Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5842 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente, medico, presentò istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni dal 2000 al 2004, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di autonoma organizzazione;

propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi.

Il ricorso fu respinto dall’adita commissione di primo grado, con decisione, che, in esito all’appello dell’interessato, fu tuttavia riformata dalla commissione di secondo grado.

Nel suo nucleo essenziale, la decisione è così testualmente motivata: "Nel merito questo collegio osserva che l’appellante, negli anni considerati, non si e avvalso, neppure in via occasionale, del lavoro altrui. Osserva inoltre che i beni strumentali, di cui disponeva il contribuente, erano costituiti solo da beni che non superavano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale".

Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto omessa pronunzia in relazione all’eccezione di inammissibilità, in quanto tardivamente proposte, delle istanze di rimborso relative ai versamenti effettuati dal 20 luglio al 16 novembre 2000.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto vizio di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza del requisito dell’"autonoma organizzazione".

Le doglianze sono entrambe fondate.

Quanto alla prima, deve, invero, rilevarsi che la decisione impugnata ha integralmente accolto l’appello del contribuente senza minimamente esaminare l’eccezione di decadenza del contribuente medesimo dal diritto al rimborso dei versamenti effettuati dal 20 luglio al 16 novembre 2000; eccezione svolta dall’Agenzia sin dalla costituzione in primo grado e riproposta in appello, nei termini descritti nel ricorso per cassazione in ossequio al criterio dell’"autosufficienza".

Quanto alla seconda doglianza, deve, invece, considerarsi che la carenza del requisito dell’autonoma organizzazione risulta assunta dalla decisione impugnata in termini di assoluta apoditticità e senza la benchè minima valutazione critica degli elementi (importo spese di locazione, quote di ammortamento beni strumentali, uso locale ad uso studio diverso dall’abitazione), che, compiutamente richiamati in ricorso, risultano dalla stessa sentenza impugnata essere stati dall’Agenzia addotti in appello a sostegno della ricorrenza dell’"autonoma organizzazione".

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La decisione impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria di secondo grado di Bollano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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