Cons. Stato Sez. III, Sent., 25-11-2011, n. 6264 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– La ricorrente premette che le Opere Pie Decentrate di Ricovero e Cura "G.Didari" hanno indetto una gara per l’affidamento della gestione dei servizi alberghieri, socioassistenziali, infermieristici e di pulizia, cui hanno partecipato la ricorrente e la controinteressata (in costituenda ATI con I. S.).

– La ricorrente è risultata aggiudicataria, ma, a seguito di ricorso della Cooperativa Sociale S. a r.l., il TAR Marche ha accolto il gravame, con sentenza dell’8.10.2010, n. 3374, appellata dalla K. C..

– In pendenza dell’appello, tuttavia, le Opere Pie Decentrate hanno dato esecuzione alla sentenza di primo grado, estromettendo dal servizio la K. C., che già lo svolgeva dal 1° febbraio 2010, e immettendovi la Cooperativa Sociale S..

– Con sentenza n. 2344 del 18.4.2011, il Consiglio di Stato, III Sezione, ha accolto l’appello, annullando la sentenza di primo grado.

– Nonostante vari solleciti, le Opere Pie intimate non hanno dato esecuzione alla decisione di secondo grado.

– Ricorre, pertanto, in ottemperanza la K. C., chiedendo le necessarie misure atte a dare esecuzione alla menzionata sentenza, ivi compresa la nomina di Commissario ad acta.

– Alla camera di Consiglio del 21 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

– Il ricorso è fondato.

– La sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 2344/2011, della cui ottemperanza si tratta, ha accolto l’appello proposto dalla K. C. avverso la sentenza del TAR Marche n. 3374/2010, statuendo il conseguente rigetto del ricorso di primo grado, col quale la Cooperativa Sociale S. aveva censurato la propria esclusione dalla gara, sancendo così definitivamente la legittimità dell’esclusione di quest’ultima.

– Poiché, nelle more della decisione di secondo grado, l’Ente aveva dato esecuzione alla sentenza del TAR, estromettendo dal servizio oggetto di gara la K. C. ed immettendovi la controinteressata, va ordinata l’ottemperanza alla decisione di questo giudice di appello, con conseguente restituzione del servizio alla legittima aggiudicataria.

– Pertanto, va disposto che nel termine di giorni trenta dalla notifica della presente sentenza, o dalla sua comunicazione a cura della Segreteria, l’Ente intimato ripristini la situazione di fatto e di diritto esistente prima della sentenza del TAR Marche, e, per l’effetto, ponga in essere ogni attività provvedimentale e materiale atta a consentire l’espletamento del servizio da parte della K. C., legittima aggiudicataria della gara.

– Per l’ipotesi di inerzia, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta un funzionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Emilia Romagna e Marche – sede di Ancona, designato dal Provveditore protempore, affinchè provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente a dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato di cui trattasi, nel temine ulteriore di trenta giorni, ponendo a carico dell’Ente intimato le spese e i compensi spettanti al Commissario, da liquidarsi con apposito decreto su istanza dello stesso.

– Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.500,00, oltre iva e cpa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n.2344/2011 e, dispone, per l’effetto, che nel termine di giorni trenta dalla notifica della presente sentenza, o dalla sua comunicazione a cura della Segreteria, le Opere Pie Decentrate di Ricovero e Cura "G.Didari", in persona del legale rappresentante protempore, adottino gli atti e provvedimenti necessari a reintegrare la Kcs Caregiver nell’affidamento dell’appalto dei servizi alberghieri, socio assistenziali, infermieristici e di pulizia.

Dispone, per l’ipotesi di inadempienza, la nomina quale Commissario ad acta un funzionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Emilia Romagna e Marche – sede di Ancona, designato dal Provveditore protempore, assegnando allo stesso il termine di ulteriori trenta giorni per provvedere.

Condanna le Opere Pie Decentrate di Ricovero e Cura "G.Didari" alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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