Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’avvocato Giavambattista Freni, difensore di fiducia di M. I., ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., contro la sentenza del 19 gennaio 2011 con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la decisione della Corte d’appello di Messina che aveva confermato la condanna dell’imputato per un episodio di estorsione.

Il ricorrente assume di non avere mai ricevuto l’avviso, inviato dalla Cancelleria a mezzo fax, della fissazione dell’udienza del 19 gennaio 2011, evidenziando tra l’altro che l’apparecchio del fax del proprio studio sarebbe stato inefficiente per alcuni giorni.

Chiede che, dovendosi ritenere accertata la carenza di prova dell’avvenuta notifica, la sentenza impugnata sia considerata "tamquam non esset".

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto fuori dalle ipotesi previste dall’art. 625 bis c.p.p..

Il ricorrente lamenta la mancata ricezione dell’avviso della fissazione d’udienza dovuta ad un preteso mal funzionamento del fax del proprio studio di avvocato, ma in questo modo non denuncia alcun errore materiale o di fatto contenuto nella impugnata sentenza della Corte di cassazione, che possa essere corretto con la procedura del ricorso straordinario.

Come è noto, il rimedio previsto dall’art. 625 bis c.p.p. riguarda esclusivamente l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, che sia connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della decisione, viziata dall’inesatta percezione delle risultanze processuali (Sez. un., 27 marzo 2002, n. 16104, De Lorenzo; Sez. un., 27 marzo 2002, n. 16103, Basile). Sulla base di questa nozione di errore di fatto si è ritenuto correggibile, con la procedura del ricorso straordinario, la decisione della Cassazione assunta senza rilevare l’omessa notifica dell’udienza al difensore, trattandosi, in simili casi, di vere e proprie "sviste" nella lettura di atti processuali, che giustificano il rimedio eccezionale. Invece, nel caso in esame non vi è stata alcuna svista o errata percezione da parte della Cassazione, dal momento che la notifica a mezzo fax risultava, dagli atti esaminati, formalmente eseguita presso lo studio del difensore. L’inefficienza del fax del difensore, con le conseguenze negative sulla ricezione delle notifiche a questi indirizzate, non può tradursi in un errore percettivo addebitabile all’ufficio del giudice.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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