T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1906 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1-Ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la licenza di porto d’armi può essere ricusata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi.

Tale disciplina è diretta al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo del mezzo di offesa.

I provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.

I provvedimenti di ricusazione, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto fermo restando in capo all’amministrazione l’onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.

2- Tanto premesso, può affrontarsi la controversia per cui è causa.

Il provvedimento di diniego dell’autorizzazione al porto d’armi è stato motivato unicamente in relazione a querele presentate dalla moglie del ricorrente per ingiurie e minacce in prossimità della definitiva separazione dei coniugi avvenuta, per quanto risulta, nel 2004 e, pertanto, ben quattro anni prima dell’adozione del provvedimento impugnato.

Orbene, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia sprovvisto di adeguata motivazione e sia viziato da irragionevolezza per i seguenti motivi:

(a) alle suddette querele, per quanto risulta, non è seguita alcuna concreta condanna penale;

(b) l’Amministrazione non ha indicato evidenze o fatti ulteriori né ha fornito una più approfondita motivazione concernente la personalità del ricorrente e la sua affidabilità

(c) il Comandante della Stazione dei carabinieri di Aiello del Sabato, nel trasmettere la domanda del ricorrente, con la nota del 9 luglio 2008 ha espressamente attestato che l’interessato "risulta di buona condotta" e, nonostante le querele della moglie, "in pubblico goded di buona stima e reputazione"

In definitiva, quantomeno allo stato, non esiste alcun accertamento oggettivo dei "fatti" posto a fondamento del provvedimento di ritiro e ciò mina alle fondamenta la congruità e proporzionalità del dispositivo.

Deve ritenersi, infatti, che dei litigi tra coniugi nel periodo di crisi del matrimonio, la cui dinamica sia oggetto di antitetiche ricostruzioni, in assenza di adeguati ulteriori riscontri (testimonianze, episodi simili, carichi penali pendenti) che possano suffragare una lettura degli episodi quale indici sintomatici di scarso equilibrio caratteriale e di indole incline alla violenza, non appaiono idonei a supportare un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica poiché, nella loro isolatezza, non rendono verosimile un giudizio prognostico ex ante circa l’inaffidabilità del ricorrente

4-Tanto basta per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento del provvedimento impugnato senza che neppure occorra soffermarsi sulle altre censure formulate dall’interessato.

Le spese di giudizio, ricorrendone giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con salvezza delle ulteriori determinazioni che l’Amministrazione riterrà di dover adottare.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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