LEGGE 10 dicembre 2014, n. 189 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti…

…nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri
dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al
finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in
applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione
di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d’oltremare cui si
applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul
funzionamento dell’UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles,
rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 14 dell’Accordo
stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Per il finanziamento degli aiuti dell’undicesimo Fondo europeo
di sviluppo, previsto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera
a), dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, si
provvede a valere sulle risorse destinate all’esecuzione degli
accordi tra l’Unione europea e gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e
del Pacifico, ai sensi della legge 15 marzo 1986, n. 81, iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 10 dicembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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