DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di
garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013,
previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, dall’articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’
prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2015.
3. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015".
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2014, adottate ai
sensi dell’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1,
lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non e’ stata presentata alle
amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad
assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, a realizzare percorsi di mobilita’ a favore del personale
degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni
caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del
personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
6. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
7. Nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia Italiana del
Farmaco, al fine di consentire la continuita’ nello svolgimento delle
funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l’attribuzione di
funzioni dirigenziali, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro
il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in
pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall’attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro
per il 2015, e’ finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. All’articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2014, n. 15, le parole: "e’ prorogato al 31 dicembre 2014"
sono sostituite dalle seguenti: "e’ prorogato al 30 giugno 2015".
9. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 12, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l’anno
2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.
10. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015".
11. All’articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, al primo periodo, le parole: «per l’anno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
12. All’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l’utilizzo
delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all’articolo 2, comma
7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Art. 2

Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18, comma 1-bis, le parole: "Entro il 31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 28 febbraio 2015";
b) all’articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° gennaio 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2015".

Art. 3

Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. All’articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "1° gennaio 2015" e le
parole: "1° luglio 2015" sono rispettivamente sostituite dalle
seguenti: "1° luglio 2016" e "1° gennaio 2017".
2. All’articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, le parole: "31 gennaio 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015", le parole: "Nei tre mesi
successivi alla prenotazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro
il 31 maggio 2015" e le parole: "30 aprile 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "15 giugno 2015".
3. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, le parole: " 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: " 31 dicembre 2015".

Art. 4

Proroghe di termini di competenza del Ministero dell’interno

1. E’ prorogata, per l’anno 2015, l’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo
2005, n. 26.
2. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "
30 aprile 2015".
3. E’ prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all’articolo
41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2015".
5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014
sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.
6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche’ di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1°
gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di
sicurezza connesse alla realizzazione dell’Expo Milano 2015, il piano
di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo’ essere prorogato, per
un contingente non superiore a 3.000 unita’ e comunque nel rispetto
del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo
2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l’anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di
euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per
il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del
2009. Al relativo onere per l’anno 2015, pari a 10 milioni di euro,
si provvede, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, con riferimento alla quota destinata, dall’elenco n. 1 della
medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate
alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio
finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita’ organizzata
e ambientale nelle province della regione Campania per l’anno 2015.

Art. 5

Proroga di termini in materia di beni culturali

1. Al terzo periodo del comma 24 dell’articolo 13 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

Art. 6

Proroga di termini in materia di istruzione

1. All’articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 marzo 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2015".
2. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole: "31
ottobre 2015".
3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono
inserite le seguenti: "e nell’anno accademico 2014-2015";
b) all’articolo 19, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono
inserite le seguenti: "e per gli anni accademici 2014-2015 e
2015-2016".
4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 aprile 2014" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
b) le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"28 febbraio 2015";
c) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2015".
5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo
48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per
l’affidamento dei lavori e’ prorogato al 28 febbraio 2015.
6. All’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.
58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,
le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 marzo 2015".

Art. 7

Proroga di termini in materia sanitaria

1. All’articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015".
2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive
modificazioni, ad eccezione dell’articolo 1-bis, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "1º gennaio 2015", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2016";
b) le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
c) le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
d) le parole: "1° gennaio 2017", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2018";
e) all’articolo 2, comma 5, le parole: "per l’anno 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2016";
f) all’articolo 3, comma 3, le parole: "e il 2014" sono
sostituite dalle seguenti: ",il 2014 e il 2015" e le parole: "e 2014"
sono sostituite dalle seguenti: ",2014 e 2015";
g) all’articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2016";
h) all’articolo 6, comma 4, le parole: "entro il 30 giugno 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016";
i) all’articolo 8, comma 1, le parole: "e 2014" sono sostituite
dalle seguenti: ", 2014 e 2015".
3. All’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: "Entro il 1° gennaio 2015", sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2016".
4. All’articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: " fino alla data del 31 dicembre 2015".

Art. 8

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015".
2. All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015";
b) alla lettera b), le parole: "appaltabili entro il 31 dicembre
2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro
il 31 luglio 2015".
3. All’articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, al primo periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2015".
4. All’articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le parole: "da emanare entro il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2015".
5. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
6. L’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma
1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i),
n) ed o), del medesimo decreto, e’ prorogata al 30 giugno 2015.
7. All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, la parola: "sessanta" e’ sostituita dalla seguente:
"centottanta".
8. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2015".
9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 357, comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, e’ prorogato al 31 dicembre 2015.
10. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 31 agosto 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015.".

Art. 9

Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall’articolo 10, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e’ prorogato al
30 giugno 2015.
2. All’articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015".
3. All’articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’
elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» e’ sostituita dalle seguenti: «260-bis,
commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Le sanzioni
relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015».
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «
28 febbraio 2015».

Art. 10

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015".
2. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015".
3. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine
dell’applicazione della disciplina introdotta dall’articolo 8, comma
30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 22, comma
5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e’ prorogato al 30
aprile 2015.
5. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, le parole: "Sino al 31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015".
6. All’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"negli anni 2013, 2014 e 2015".
7. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015".
8. All’articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".
9. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui
all’articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente
emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri
derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013,
il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da
emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l’aumento della misura
degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodo
d’imposta 2015, e l’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle
accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16
dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei
predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle
minori entrate che si dovessero generare per effetto dell’aumento
degli acconti. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
10. All’articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;
b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».
11. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo
2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo
2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».
12. All’articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e’ aggiunto in fine il
seguente comma: "7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente articolo, le societa’ controllate da Ferrovie dello Stato
italiane S.p.a. concorrono, nell’ambito del bilancio consolidato
della capogruppo, per l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2014
e 60 milioni di euro per l’anno 2015. Il termine per il versamento
all’entrata del bilancio dello Stato e’ fissato rispettivamente al 10
gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.".

Art. 11

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. Al comma 1-quinquies dell’articolo 2 del decreto-legge 12 maggio
2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
2014, n. 93, il riferimento all’anno: "2014" e’ sostituito dal
seguente: "2015".
2. L’incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi
dell’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli
interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita’ nelle strade
statali e provinciali interrotte o danneggiate dall’alluvione del
mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
Restano ferme le disposizioni di cui all’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come
integrata dall’ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

Art. 12

Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
agro forestali e fotovoltaiche, nonche’ di carburanti ottenuti da
produzioni vegetali

1. All’articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente
all’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli
anni 2014 e 2015».
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per
l’anno 2015 e a 3.500.000 euro nell’anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 13

Federazioni sportive nazionali

1. E’ differita al 1° gennaio 2016 l’applicazione alle Federazioni
sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla
legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco
dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni. All’attuazione della disposizione di cui
al precedente periodo si provvede nell’ambito degli stanziamenti
autorizzati a legislazione vigente.

Art. 14

Proroga contratti affidamento di servizi

1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all’articolo 1,
commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di
assicurare la continuita’ delle attivita’ dei centri dell’impiego
connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi
strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i
contratti di affidamenti di servizi per l’impiego e le politiche
attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai
centri per l’impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre
2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante
le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei
programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

Testo non Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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