Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5844 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente propose ricorso avverso avviso di rettifica parziale della dichiarazione Iva per l’anno di imposta 2002, con il quale l’Agenzia aveva accertato una maggiore base imponibile, pari ad Euro 456.055,94, sul presupposto che la vendita di un terreno edificabile, sito in (OMISSIS), era stato dalle parti indebitamente sottoposto ad imposta proporzionale di registro anzichè ad regime Iva nella misura del 20%.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

I giudici di appello, in particolare, ritennero che la documentazione acquisita non forniva prova adeguata della natura edificatoria del terreno.

Avverso la sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale in due motivi, contrastati dall’Agenzia con controricorso. Ha, altresì, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Tanto premesso ed atteso il tenore della memoria ex art. 378 c.p.c., del contribuente, va, in primo luogo, dichiarata l’estinzione del ricorso incidentale in conseguenza della relativa rinunzia da parte del contribuente. Deve, inoltre, rilevarsi l’inammissibilità (derivante dal carattere impugnatorio del processo tributario) di ogni motivo di impugnazione dell’atto impositivo opposto non enunciato nel ricorso introduttivo, ivi compreso quello dell’asserita decadenza dell’Agenzia dal potere impositivo (posto che, così come emerge anche dalla giurisprudenza richiamata nella memoria, solo le decadenze a carico del contribuente, incidendo su diritti erariali e in quanto tali indisposibili, sono rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio salvo giudicato preclusivo).

Passando all’esame del ricorso principale, deve osservarsi che, con il primo motivo, l’Agenzia deducendo nullità della sentenza per omessa pronunzia in violazione dell’art. 112 c.p.c. – censura la decisione impugnata per non aver esaminato il motivo di appello con il quale aveva dedotto che il ricorso del contribuente era stato accolto dal giudice di primo grado in funzione di motivo diverso da quello dedotto dal ricorrente.

La censura va disattesa per violazione della previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè, in proposito, il ricorso per cassazione del contribuente, non riportando compiutamente i pertinenti brani del ricorso introduttivo e della sentenza di primo grado ed omettendo, quindi, l’indicazione degli elementi utili alla decisione, risulta carente di idonea "esposizione sommaria dei fatti di causa" (v. Cass. 15808/08, 5660/10).

Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale – deducendo violazione di legge ( D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2 e D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2) e vizio di motivazione – l’Agenzia censura la decisione impugnata per non aver considerato che la nozione di area suscettibile di utilizzazione edificatoria comprende tutte le situazioni di valorizzazione urbanistica di terreni e che, in concreto, la natura edificatoria dell’area in oggetto emergeva anche dall’espletata consulenza e dalla sua inclusione in zona D1/4, per la quale erano stati definiti indici di edificabilità più o meno elevati.

I motivi, che, per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Al riguardo, occorre premettere che, diversamente da quanto prospettato dal giudice a quo, il D.L. n. 223 del 2006, art. 36 (che ha puntualizzato che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adattato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi) ha efficacia retroattiva e che la disciplina previgente andava, comunque, interpretata in senso ad esso conforme (cfr. Cass. 25506/06). Ciò posto, deve, rilevarsi che il giudice a quo ha negato la ricorrenza di prova del carattere edificatorio del terreno in oggetto del tutto apoditticamente e senza dare minimamente conto delle osservazioni svolte dall’Agenzia appellante in merito alle risultanze della perizia di stima che inquadrava il terreno oggetto di compravendita in "… zona di espansione produttiva destinata ad insediamenti di attività produttive e relativi uffici e servizi di supporto … " ed alla sua ubicazione in zona D1/4 (di cui pure la decisione ha dato atto), non esente da indici di edificabilità.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impongono la declaratoria di estinzione del ricorso incidentale, il rigetto del primo motivo del ricorso principale e l’accoglimento dei restanti motivi di detto ricorso.

La decisione impugnata va, dunque, cassata in relazione alle doglianze accolte, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi e dichiara estinto il ricorso incidentale; rigetta il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso medesimo; cassa la sentenza impugnata, in relazione alle doglianze accolte, e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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