Cons. Stato Sez. IV, Sent., 25-11-2011, n. 6255 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il Comune di Avigliano ha impugnato innanzi a questo Consesso la sentenza n. 655/2008, con la quale il TAR Basilicata ha accolto il ricorso proposto da G. B., per l’annullamento di decreto di occupazione d’urgenza di sua proprietà, finalizzato alla realizzazione di lavori di recupero paesaggistico;

– con dichiarazione depositata in atti (21.10.2011), e sottoscritta dal Sindaco del Comune appellante, l’appellata G. ha formalmente dichiarato di rinunziare al giudizio, indicando però come oggetto della rinunzia il giudizio d’appello promosso dal Comune di Avigliano;

stante la carenza di legittimazione a rinunziare a procedimento non attivato dal rinunziante, il predetto atto deve intendersi come atto di rinunzia a perseguire gli effetti favorevoli della sentenza di primo grado, appellata dal Comune;

– la rinuncia agli affetti favorevoli della sentenza di primo grado corrisponde sostanzialmente ad una rinuncia al ricorso di primo grado da parte dell’ appellato, evidenziando la carenza d’interesse in ordine all’annullamento del provvedimento originariamente impugnato, sopravvenuta nelle more del giudizio di appello;

quanto sopra comporta la dichiarazione di improcedibilità non soltanto dell’appello, ma altresì dell’originario ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale, e determina, quando non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante la sola fase d’appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 34 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (cfr., Sez. IV 17 aprile 2002, n. 2031; VI, 25 giugno 2002, n. 3468 e 9 maggio 2002, n. 2514);

– sussistendo giusti motivi, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, lo dichiara improcedibile, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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