Cons. Stato Sez. III, Sent., 25-11-2011, n. 6252 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorso può essere definito nel merito.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento del provvedimento adottato dalla Prefettura di Brescia, 1 settembre 2010, n. 112139, concernente il rigetto di istanza di emersione dal lavoro irregolare.

L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR.

L’amministrazione resiste al gravame.

2. L’appello è infondato.

Il diniego si basa sulla circostanza assorbente che il datore di lavoro, Sig. M. R. aveva presentato ben quattro distinte richieste di regolarizzazione, per altrettanti lavoratori extracomunitari, in contrasto con i limiti normativi previsti (una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza).

Pertanto, l’amministrazione ha correttamente respinto l’istanza per la regolarizzazione del lavoro domestico, riguardante l’attuale appellante, che risulta la seconda in ordine temporale

3. In questo contesto, pertanto, risulta del tutto irrilevante la circostanza, su cui insiste particolarmente l’atto di appello, secondo cui il Sig. M. si sarebbe rifiutato di presentarsi all’appuntamento stabilito dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, al fine di perfezionare la pratica di emersione.

4. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello, compensando le spese;.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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