Cons. Stato Sez. III, Sent., 25-11-2011, n. 6259 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la sentenza appellata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, ha accolto il ricorso (e successivi motivi aggiunti) in primo grado proposti dall’odierna appellata avverso gli atti relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata delle strutture dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, conclusasi con l’aggiudicazione in favore dell’odierna appellante disposta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 366 in data 25 febbraio 2011.

In particolare il Giudice di prime cure, disattese le eccezioni di inammissibilità delle doglianze sollevate dai resistenti in relazione alla asserita mancata tempestiva impugnazione degli atti di gara nei termini stabiliti dalla legge, ha ritenuto fondate le censùre mosse dall’odierna appellata, partecipante alla gara classificatasi al secondo posto della relativa graduatoria finale, avverso il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e contro la clausola della lex specialis di attribuzione dei punteggi per "servizi analoghi espletati", recante secondo la ricorrente l’indebita commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e criterii oggettivi di valutazione dell’offerta.

L’impresa appellante, aggiudicataria della gara de qua all’ésito della detta procedura, contesta gli argomenti posti a fondamento della decisione.

Resiste la parte originaria ricorrente, riproponendo i motivi non oggetto di scrutinio e dichiarati assorbiti nella sentenza impugnata.

Si è costituita altresì in giudizio l’A.S.L. intimata, che da un lato aderisce alle tesi difensive dell’appellante, dall’altro contraddittoriamente chiede in conclusione la reiezione dell’appello.

Parte appellata ha affidato al deposito di memoria conclusiva l’ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive, anche alla luce dei sopravvenuti provvedimenti in data 19 luglio 2011, di indizione da parte dell’Azienda di nuova gara avente ad oggetto il medesimo servizio.

Con memoria in data 6 ottobre 2011 anche l’appellante si è riportata a quanto già rappresentato nei precedenti scritti, svolgendo in particolare ulteriori considerazioni in ordine al profilo, ritenuto fondato dal T.A.R., dell’assenza in capo ai membri della Commissione giudicatrice di capacità tecniche e professionali adeguate all’appalto.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 21 ottobre 2011.

2. – Va, in primo luogo, vagliata l’eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell’impugnativa in esame, sollevata dall’appellata sulla base dei nuovi e diversi atti sopravvenuti di indizione di una nuova gara, con i quali, secondo l’eccipiente, l’Azienda "ha manifestato l’autonoma volontà di rinunciare, di eliminare dal mondo giuridico gli atti oggetto della sentenza in esame, sostituendoli con nuovi atti scevri dai vizi che avevano inficiato i primi" (pag. 2 mem.).

Si deve in proposito rimarcare che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado di accoglimento di un petitum di annullamento, immediatamente esecutiva (che tra le sue conseguenze annovera appunto espressamente nel caso di specie la "riedizione dell’intera procedura selettiva": pag. 7 sent.), non determina acquiescenza e non si configura come comportamento idoneo ad escludere la persistenza dell’interesse né dell’originario ricorrente alla declaratoria di illegittimità degli atti oggetto del giudizio (Cons. St., V, 21 marzo 2011, n. 1728), né dell’appellante soccombente in primo grado alla reviviscenza degli atti stessi, che potranno dirsi definitivamente superati dai nuovi atti adottati dall’Amministrazione solo allorché le statuizioni della sentenza di primo grado siano a tal punto condivise e fatte proprie dall’Amministrazione stessa da configurare la conseguente attività da essa posta in essere non come mera esecuzione della sentenza medesima, ma come autonoma manifestazione del potere di autotutela all’Amministrazione pur sempre spettante in ordine ai suoi precedenti atti.

Poiché dagli atti di causa non è dato ricavare la misura della discrezionalità esercitata dalla stazione appaltante a séguito della statuizione giurisdizionale di annullamento qui impugnata, ai fini della decisione dell’appello in esame occorre acquisire documentata relazione dell’Azienda resistente, dalla quale risultino tutti gli atti adottati in ordine alla gestione del servizio oggetto della gara di cui trattasi successivamente alla contestata deliberazione di aggiudicazione n. 366 in data 25 febbraio 2011, nonché in ordine ad ogni eventuale contenzioso insorto riguardo agli atti stessi.

A detto adempimento provvederà, nei modi e termini indicati in dispositivo, il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, rinviata ogni ulteriore decisione in rito, sul mérito e sulle spese, ordina al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta di provvedere al deposito presso la Segreteria della Sezione, entro il termine ultimo del 25 gennaio 2012, della documentazione di cui in motivazione, in sei copie.

Rinvia per il prosieguo della trattazione all’udienza pubblica del 2 marzo 2012.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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