Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-11-2011, n. 6251 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.A seguito della competizione elettorale per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, svoltasi nel Comune di Palermiti (CZ) nei giorni 28 e 29 marzo 2011, veniva proclamata l’elezione a sindaco del dott. E. C., sostenuto dalla lista n. 1 denominata "Uniti per Palermiti", con 355 voti.

Alla competizione elettorale partecipavano la lista n. 2 denominata "Le Ali per Palermiti" con candidato sindaco il sig. F. A., che conseguiva n. 354 voti e la lista n. 3 denominata "Palermiti nel cuore" con candidato sindaco il sig. E. A., che conseguiva n. 246 voti.

Dallo scrutinio delle due sezioni risultavano esservi, altresì, n. 22 schede nulle (13 nella sezione n. 1 e 9 nella sezione n. 2) e n. 7 schede bianche (4 nella sezione n.1 e 3 nella sezione n.2).

Avverso tali risultati il sig. F. A. della lista "Le Ali per Palermiti" e tutti i candidati consiglieri ad essa appartenenti, proponevano ricorso al T.A.R. Calabria, impugnando: A)- il verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale e alla carica di sindaco del Comune di Palermiti, del 30 marzo 2010; B)- i verbali delle Sezioni elettorali n. 1 e n. 2 ed ogni altro atto collegato alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, per il rinnovo del Consiglio comunale.

I ricorrenti in primo grado deducevano, in particolare, che alcuni voti non erano stati assegnati alla propria lista, altri voti erano stati assegnati impropriamente alla lista "Uniti per Palermiti"e che vi erano state, inoltre, irregolarità formali nel corso delle operazioni elettorali e della successiva verbalizzazione.

Nel giudizio di primo grado si costituivano i sigg. E. D. e M. D., consiglieri comunali eletti nella lista "Uniti per Palermiti", che contestavano quanto ex adverso dedotto e proponevano, a loro volta, ricorso incidentale per la rettifica del verbale di proclamazione degli eletti e dei risultati elettorali, in relazione a voti non assegnati alla propria lista ovvero assegnati alla Lista "LeAli per Palermiti".

Con sentenza del 07.05.2010 n. 627, il TAR Calabria in parte rigettava il ricorso ed in parte lo dichiarava inammissibile.

Avverso tale pronuncia i ricorrenti in primo grado proponevano appello al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n.7517/2010, riformava la sentenza gravata, con rinvio al TAR della Calabria per l’esame nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio

Con ordinanza del 10 marzo 2011, il T.A.R. procedeva ad un primo incombente istruttorio, incaricando la Prefettura di Catanzaro di accertare se: a) nella sezione n. 2 fosse stata annullata una scheda su cui era stato contrassegnato il simbolo della lista n. 2 e 3 ed espressa una preferenza per un candidato consigliere della lista n. 2; b) nella sezione n. 1 vi fosse una ingiustificata differenza fra il numero delle schede (non utilizzate) autenticate prima della votazione e il numero di quelle conteggiate a votazione chiusa; c) nella sezione n. 2 fosse stata annullata una scheda con contrassegno sulla lista n. 1 (Uniti per Palermiti) ed espressione di preferenza non chiaramente leggibile nel cognome del candidato consigliere (Notaro); d) nella sezione n. 1 fosse stata annullata una scheda con contrassegno sulla lista n. 1 (Uniti per Palermiti) ed espressione di preferenza, in forma incerta, per un candidato consigliere (Olivadoti); e) nella sezione n. 2 fosse stata annullata una scheda in quanto il contrassegno apposto sulla lista n.1 non era una croce ma somigliava ad una Y; f) nella sezione n. 2 fosse stata annullata una scheda con voto alla lista n. 1 e indicazione di un candidato consigliere di altra lista; g) nella sezione n. 2 fosse stata annullata una scheda con preferenza data alla lista n. 1 e indicazione di un candidato consigliere di altra lista (Loiacono).

All’esito di tale verifica il TAR, con ordinanza del 5 maggio 2011, disponeva ulteriori incombenti istruttori, relativamente al quesito sub b), da svolgersi esaminando le schede elettorali custodite presso il Tribunale di Catanzaro;

In ordine al punto sub b), all’esito delle due verificazioni effettuate da funzionari della Prefettura di Catanzaro, emergeva: 1) dall’esame del verbale elettorale che le schede autenticate prima della votazione risultavano essere n. 871, i votanti risultavano essere n. 514, le schede non utilizzate risultavano essere n. 350 (numero non corrispondente alla differenza tra 871 e 514 vale a dire 357); 2) dall’esame effettuato con l’apertura della busta contenente le schede elettorali, che quelle non utilizzate risultavano essere n. 344 regolarmente autenticate con timbro di sezione e firma di uno scrutatore, mentre altre n. 12 recavano solo il timbro di sezione. I funzionari della Prefettura procedevano anche all’apertura della busta contente le schede votate, che risultavano essere n. 497, di cui n.1, seppure votata, non risultava autenticata.

Con sentenza del 9 giugno 2011 n. 867 il TAR Calabria, accogliendo il ricorso proposto dal sig. F. A. più altri, annullava le operazioni elettorali relative alla Sezione n. 1.

Nel merito il TAR riteneva che la ingiustificata differenza, pari a 13 schede, fra il numero di schede autenticate prima della votazione e il numero di schede compiutamente autenticate, avanzate a votazione chiusa, non escludeva la possibilità che quelle regolarmente autenticate e non impiegate per il voto, fossero state illecitamente utilizzate per sostituire schede regolarmente impiegate dagli elettori.

Ciò imponeva, secondo i giudici di prime cure, la rinnovazione della competizione elettorale relativamente alla sezione n. 1 e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, al fine di verificare eventuali responsabilità in merito alla vicenda.

Sugli altri motivi di doglianza mossi sia dai ricorrenti che dai controinteressati costituiti, il TAR non si pronunciava in quanto riteneva la questione di cui sopra assorbente rispetto alle altre censure proposte.

Avverso tale pronuncia proponevano appello i sigg. D. E. e D. M. (eletti consiglieri comunali) ed il sig. E. C. (eletto sindaco), i quali contestavano, innanzi tutto, l’annullamento delle operazioni elettorali svoltesi nella sezione n. 1.

Sul punto deducevano che la decisione del TAR trovava fondamento nell’erroneo convincimento che fossero "scomparse " n.13 schede elettorali. In realtà, gli appellanti evidenziavano che, a seguito della verificazione effettuata dalla Prefettura, le schede elettorali non utilizzate risultavano essere in totale n. 356 (344 schede regolarmente autenticate con timbro e firma + 12 schede recanti il solo timbro), quindi "appena un’unità" in meno e non 13, come risultato dal conteggio effettuato dai giudici di prime cure, con conseguenze, a parere dei ricorrenti, irrilevanti ai fini della validità della competizione elettorale.

Gli appellanti, inoltre, riproponevano tutte le censure, introdotte in primo grado tramite ricorso incidentale, dichiarate assorbite dal TAR ed aventi ad oggetto voti non assegnati alla lista n. 1, sia nella prima che nella seconda sezione elettorale, con contestuale citazione di alcune sentenze del Consiglio di Stato, di interesse per i singoli casi in contestazione.

Si costituivano in giudizio i sigg. F. A. e altri candidati alla carica di consigliere nella lista "LeAli per Palermiti" deducendo l’infondatezza dei motivi d’appello proposti dagli appellanti, con richiesta di rigetto del ricorso e conferma della sentenza resa dal TAR Calabria.

In particolare viene confutato il primo motivo dell’appello in ordine alla differenza rinvenuta tra le il numero di schede autenticate prima della votazione e il numero di schede autenticate avanzate a votazione chiusa pari a n. 344 e cioè n. 13 in meno del dovuto (n. 1 del tutto mancante e n. 12 non autenticate con firma di uno scrutatore), secondo quanto emerso dalla verificazione effettuata in data 25 maggio 2011). Da ciò la ritenuta erroneità delle argomentazioni circa la mancanza di un’unica scheda autenticata e non utilizzata, con effetti asseritamente irrilevanti sulla validità delle operazioni elettorali della sezione.

,Inoltre rispetto agli ulteriori motivi di censura proposti dagli appellanti e relativi alla mancata assegnazione, alla lista n. 1 "Uniti per Palermiti", di voti nelle due sezioni elettorali, i resistenti ne sostengono la infondatezza, così loro valutando l’esito delle operazioni di verificazione disposte dal TAR Calabria.

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a, i resistenti hanno infine riproposto i motivi di ricorso avanzati in primo grado e dichiarati assorbiti dalla sentenza del TAR n.867/2011.

2. L’appello è infondato quanto all’annullamento delle operazioni elettorali della prima sezione e alla loro conseguente rinnovazione, che è stata correttamente disposta dal T.A.R. della Calabria con la sentenza impugnata.

Dalla seconda verificazione effettuata il 25 maggio 2011 dal funzionario delegato dal Prefetto di Catanzaro, su conforme ordinanza del primo giudice, è emerso, infatti, che gli elettori iscritti nella sezione erano n. 871 e che tale è stato il numero, necessariamente, delle schede regolarmente autenticate per procedere al voto. Poiché gli effettivi votanti sono stati n. 514, le schede regolarmente autenticate con il timbro di sezione e la firma di uno scrutatore, ma non utilizzate, sarebbero dovute essere n. 357.

Diversamente, in sede di verifica, le schede residue regolarmente autenticate sono risultate essere n. 344. Sono state, altresì, rinvenute n. 12 schede recanti il solo timbro di sezione, ma non la firma dello scrutatore, elemento essenziale, quest’ultimo, perché l’autentica di ogni singola scheda sia corretta, così da legittimarne poi l’uso da parte dell’elettore.

Dalla verifica, oltre a tale grave irregolarità, è emersa anche la assoluta mancanza, tra le schede residuate, di n. 1 altra scheda autenticata e, ulteriormente, una delle schede votate è risultata essere priva di autentica.

Alla luce di tali evidenti e ripetute irregolarità, che inficiano del tutto le operazioni elettorali nella prima sezione, concretando oggettive possibili incidenze sulla corretta manifestazione del voto, e che non possono essere ascritte, come l’appellante sostiene, ad errori scusabili degli operatori, il Collegio ritiene che correttamente il T.A.R. ha annullato le operazioni elettorali relative alla sezione stessa e ne ha disposto la loro conseguente rinnovazione, con la nomina, da parte del Prefetto, di un commissario per la temporanea gestione del Comune.

Sempre alla luce di tali irregolarità, il giudice di prima istanza ha ritenuto, anche, di inviare gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, così come richiesto dal difensore del ricorrente in primo grado.

L’appello risulta fondato, diversamente, quanto alla necessità di doversi pronunciare, in ordine a tutte le censure sollevate in primo grado dall’allora ricorrente e da quelle proposte, in via incidentale, dalla parte resistente, quanto alla validità del voto, così come manifestato nelle schede della seconda sezione elencate nella premessa, oggetto di contestazione tra le parti e già oggetto di prima verifica su determinazione del T.A.R., che ha poi ritenuto di non esprimersi in merito, avendo considerato assorbente, rispetto alle altre censure, la rinnovazione delle operazioni elettorali relativa alla sezione n. 1.

L’esame delle schede in contestazione, relativamente alla sezione n.2, è imposto, oltre tutto da un principio di economia processuale, dal momento che il corretto di tale sezione, ha riflessi nel computo complessivo dei voti (quelli risultanti, quanto alla sezione 1, dalla rinnovazione parziale della consultazione, da sommarsi a quelli oggetto di accertamento nella sezione n.2).

Considerato, di conseguenza, che occorre ora esaminare attentamente le schede oggetto di vertenza relative alla sezione 2 (rintracciate in sede di verificazione di prime cure), se ne dispone la loro acquisizione a cura del Prefetto di Catanzaro o suo delegato, unitamente alla ulteriore scheda, rinvenuta in sede di verifica, "con croce sulla lista n. 2 e con preferenza per Truglia Antonietta".

Assegna per tale adempimento il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge l’appello, confermando la sentenza di primo grado, quanto all’annullamento delle operazioni elettorali relative alla Sezione n. 1; 2) accoglie parzialmente l’appello in ordine alla necessità di pronunciarsi riguardo a tutte le censure relative alla seconda sezione dianzi indicate, disponendo gli adempimenti istruttori di cui in motivazione; 3) ordina la trasmissione della presente decisione al Sindaco di Palermiti e al Prefetto di Catanzaro; 4) spese al definitivo.

.Fissa per l’ulteriore trattazione dell’appello, relativamente alla seconda sezione, l’udienza pubblica del 6 marzo 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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