Cons. Stato Sez. IV, Sent., 25-11-2011, n. 6256 Appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del T.A.R

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

considerato che:

– tale sopravvenienza costituisce, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e come prospettato nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza di sospensione, presupposto per convertire il rito cautelare e pertanto definire il secondo grado del giudizio;

– in quest’ultima sede, la rinuncia agli affetti favorevoli della sentenza di primo grado, corrisponde sostanzialmente ad una rinuncia al ricorso di primo grado da parte dell’appellato e, palesando carenza d’interesse in ordine all’annullamento del provvedimento originariamente impugnato, configura altresì una causa di improcedibilità del giudizio di primo grado, determinando, quando non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante la sola fase d’appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, (cfr., da ultimo, Sez. IV 17 aprile 2002, n. 2031; VI, 25 giugno 2002, n. 3468 e 9 maggio 2002, n. 2514) e l’improcedibilità dell’appello;

– sussistendo giusti motivi, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato:

– annulla senza rinvio la sentenza appellata;

– dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso di primo grado;

– dichiara improcedibile il ricorso in appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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