Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5835 Tributi locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.p.a. ASCIT SERVIZI AMBIENTALI ed al Comune di Capannori (LU), B.L. (esercente "attività di riparazione autoveicoli e camion") – premesso che il 26 maggio 2005 gli erano stati notificati "atti di accertamento di importi pretesi a titolo di Tariffa Igiene Ambientale (… TIA) … relativamente a maggiori superfici non dichiarate … per le annualità 2001, 2002, 2003 e 2004 . . . elaborati sulla base di misurazioni effettuate" da società all’uopo incaricata -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 24/13/10 depositata il 19 gennaio 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva disatteso il suo appello avverso la sfavorevole decisione (48/02/08) della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca la quale aveva dichiarato inammissibile ("per tardività") il ricorso.

La società intimata instava per il rigetto dell’impugnazione e spiegava ricorso incidentale "condizionato" fondato su di un solo motivo.

Sia il ricorrente che la spa ASCIT depositavano memorie ex art. 378 c.p.c..

Il Comune non svolgeva attività difensiva.

Motivi della decisione

A. La Commissione Tributaria Regionale – ritenuto "ammissibile" il ricorso di primo grado perchè "il termine di novanta giorni" previsto dall’art. 7 del "regolamento . . . approvato con Delib.

Consiglio Comunale n. 10 del 2005 … non è stato ridotto per l’ipotesi di mancato accordo", di tal che "il periodo di sospensione deve essere ricondotto all’ipotesi disciplinata dal comma 6" dello stesso art. 7 – ha respinto l’appello affermando:

– "la domanda del contribuente" è "indeterminata e priva di documentazione a supporto";

– "le contestazioni dell’appellante, qualora accolte, porterebbero non ad una cancellazione del dovuto ma ad una riduzione parziale della parte variabile della tariffa";

– "conseguentemente non può accogliersi la domanda di annullamento e, in considerazione della già prospettata lacuna probatoria, non può nemmeno accogliersi la domanda tesa ad ottenere la parziale riduzione della tariffa".

B. Il B. censura la decisione per due motivi:

con il primo, denunzia "violazione art. 112 c.p.c." affermando che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sui seguenti motivi: (1) nullità degli avvisi per carenza di potere del direttore della concessionaria emittente; (2) carenza del presupposto regolamentare, stante l’avvenuta revoca degli atti in conseguenza dei quali gli avvisi erano stati notificati; (3) inammissibilità dell’accertamento in correlazione coi vizi del regolamento comunale separatamente dedotti in sede di ricorso giurisdizionale amministrativo; (4) carenza di motivazione dell’accertamento detto; (5) illegittima pretesa dell’IVA; (6) illegittima pretesa di sanzioni e interessi;

– nel secondo motivo, denunzia "erroneità della motivazione su fatto controverso decisivo", lamentando l’incomprensibilità della decisione in ordine alle ragioni per le quali la domanda, involgente la contestazione della superficie soggetta a tariffa, è stata ritenuta priva di supporto probatorio.

C. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la s.p.a.

ASCIT censura il capo della sentenza d’appello con cui è stato ritenuto tempestivo il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento (nonostante l’avvenuta redazione, nell’ambito del procedimento di adesione disciplinato dal regolamento, di un verbale di mancato accordo) e denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2964 c.c. e segg. e art. 14 preleggi, con riferimento agli artt. 7 e 9 del regolamento del Comune di Capannori per l’applicazione dell’accertamento con adesione.

D. Il ricorso principale – i cui due motivi vanno esaminati unitariamente in quanto connessi – è fondato; il gravame incidentale, invece, deve essere disatteso.

D.1. La sentenza impugnata, invero, a fronte alle censure sopra sintetizzate, costituenti il nucleo della devoluzione consegnata all’appello, non contiene alcun riferimento al fatto controverso ma, come riportato, si limita a evidenziare che "le contestazioni dell’appellante, qualora accolte, porterebbero non ad una cancellazione del dovuto ma ad una riduzione parziale della parte variabile della tariffa".

A tale affermazione la decisione fa seguire solo la frase "conseguentemente non può accogliersi la domanda di annullamento e, in considerazione della già prospettata lacuna probatoria, non può nemmeno accogliersi la domanda tesa ad ottenere la parziale riduzione della tariffa".

Null’altro evincendosi dalla motivazione, la sentenza è affetta da motivazione apparente, inidonea ad esprimere una qualsivoglia ratio decidendi, siccome niente affatto calibrata sui profili di censura;

questi, infatti, non risultano in alcun modo considerati, al punto da non potersi attribuire alla statuizione dignità di pronuncia sui motivi di gravame.

D.2. La previsione regolamentare posta a base del punto controverso con il ricorso incidentale – basato sulla pretesa inutilità di mantenere sospeso, per i previsti 90 giorni, il termine di impugnazione in ossequio alle esigenze di concentrazione e di efficienza che ne impongono, in casi simili, la ripresa di decorrenza – è rappresentata dall’art. 7 del regolamento del Comune di Capannori per l’applicazione dell’accertamento con adesione alla tariffa di igiene ambientale.

Questa norma, invero, attiene al "procedimento ad iniziativa dell’utente" e disciplina gli effetti sospensivi consequenziali alla presentazione dell’istanza, per un periodo di 90 giorni, dei termini per l’impugnazione dell’avviso di accertamento (non preceduto dall’invito a comparire) e di quelli per il pagamento della tariffa.

Il dato posto al fondo della censura è costituito dal combinato disposto del predetto art. 7, commi 4 e 6 a misura del fatto che il comma 4 prevede che entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione sia appunto formulato, dal soggetto gestore, l’invito a comparire ai fini del contraddittorio sul procedimento di adesione, mentre il comma 6, disciplina l’effetto – automaticamente conclusivo dell’iter procedimentale – della comunicazione secondo la quale il gestore non intende o non può applicare l’istituto invocato; dacchè "dalla notifica della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti la commissione tributaria provinciale e per il pagamento della tariffa".

La divergenza interpretativa tra le parti riguarda il significato da annettere alla succitata previsione, che, per la ricorrente incidentale, andrebbe intesa secundum tenorem rationis, vale a dire come sintomatica della inutilità del mantenimento della sospensione anche allorchè il procedimento di adesione si sia chiuso con la redazione del verbale di mancato accordo.

Siffatta interpretazione non può essere condivisa attesa la necessità di garantire un’applicazione dell’istituto su base sistematica coerente con la conforme legislazione nazionale.

La previsione del regolamento del Comune di Capannori, pur legittimamente inserita nello spazio di intervento per l’autonomia regolamentare previsto dalla L. 18 dicembre 1997, n. 449, art. 50 (nonchè, su base generale, quanto ai tributi locali, dall’art. 119 Cost., comma 2), infatti, necessita in ogni caso di un’ interpretazione coerente coi principi dettati dalla giurisprudenza quanto all’omologo istituto disciplinato, per i tributi statali, dal D.Lgs. n. 218 del 1997.

Riguardo a tale istituto, infatti, questa Corte ha già affermato (Cass., trib., 30 giugno 2006 n. 15170) che la chiusura del procedimento di adesione, prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dal corrispondente citato D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 non comporta la rinuncia del contribuente a giovarsi della sospensione dei termini di impugnazione concessa a coloro che si avvalgono della procedura in questione.

Una simile conclusione è sorretta dal riferimento al principio per cui, in materia tributaria, il puro e semplice riconoscimento del contribuente, nell’ambito di una procedura di accertamento, di essere tenuto al pagamento di un tributo, non produce l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, essendo l’obbligazione tributaria rigidamente regolata dalla legge, e non dalla volontà del contribuente.

La stessa, inoltre, trova definitiva conferma nell’interpretazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 offerta anche dalla Corte Costituzionale (ord. 17 maggio 2001 n. 140) la quale – assunto aver il procedimento per l’accertamento con adesione generale finalità di prevenire l’impugnazione dell’atto di accertamento tributario notificato e di favorire l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente finalizzato a una definitiva e concordata definizione preventiva della controversia – ha ritenuto non irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, considerandolo idoneo, giustappunto, a consentire un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione: tanto per la ragione che, durante il detto esercizio, il contribuente e l’ufficio hanno sempre agio di valutare liberamente la situazione controversa, allacciando, ed eventualmente sciogliendo e riannodando, le trattative.

In questo senso, quindi, la redazione del verbale di mancato accordo, pur risolvendosi in una presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo, non può essere equiparata nè a una definitiva rinuncia del contribuente all’istanza di accertamento con adesione, nè ad un epilogo comunque definitivamente conclusivo del procedimento, espressivo della volontà di escludere, anche per il futuro, la composizione della controversia in via amministrativa.

Conseguenza logica è che al medesimo verbale, proprio in quanto privo di attitudine definitoria rispetto alla sorte del procedimento amministrativo di adesione, non può attribuirsi alcuna funzione ostativa rispetto alla ratio della (perdurante) sospensione del termine di impugnazione dell’avviso di accertamento.

D.3. In definitiva, accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale, l’impugnata sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla medesima commissione regionale, diversa sezione, per nuovo esame.

La stessa commissione provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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