Cons. Stato Sez. III, Sent., 25-11-2011, n. 6262 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha respinto l’appello proposto dall’attuale ricorrente, Dott. S. M., per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Iter n. 1487/2007.

2. La pronuncia di primo grado, a sua volta, aveva respinto il ricorso proposto dallo stesso S., avverso la graduatoria di merito comparativo per l’ammissione al corso di formazione per primo dirigente di Polizia.

3. La parte ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia frutto di alcuni errori revocatori. L’amministrazione resiste all’impugnazione.

4. Il ricorso è inammissibile, in relazione a tutti i profili in cui esso si articola.

5. Anzitutto, la parte ricorrente non ha alcun interesse a dedurre il preteso errore "circa l’esatto adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio". Infatti, la sentenza impugnata ha rigettato integralmente l’appello proposto dall’attuale ricorrente, con una statuizione oggettivamente favorevole a tutti gli eventuali controinteressati pretermessi.

In ogni caso, poi, la decisione impugnata ha espressamente affermato di "poter prescindere" da tale questione, la quale, pertanto, non è stata esaminato in modo esplicito e, comunque, non ha assunto alcun peso nella formazione della pronuncia.

Pertanto, anche sotto questo aspetto, il ricorrente non ha alcun interesse giuridico a far valere un supposto errore di fatto, del tutto ininfluente ai fini dell’esito di rigetto del ricorso.

Senza dire, poi, che l’errore denunciato, se sussistente, non sarebbe di fatto, ma di inesatta qualificazione giuridica della posizione assunta dai partecipanti alla procedura selettiva.

6. Tutti gli ulteriori motivi articolati dal ricorrente, riguardanti l’asserita inesatta percezione degli atti processuali acquisiti in giudizio, sono palesemente inammissibili perché non prospettano sviste di fatto, ma, a tutto concedere, eventuali errori nella valutazione del materiale versato in atti.

Va poi aggiunto che la parte ricorrente non chiarisce l’effettivo rilievo dei prospettati errori ai fini dell’esito finale del giudizio, il quale rimane saldamente ancorato all’accertata correttezza dell’iter procedimentale sfociato nella graduatoria impugnata dinanzi al TAR.

7. In questo senso, non vi è ragione di ritenere che la pronuncia impugnata abbia ignorato gli atti depositati dalla parte ricorrente, con particolare riferimento alla individuazione degli incarichi asseritamente non considerati dalla Commissione di valutazione. Sul punto, al contrario, la decisione impugnata risulta pienamente aderente alle risultanze documentali, ancorché esse non siano analiticamente citate e vagliate.

8. Parimenti, non risulta prospettabile nemmeno il lamentato "fraintendimento circa la mancata valutazione dei soli incarichi svolti nell’arco temporale 23/06/200022/11/2004." Si tratta, all’evidenza, di una censura che mira a contestare, nel merito, il giudizio formulato dal Consiglio di Stato, senza evidenziare alcun concreto errore di fatto, attinente alla ricostruzione dei concreti fatti di causa.

9. Anche il motivo di cui al numero 4 del ricorso, riguardante il preteso "travisamento sull’effettivo svolgimento degli incarichi di componente supplente della commissione per l’esame finale di tre corsi per vicecommissari", non si collega in alcun modo alla concreta deduzione di un errore di fatto, ma si risolve in una censura avverso la statuizione della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che il punteggio reclamato "non sarebbe stato comunque idoneo a determinare spostamenti nella graduatoria contestata".

10. Manifestamente inammissibile, poi, è la censura di cui al punto 5, riguardante il dedotto "errore circa l’impraticabilità del confronto delle valutazioni attribuite negli scrutini degli anni 2003, 2004 e 2005". Si tratta di un profilo esplicitamente affrontato dalla decisione impugnata, che, pertanto, non può essere rimesso in discussione attraverso la deduzione di pretesi errori di fatto.

11. Stessa sorte subisce il sesto motivo di ricorso, riguardante la prospettata "falsa percezione delle decisioni per il merito della commissione circa l’anzianità di servizio". Anche in questa parte la pronuncia del Consiglio di Stato si è ampiamente diffusa, sicché la censura proposta, che contesta le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, non evidenzia alcun significativo errore di fatto.

12. Inammissibili sono, infine, anche i motivi di cui al punto 7 e 8 del ricorso, riguardanti l’asserito "palese errore circa l’esistenza della documentazione probatoria, acquisita attraverso l’accesso agli atti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990". Nel contesto della decisione impugnata, infatti, non si nega, né si ignora, che l’interessato avesse effettuato un accesso agli atti, ma si evidenzia che l’interessato non ha fornito alcun puntuale riscontro delle singole valutazioni contraddittorie, dedotte con l’appello.

13. Né, in questa sede revocatoria, il ricorrente potrebbe censurare la valutazione espressa dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto insussistente, in concreto, la lamentata incongruenza dei giudizi.

14. In definitiva, quindi, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare all’amministrazione intimata le spese di lite, liquidandole in euro tremila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *