di gara non avrebbe indicato nei verbali le modalità di conservazione dei plichi contenenti le offerte tecniche.

Il motivo è infondato nel merito.

Il Collegio non ignora che, al riguardo, è emerso un orientamento interpretativo diretto ad imporre alla stazione appaltante, inderogabilmente, l’obbligo di attestare, analiticamente, le modalità di conservazione delle buste contenenti le offerte, tecniche ed economiche.

13. Tuttavia, nel caso di specie, risulta che l’apertura delle offerte tecniche è avvenuta in seduta pubblica, al cospetto dei rappresentanti delle imprese concorrenti. Pertanto, tutti i soggetti interessati sono stati posti in grado di verificare se, successivamente, la documentazione sia stata in qualche modo alterata o modificata.

In concreto, l’omissione non ha arrecato alcun pregiudizio, nemmeno potenziale, al regolare svolgimento della procedura di gara.

14. L’infondatezza delle censure proposte contro l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria e contro la procedura selettiva nel suo complesso comporta la carenza di interesse della ricorrente alla contestazione della ammissione alla procedura della seconda classificata, GSA.

15. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l’appello.

Condanna l’appellante a rimborsare alle parti appellate le spese di lite, liquidandole in euro quattromila in favore di ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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