Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38660

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21 febbraio 2011 la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibili le istanze di ricusazione avanzate da F. R., la soc. coop. La Fiorita e la società Duemila spa Unipersonale, M.D. e P., R.P. e C. G. nel confronti dei componenti del Tribunale di Bari, sez. 2 per trovarsi costoro in condizioni di incompatibilità ex art. 34 c.p.p.; il giudice distrettuale rilevava che non vi era prova che i ricorrenti avessero proceduto al deposito della istanza presso il giudice ricusato, e tale adempimento, di cui non era di cui non era nemmeno stato fatto cenno nei loro ricorsi, non era stato provato mediante allegazione della documentazione.

2. Ricorrono i sopra menzionati interessati e propongono argomentazioni che, per la loro sostanziale identità, possono essere compendiate con una unica esposizione: tutti deducono infatti, che al loro ricorso era allegata la copia depositata presso la cancelleria del giudice ricusato e che pertanto essi avevano tempestivamente assolto a quanto prescritto a loro carico dalla norma di rito;

escludono che, in ogni caso, il ricusante dovesse assolvere oltre all’onere del deposito ex art. 38 c.p.p., anche quello di dare dimostrazione dello adempimento dell’onere.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati e l’ordinanza impugnata è da annullare senza rinvio. Gli atti sono da trasmettere alla Corte di Appello di Bari perchè proceda all’esame della ricusazione.

2. E’ da rilevare in punto di fatto che risulta ex actis, come peraltro annunciato dalla difesa nel verbale della udienza del 14 febbraio 2011, nel corso della quale si sarebbe verificata la causa determinante la ricusazione del collegio giudicante in prime cure, che i nominati ricorrenti in data 15 febbraio hanno effettuato il deposito del ricorso ex art. 38 c.p.p., presso la cancelleria del giudice ricusato.

3. Tanto premesso, è da dedurre che l’adempimento era stato compiuto pressocchè contestualmente a quella presentata alla Corte di Appello di Bari, che è del 14 febbraio 2011, sicchè non si era affatto verificata la causa di inammissibilità rilevata con l’impugnato provvedimento de plano.

4. Non è invero condivisibile la affermazione, contenuta in ordinanza, che la attestazione che copia della stessa ricusazione fosse stata depositata al tribunale, fosse ulteriore onere a carico dei ricusanti e che pertanto l’assenza di tale dato formale giustificava la detta declaratoria preliminare.

5. Il giudice distrettuale, con tale passaggio argomentativo, si pone fuori del parametro normativo, che un siffatto onere dimostrativo non richiede affatto; la norma impone un diverso presupposto, quello del deposito presso il ricusato di ricorso, affinchè questi ne abbia notizia, per la possibilità di adottare il più opportuno ed adeguato comportamento (quale l’astensione o la presentazione di memorie alla corte), ma non richiede anche che il ricorrente debba dimostrare l’avvenuto deposito.

6. E’ un fatto incontestabile, in quanto inerente alla corrente organizzazione degli uffici, che la Corte possa assumere informazioni e tanto avrebbe dovuto compiere di sua iniziativa, posto che la verifica dei deposito era un elemento la cui mancanza giustificava la procedura de plano.

7. Invero, sul ricorrente grava, come si evince dalla chiara disposizione dell’art. 38 c.p.p., comma 3, nel primo periodo solo dell’onere di presentare nella cancelleria del giudice competente a decidere atto scritto, contenente motivi e prove della ricusazione, "assieme ai documenti" ossia ad eventuali prove precostituite che riguardano i "precipuo aspetto della denunciata incompatibilità a giudicare e giustifichino la reazione della parte, e una tale allegazione, oltre che logicamente a carico della stessa, in quanto afferente al suo onere probatorio, è imprescindibilmente collegata alla immediatezza (o comunque entro un termine ristretto di tre giorni), posta la necessità che la iniziativa sia completa contestualmente degli elementi valutativi, per evitare rallentamenti del processo.

8. Significativamente, li diverso onere di deposito di copia del ricorso alla cancella del giudice ricusato è enunciato dopo il riferimento a quello della allegazione della documentazione, il che conduce ad affermare che il ricusante deve procedere a tale adempimento ed in tempo utile perchè il giudice ricusato conosca le sue ragioni, ma non anche che sia suo onere attestare la data del deposito, il cui accertamento non è inibito al giudice competente ex art. 38 c.p.p..

9. La corte, dunque, ha errato nel rilevare detta causa di inammissibilità, che l’ha condotta ad adottare la procedura de plano e annullata la ordinanza, gli atti sono da rimettere al giudice distrettuale per l’esame della istanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impegni e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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