Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38494

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 27/10/10 il Tribunale di sorveglianza di Napoli confermava il provvedimento 17/6/10 del Magistrato di sorveglianza di quella Città che rigettava la domanda di R.V. volta all’applicazione provvisoria di una misura alternativa alla detersione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà: anni sette di reclusione di cui a provvedimento di cumulo del 23/3/10, per una pena residua di anni 2, mesi 11 e giorni 10 di reclusione).

Il Tribunale rilevava come il R. fosse portatore di una rilevante pericolosità sociale, desumibile dai numerosi precedenti per reati gravi, specifici e ravvicinati nel tempo, nonchè dalle negative informazioni dei CC, che rimarcavano i suoi trascorsi, la pessima fama e la perdurante frequentazione con pregiudicati.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo mancanza assoluta di motivazione: premessa l’erroneità della pena residua indicata nel provvedimento (in realtà di anni 2, mesi 4 e giorni 29 di reclusione), il giudicante aveva genericamente rigettato la domanda senza esaminare i presupposti delle tre distinte misure richieste.

Chiedeva pertanto l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso (il provvedimento impugnato richiamava in epigrafe tutte e tre le misure richieste ed era compiutamente motivato).

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Come puntualmente rilevato dal PG, il Tribunale – che nell’epigrafe del suo provvedimento ha espressamente richiamato tutte e tre le misure richieste dalla parte – ha evidenziato in motivazione gli elementi negativi di pericolosità sociale riguardanti il richiedente che escludevano di per sè i presupposti per l’accoglimento di ciascuna delle misure (contributo alla rieducazione del reo, prevenzione del pericolo di recidiva, possibilità di reinserimento nella vita sociale).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

visto l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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