Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento Irpeg ed Irap 2002 ed irrogazioni sanzioni;
– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;
rilevato:
– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;
che la società contribuente ha resistito con controricorso;
osservato:
che, con memoria 13.2.2012, la società contribuente, allegando la correlativa documentazione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in esito all’intervenuta definizione della lite in via conciliativa;
– che la circostanza dell’intervenuta definizione conciliativa della lite, attestata da documentazione ammissibilmente acquisita ex art. 372 c.p.c., comma 2, è stata, altresì, confermata dai procuratori delle parti all’udienza di discussione;
considerato:
che, pertanto, risulta venuto meno l’interesse della società ricorrente alla prosecuzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. 13565/05, 11176/04, 1205/03);
ritenuto:
– che va, conseguentemente, adottata la correlativa declaratoria;
– che, attesi termini della controversia e la concorde volontà delle parti, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese.
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