T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 25-11-2011, n. 1469 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la ricorrente impugna: a) la clausola del bando in data 20 novembre 2009 del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di funzionario, categoria D3, Area Contabile, presso il Comune di Montalto Uffugo, con cui si prevede che, dopo il completamento delle prove, saranno richiesti ai candidati i titoli culturali unitamente a quelli di studio e di servizio; b) il provvedimento di ammissione al concorso dei candidati B.A. e C.G.; c) la delibera di Giunta Municipale del Comune di Montalto Uffugo n. 436 in data 27 dicembre 2010, con cui sono stati approvate le operazioni concorsuali; d) la determina del Servizio Affari del Personale n. 9 in data 27 dicembre 2010, con cui si è disposta l’assunzione del vincitore del concorso.

Nel ricorso si espone che nel concorso di cui si tratta si è collocato al primo posto il candidato B.A. con punti 80,5, al secondo posto la candidata C.G. con punti 80,05 e al terzo posto la ricorrente con punti 79,93.

La ricorrente lamenta: a) "violazione dell’art. 8, primo comma, del d.p.r. n. 487/1994"; b) "omessa esclusione dei candidati B.A. e C.G., violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 35, terzo comma, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 14, secondo comma, d.p.r. n. 487/1994, eccesso di potere per manifesta ingiustizia e illogicità, violazione degli artt. 9699 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Montalto Uffugo, violazone dell’art. 3 legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per disparità di trattamento"; c) "violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, dell’art. 97 Cost. e dei principi in materia di trasparenza amministrativa".

In particolare la ricorrente osserva che: a) come risulta dal verbale n. 1 della Commissione giudicatrice, il termine per la presentazione delle domande scadeva alle ore 24.00 del 21 dicembre 2009; b) il candidato B.A. ha inviato la propria domanda in data 2 gennaio 2010 e la candidata C.G. in data 31 dicembre 2009, di talché entrambi avrebbero dovuto essere esclusi; c) i titoli devono essere valutati prima della correzione degli elaborati, mentre il bando prevedeva che i titoli, inclusi quelli culturali (per i quali non erano previste modalità obiettive di calcolo), sarebbero stati richiesti ai candidati dopo il completamento delle prove di esame; d) secondo il d.p.r. n. 487/1994, sugli elaborati non deve essere apposta la sottoscrizione, né altro contrassegno, mentre il candidato B. ha numerato le pagine dei propri elaborati e il Presidente della Commissione ha omesso di apporre sull’elaborato relativo alla seconda prova il numero identificativo, mentre sull’elaborato relativo alla prima prova lo ha apposto con penna verde (diversamente da quanto avvenuto per gli altri candidati); e) il Segretario Generale del Comune ha ritenuto di sanare tali irregolarità apponendo con matita rossa sugli elaborati il numero identificativo "ex post", facendo poi recepire tale attività con delibera di Giunta n. 18 del 9 febbraio 2001; f) il candidato B. avrebbe dovuto essere bocciato in ragione delle macroscopiche erroneità riscontrabili nei suoi elaborati; g) alla candidata C.G. sono stati erroneamente attribuiti punti 3,75 per titoli di servizio; h) l’attribuzione del punteggio per titoli culturali in favore di C.G. è illegittimamente intervenuta dopo il completamente delle prove d’esame e l’identificazione dei candidati; i) senza alcuna plausibile giustificazione, alla ricorrente non è stato assegnato alcun punteggio per la voce "titoli vari"; l) l’intera procedura concorsuale è, comunque, illegittima, in quanto, in violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, la Commissione ha omesso di predeterminare nella prima riunione i criteri di valutazione delle prove.

Il Comune di Montalto Uffugo, costituitosi in giudizio, chiede il rigetto del gravame, osservando che: a) anche la ricorrente ha inviato la propria domanda in data successiva al 21 dicembre 2009 (precisamente in data 4 gennaio 2010), in quanto, con modifica resa pubblica nelle forme di legge dal 3 dicembre 2009, attraverso apposita "erratacorrige", l’Amministrazione ha chiarito che il termine per la presentazione delle domande sarebbe venuto in scadenza il 4 gennaio 2010; b) i criteri per la valutazione dei titoli erano già predeterminati nel bando di gara e nei verbali n. 1 e n. 6 delle operazioni concorsuali; c) la differenza fra la ricorrente e la candidata C.G. nell’attribuzione del punteggio relativo ai "titoli vari" dipende dal fatto che la seconda ha conseguito e autocertificato una competenza professionale e culturale maggiore rispetto a quella – semplicemente – dichiarata dalla prima; d) la Commissione ha, comunque, riconosciuto alla ricorrente un punteggio eccessivo in relazione ai "titoli di servizio"; e) le incongruenze negli elaborati del candidato Boffa sono state sottolineate dalla Commissione, la quale, peraltro, ha ragionevolmente ritenuto di procedere ad una positiva valutazione complessiva di tali elaborati considerati nel loro complesso; f) la numerazione delle pagine non costituisce segno di riconoscimento; g) la Commissione, in occasione della prima seduta, ha ritenuto di applicare, in ordine ai criteri di valutazione, quanto stabilito nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Montalto Uffugo; h) l’apposizione del numero in verde su uno degli elaborati del candidato B.A. è attribuibile alla Commissione ed è stata effettuata in epoca successiva alla stesura degli elaborati e prima dell’apertura delle buste contenenti i nominativi degli autori.

Il controinteressato B.A., costituitosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, osservando che: a) il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato sino al 4 gennaio 2010; b) la Commissione ha stabilito i criteri di correzione delle prove richiamando la disciplina del Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 34 dell’11 febbraio 1999; c) la numerazione delle pagine, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, non costituisce segno di riconoscimento; d) l’apposizione con penna verde del numero identificativo su uno degli elaborati del controinteressato attiene alla fase della correzione e l’apposizione con penna rossa ad opera del Segretario Comunale è intervenuta in occasione dell’accesso agli atti richiesto dal ricorrente; e) il giudizio tecnicodiscrezionale della Commissione può essere sindacato in sede giurisdizionale soltanto nell’ipotesi di macroscopica irragionevolezza; f) la valutazione della Commissione sugli elaborati del controinteressato appare ragionevole e tiene conto delle inesattezze contenute in tali prove; g) in ordine al punteggio assegnato alla ricorrente per "titoli vari", correttamente la Commissione non ha tenuto conto dei titoli dichiarati e non prodotti; g) l’art. 8 d.p.r. n. 487/1994 deve essere interpretato in modo ragionevole, nel senso che occorre evitate che l’attribuzione dei punteggi sia influenzata dalla conoscenza degli esiti delle prove scritte, mentre nel caso di specie la Commissione ha rigidamente predeterminato i criteri di attribuzione del punteggio, con esclusione di qualsiasi ipotesi di alterazione del giudizio; h) il Regolamento Comunale (art. 99) contiene una disciplina predeterminata e vincolante anche in relazione all’attribuzione del punteggio riservato ai "titoli vari".

La ricorrente, con memoria depositata in data 8 settembre 2011, ha rinunciato ai motivi di ricorso relativi alla mancata esclusione dei controinteressati per avere gli stessi presentato tardivamente la domanda di partecipazione al concorso e all’attribuzione alla candidata C.G. di un punteggio di servizio superiore a quello alla stessa spettante, ribadendo, per il resto, le proprie difese sulle questioni di seguito indicate: a) illegittimità della clausola del bando che prevede la produzione dei titoli dopo l’espletamento e la valutazione delle prove scritte e orali; b) illegittima ammissione del candidato B. alla prove orali nonostante gli inequivoci segni di riconoscimento apposti sui suoi elaborati e a dispetto dei plateali errori in essi contenuti; c) omessa predeterminazione dei criteri generali per la valutazione delle prove scritte e orali.

Con ulteriori memorie le parti hanno ribadito le rispettive difese.

Nella pubblica udienza del 20 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va in primo luogo dichiarata l’estinzione del giudizio in ordine ai motivi di ricorso su cui è intervenuta rinuncia da parte della ricorrente e, conseguentemente, sull’impugnazione del provvedimento di ammissione al concorso dei candidati B.A. e C.G..

Deve, poi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione della determina del Servizio Affari del Pesonale n. 9 in data 27 dicembre 2010, con cui si è disposta l’assunzione del vincitore del concorso, in quanto, secondo quanto previsto dall’art. 63, primo comma, d.lgs. n. 165/2001, "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro…, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti", i quali, se rilevanti ai fini della decisione, sono disapplicati dal giudice amministrativo, qualora illegittimi, ai sensi della medesima disposizione.

Ne consegue che deve essere indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione in ordine all’impugnazione della determina del Servizio Affari del Pesonale n. 9 in data 27 dicembre 2010.

Innanzi a tale giudice il giudizio dovrà essere riproposto nel termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm..

Le parti sono sin d’ora autorizzate a ritirare il proprio fascicolo per la riproposizione del giudizio innanzi al giudice ordinario.

Per quanto attiene il resto della controversia, è fondata la censura con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità della clausola del bando che ha previsto la produzione dei titoli dopo l’espletamento e la valutazione delle prove scritte e orali.

In materia di concorsi pubblici per titoli ed esami è, infatti, necessario (onde evitare che le commissioni esaminatrici stabiliscano i criteri calibrando i punteggi da attribuire a seconda dei "curricula" dei partecipanti) che la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sia effettuata prima che si proceda alla correzione degli elaborati (e, pertanto, prima che siano identificati i soggetti ammessi alla prova orale).

Per quanto attiene i concorsi delle Amministrazioni statali, dispone esplicitamente in tal senso l’art. 8 d.p.r. n. 487/1994.

Tale disposizione non è direttamente applicabile alla fattispecie in esame (venendo in rilievo una procedura concorsuale indetta da un Comune), ma è indubbio che la stessa costituisca espressione di un principio generale, che interessa tutte le Pubbliche Amministrazioni e che è volto a salvaguardare l’imparzialità e la trasparenza delle selezioni concorsuali.

E’ vero, peraltro, che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, cfr. Cons. St., V, n. 4863/2000) il principio non va interpretato in modo eccessivamente rigoroso e formalistico, sicché deve escludersi l’illegittimità della procedura nel caso in cui l’Amministrazione, prima della correzione degli elaborati, abbia puntualmente predeterminato i criteri di attribuzione dei punteggi in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di alterazione del giudizio.

Tuttavia, nel caso di specie – a differenza di quanto affermato dal Comune e dal controinteressato – non può riscontrarsi siffatta puntuale determinazione, in quanto l’art. 99 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ("Valutazione dei titoli vari") prevede la valutazione, a discrezione della Commissione, di tutti gli altri titoli non classificabili nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del ricorrente.

La norma lascia, quindi, ampio spazio all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione e non delinea un’applicazione matematica di punteggi già predeterminati in riferimento ai diversi titoli rientranti nella categoria dei "titoli vari" di cui al citato art. 99.

E’ vero che il secondo comma della disposizione stabilisce puntualmente che l’idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici deve essere valutata con l’attribuzione di 0,5 punti per i posti corrispondenti a quello a concorso, ma tale previsione resta limitata a siffatta ipotesi e non si estende nemmeno all’ipotesi dell’idoneità per posti diversi, atteso che la stessa norma aggiunge che in tal caso la Commissione deve valutare il titolo tenendo conto dell’importanza del posto (ma, in ogni caso, con punteggio inferiore a quello attribuito per concorsi a posti corrispondenti a quello a concorso).

La ricorrente, peraltro, senza graduare le proprie conclusioni, ha anche chiesto al Tribunale di dichiarare l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio di 0,80 per titoli vari in favore della controinteressata C.G., ciò che determinerebbe il passaggio della ricorrente al secondo posto della graduatoria.

La richiesta non può essere accolta.

Qualora, infatti, si faccia valere un’illegittimità del bando che infici la regolarità di una procedura concorsuale, non è possibile limitare gli effetti della pronuncia di annullamento in base alla specifica convenienza del soggetto che propone ricorso.

In altri termini, se con l’impugnazione della "lex specialis" (che è ovviamente necessaria anche nel caso in cui si contesti la specifica applicazione della norma del bando in occasione dell’attribuzione del punteggio ad altro candidato) si contesta la legittimità dell’intera procedura, nel caso in cui la censura risulti fondata, è l’intera selezione concorsuale che ne resta necessariamente inficiata, non essendo possibile limitare gli effetti di siffatta pronuncia di annullamento a particolari applicazioni della norma concorsuale da parte dell’Amministrazione procedente.

Se un bando prevede, ad esempio, la valutazione discrezionale dei titoli in epoca successiva all’espletamento delle prove, il ricorrente non può invocare siffatta illegittimità al solo fine di neutralizzare il punteggio assegnato ad uno o più controinteressati, mentre resterebbero preservati i punteggi (illegittimamente) attribuiti al ricorrente medesimo o ad altri candidati.

Ciò in quanto la norma del bando che si impugna, ancor prima di inficiare l’eventuale attribuzione di un punteggio a uno o più controinteressati, rende illegittima l’intera procedura concorsuale, di talché il suo annullamento non può che spiegare effetti nei confronti dell’intera selezione.

Ne consegue che il Collegio non può limitarsi a dichiarare l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio di 0,80 per titoli vari in favore della controinteressata C.G., senza disporre l’annullamento del bando di concorso (e, pertanto, dell’intera selezione concorsuale).

Per le ragioni appena indicate, l’accoglimento della censura (che determina l’annullamento della procedura) con cui la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della clausola del bando che ha previsto la produzione dei titoli dopo l’espletamento e la valutazione delle prove scritte e orali risulta anche assorbente rispetto a quelle con la quali la V. ha denunciato l’illegittima ammissione del candidato B. alla prove orali e l’omessa predeterminazione dei criteri generali per la valutazione delle prove scritte e orali.

In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato estinto, in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte accolto, con conseguente annullamento: a) del bando in data 20 novembre 2009 del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di funzionario, categoria D3, Area Contabile, presso il Comune di Montalto Uffugo, nella parte in cui lo steso prevede che, dopo il completamento delle prove, saranno richiesti ai candidati i titoli culturali unitamente a quelli di studio e di servizio; b) della delibera di Giunta Municipale del Comune di Montalto Uffugo n. 436 in data 27 dicembre 2010, con cui sono stati approvate le operazioni concorsuali;

In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) nei termini di cui in motivazione, dichiara in parte estinto, in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte accoglie il ricorso in epigrafe; 2) annulla: – il bando in data 20 novembre 2009 del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di funzionario, categoria D3, Area Contabile, presso il Comune di Montalto Uffugo, nella parte in cui lo stesso prevede che, dopo il completamento delle prove, saranno richiesti ai candidati i titoli culturali unitamente a quelli di studio e di servizio; – la delibera di Giunta Municipale del Comune di Montalto Uffugo n. 436 in data 27 dicembre 2010, con cui sono stati approvate le operazioni concorsuali; 3) indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione per quanto attiene l’impugnazione della determina del Servizio Affari del Personale n. 9 in data 27 dicembre 2010, con cui si è disposta l’assunzione del vincitore del concorso; 4) compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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