Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38497

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 11/12/10 il Gip del Tribunale di Messina, esaminata la richiesta del Pm e l’opposizione dei contro interessati ( V. G. e L.F.G.), disponeva l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di R.A. ed altri (gestori di tre lidi di Venetico: Lido del Sol, Kamar e Baia di Ulisse) per il reato di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, nella specie provocato dai rumori provenienti dai tre lidi nell’estate del 2009). La richiesta di archiviazione, condivisa dal Gip, derivava dalla circostanza che il superamento dei livelli di immissione sonora era riscontrato solo in tre dei numerosi sopralluoghi effettuati e in un caso senza l’ausilio di personale tecnico competente (la PS di Messina al Lido del Sol il 31/7/09), in altro con il rumore addebitabile a tutti e tre i lidi indistintamente (così i CC il 7/8/09: di qui l’impossibilità di individuare le singole responsabilità), in un terzo venendo contestato l’illecito amministrativo di cui alla L. n. 447 del 1995 sull’inquinamento acustico (la PS di Milazzo al Kamar il 27/8/09). Ritenuta generalmente assorbente, peraltro, la disciplina della L. Speciale n. 447 del 1995 (e le lamentele provenivano solo da due dei numerosi abitanti della zona).

Ricorreva per cassazione la difesa degli opponenti, deducendo: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione, l’opposizione essendo ammissibile posto che non si era limitata a valutare in chiave critica le argomentazioni e conclusioni del Pm, ma aveva anche sollecitato eventuali e precise indagini suppletive, di indubbia pertinenza e rilevanza; 2) vizio di motivazione per la mancata considerazione delle osservazioni contenute nell’atto di opposizione, che venivano riproposte (agli accessi compiuti dalla pg non avevano fatto riscontro analoghi interventi del sindaco e dei vigili urbani di Venetico; erano stati valorizzati gli esiti di alcuni accessi ed ignorati o trascurati quelli, della PS e dell’ARPA, che avevano accertato, invece, significative violazioni). Nell’ipotizzare, conclusivamente, una condotta omissiva penalmente rilevante (anche degli organi comunali), chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Nel suo parere scritto il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, esso indicando solo in via del tutto generica le indagini suppletive da svolgere (ex art. 410 c.p.p.) e non ravvisandosi, pertanto, lesioni al principio del contraddittorio.

Analoghe conclusioni nella successiva memoria presentata dalla difesa del R..

Il ricorso è infondato e va respinto.

E’ vero, infatti, che la normativa codicistica dell’art. 659 c.p., comma 2, (esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso che disturbi le occupazioni o il riposo delle persone) cede a quella speciale della L. n. 447 del 1995 quando l’inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia (Cass., 1, sent. n. 23866 del 9/6/09, rv. 243807, Pm in proc. Valvassore) e che per la configurabilità in genere del reati di cui all’art. 659 c.p. non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, sotto il profilo oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralità di soggetti (Cass., 3, sent. n. 27366 del 23/5/01, rv. 219987, proc. Feletto G. e altro), tuttavia nel caso in esame gli odierni ricorrenti, nell’opporsi alla richiesta di archiviazione del Pm e chiedere la prosecuzione delle indagini, sostanzialmente indicavano l’oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova nell’approfondimento degli stessi temi di indagine già esaminati (v. Cass., sez. 1, sent n. 23687 del 10/6/10, dep. 18/6/10, rv. 247428, p.o. in proc. Peduzzi:

"Il giudice per le indagini preliminari può deliberare de plano sull’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pm non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive, ma anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, non già sotto il profilo prognostico del loro esito, bensì per il difetto di incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto appaiano finalizzate ad approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il reato denunciato").

A comprova è la stessa espressione usata nell’atto, dove si afferma la necessità di svolgere, "eventualmente", ulteriori indagini tese ad una più accurata ricostruzione dei fatti (così alla fine della settima/penultima pagina dell’opposizione). La richiesta (inammissibile) era, cioè, di rivalutare i fatti già noti, se del caso dopo l’espletamento di nuovi atti di indagine sui fatti medesimi.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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