Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5834 Tributi locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.p.a. ASCIT SERVIZI AMBIENTALI ed al Comune di Capannori (LU), B.L. (esercente "attività di riparazione autoveicoli e camion") – premesso che il 31 dicembre 2005 gli era stato notificato "atto di accertamento di Euro 5.919,22 quale maggiore importo per Tariffa Igiene Ambientale" ("TIA") "relativamente a maggiori superfici non dichiarate per l’annualità 2005 … elaborato sulla base di misurazioni effettuate" da società all’uopo incaricata -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 23/13/10 depositata il 19 gennaio 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva disatteso il suo appello avverso la sfavorevole decisione (49/02/08) della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca.

La società intimata instava per il rigetto dell’impugnazione.

Sia il ricorrente che la spa ASCIT depositavano memorie ex art. 378 c.p.c..

Il Comune non svolgeva attività difensiva.

Motivi della decisione

A. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello affermando:

– "la domanda del contribuente" è "indeterminata e priva di documentazione a supporto";

– "le contestazioni dell’appellante, qualora accolte, porterebbero non ad una cancellazione del dovuto ma ad una riduzione parziale della parte variabile della tariffa";

– "conseguentemente non può accogliersi la domanda di annullamento e, in considerazione della già prospettata lacuna probatoria, non può nemmeno accogliersi la domanda tesa ad ottenere la parziale riduzione della tariffa".

B. Il B. censura la decisione per due motivi:

con il primo, denunzia "violazione art. 112 c.p.c." affermando che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sui seguenti motivi: (1) nullità degli avvisi per carenza di potere del direttore della concessionaria emittente; (2) carenza del presupposto regolamentare, stante l’avvenuta revoca degli atti in conseguenza dei quali gli avvisi erano stati notificati; (3) inammissibilità dell’accertamento in correlazione coi vizi del regolamento comunale separatamente dedotti in sede di ricorso giurisdizionale amministrativo; (4) carenza di motivazione dell’accertamento detto; (5) illegittima pretesa dell’IVA; (6) illegittima pretesa di sanzioni e interessi;

– nel secondo motivo, denunzia "erroneità della motivazione su fatto controverso decisivo", lamentando l’incomprensibilità della decisione in ordine alle ragioni per le quali la domanda, involgente la contestazione della superficie soggetta a tariffa, è stata ritenuta priva di supporto probatorio.

C. Il ricorso – i cui due motivi vanno esaminati unitariamente in quanto connessi – è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, a fronte alle cen-sure sopra sintetizzate, costituenti il nucleo della devoluzione consegnata all’appello, non contiene alcun riferimento al fatto controverso ma, come riportato, si limita a evidenziare che "le contestazioni dell’appellante, qualora accolte, porterebbero non ad una cancellazione del dovuto ma ad una riduzione parziale della parte variabile della tariffa".

A tale affermazione la decisione fa seguire solo la frase "conseguentemente non può accogliersi la domanda di annullamento e, in considerazione della già prospettata lacuna probatoria, non può nemmeno accogliersi la domanda tesa ad ottenere la parziale riduzione della tariffa".

"null’altro evincendosi dalla motivazione, la sentenza è affetta da motivazione apparente, inidonea ad esprimere una qualsivoglia ratio decidendi, siccome niente affatto calibrata sui profili di censura;

questi, infatti, non risultano in alcun modo considerati, al punto da non potersi attribuire alla statuizione dignità di pronuncia sui motivi di gravame.

Il ricorso, pertanto, va accolto e l’impugnata sentenza cassata, con rinvio alla medesima commissione regionale, diversa sezione, per nuovo esame.

La stessa commissione provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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