T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1904 Consiglio comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- I ricorrenti, residenti nel comune di Villamaina (Avellino) e iscritti nei relativi registri elettorali, hanno partecipato alle scorse consultazioni per il rinnovo della carica di Sindaco e di consigliere comunale, anche nella qualità di candidati. In particolare M.M. si è candidato a sindaco, gli altri ricorrenti sono invece componenti della lista a suo sostegno "Uniti per Villamaina".

Alla competizione elettorale ha partecipato anche la lista " DEMOCRAZIA e PARTECIPAZIONE. Per Villamaina", collegata alla candidatura a sindaco di S.D.C..

A conclusione delle votazioni, su 1.113 iscritti nelle liste elettorali, sono stati scrutinati 798 voti, dei quali 391 favore della lista dei ricorrenti e 404 della lista ad essi avversaria; due schede sono state giudicate nulle ed una è stata restituita bianca.

In esito allo scrutinio, S.D.C., candidata per la lista "DEMOCRAZIA e PARTECIPAZIONE. Per Villamaina", è stata proclamata sindaco.

2.- I ricorrenti asseriscono, anche a seguito di istanza di accesso agli atti del procedimento elettorale, che la lista avversaria non avrebbe dovuto essere ammessa alla competizione elettorale. Quest’ultima, inoltre, sarebbe a loro avviso affetta da diverse irregolarità, in particolare, perché si sarebbe verificata un’anomala concentrazione di elettori assistiti da accompagnatore, in erronea applicazione dell’art. 41 D.P.R. n. 570 del 1960, poiché mancavano i presupposti che giustificassero questa particolare modalità di esercizio del voto.

2.- Da qui il presente ricorso elettorale, proposto davanti a questo Tar ai sensi dell’art. 130 cod. proc. amm. Il ricorso è stato ritualmente depositato presso la segreteria del tribunale il 15 giugno 2011, munito, il successivo 6 luglio, di decreto presidenziale di fissazione dell’udienza pubblica per la data del 3 novembre 2011, notificato alla Commissione elettorale, al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura di Avellino, al Comune di Villamaina il 12 luglio 2011, nuovamente depositato, con la prova delle avvenute notificazioni, il 20 luglio 2011.

3.- Hanno dedotto i seguenti motivi di censura:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000 e degli artt. 28, comma 4, 32 e 33 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Carenza di adeguata istruttoria. Perplessità. Una volta visionata la documentazione consegnata all’atto di presentazione della lista "DEMOCRAZIA e PARTECIPAZIONE. Per Villamaina", è stato accertato che le firme dei presentatori della lista in questione sono state autenticate da tale Maria Biancanello, qualificatasi "Funzionario delegato, a norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445", senza tuttavia fornire alcuna ulteriore indicazione in ordine alla provenienza del potere di certificazione.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 28, comma 4, 32 e 33 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Carenza di adeguata istruttoria. Perplessità: quand’anche si ritenesse che la funzionaria Biancanello fosse dotata del potere di certificazione richiesto dalla legge, dalla documentazione consegnata all’atto di presentazione della lista "DEMOCRAZIA e PARTECIPAZIONE. Per Villamaina", in ogni caso, emerge che le firme dei presentatori della lista in questione sono state apposte su fogli separati rispetto al modello base di presentazione della lista stessa, ed a tale in alcun modo riconducibili o collegabili; mancano elementi certi, obiettivi ed incontrovertibili (quali un timbro o una firma di congiunzione dei fogli o una spillatura) dai quali desumere ragionevolmente che le predette sottoscrizioni, contenute nei fogli separati, siano state apposte con la necessaria effettiva consapevolezza dei nominativi dei candidati e della stessa lista di cui si discute. Inoltre, il funzionario ha certificato l’apposizione delle suddette firme per il tramite di un’unica dichiarazione posta in calce ai fogli separati, omettendo di indicare il numero di firme presuntivamente raccolte in sua presenza.

3. Ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli artt. 28, comma 4, 32 e 33 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Carenza di adeguata istruttoria. Perplessità. L’art. 28 e l’art. 32 stabiliscono nei moduli recanti il contrassegno della lista debbano essere chiaramente indicati nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati. Per non frustrare l’esigenza protetta dalle citate norme, la Commissione avrebbe dovuto accertare che in tutto il territorio nazionale vi fosse una sola S.D.C., la cui data di nascita è stata erroneamente riportata.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del D.P.R. n. 570 del 1960. Carenza di adeguata istruttoria. Eccesso di potere per sviamento. Dall’esame del verbale delle operazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 dell’ufficio elettorale di sezione è emersa un’anomala concentrazione di voti esercitati tramite accompagnatore, in asserita applicazione dell’art. 41 del D.P.R. n. 570 del 1960: verificando i motivi specifici riportati nel suindicato verbale a giustificazione di questa peculiare modalità di voto, emerge la mancanza dei presupposti per applicare il citato art. 41 D.P.R. n. 570 del 1960.

4.- Per gli esposti motivi, i ricorrenti chiedono dichiararsi l’illegittimità dell’intero procedimento elettorale: l’invalidazione dei voti conseguiti dalla lista avversaria (404 preferenze) renderebbe validi i soli voti ottenuti dalla lista alla quale partecipavano i ricorrenti (391 preferenze) che sono, tuttavia, meno del 50% di tute le preferenze espresse (798 su 1113 elettorali). Con vittoria delle spese.

5.- Si è costituito in giudizio il comune di Villamaina che, con memoria depositata il 26 luglio 2011, ha chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità e comunque per infondatezza nel merito.

6.- Si è costituta in giudizio, per conto del Ministero dell’Interno, l’Avvocatura dello Stato che, con memoria, depositata il 17 ottobre 2011, ha dedotto l’infondatezza dei motivi di ricorso chiedendone il rigetto.

7.- Si sono costituiti in giudizio il 26 luglio 2011 anche tutti i controinteressati evocati in giudizio. Hanno presentato memoria di replica, con la quale hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza del necessario principio di prova e contestato nel merito la fondatezza dello stesso.

Contestualmente hanno proposto anche ricorso incidentale (definitivo condizionato), notificato il 25 luglio 2011 e depositato il 26 successivo, con il quale hanno chiesto l’annullamento parziale del verbale di proclamazione degli eletti. In particolare, del verbale delle operazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, redatto su modello n. 225-AR, limitatamente al par. 33: Voti contestati, nella parte in cui il Presidente di seggio avrebbe illegittimamente:

– attribuito un voto alla lista n. 2 (Uniti per Villamaina);

– annullato una scheda nella quale era, invece, attribuito un voto alla lista n. 1 (DEMOCRAZIA e PARTECIPAZIONE. Per Villamaina);

– attribuito n. 15 voti alla lista n. 2;

Per l’effetto, i ricorrenti in via incidentale hanno chiesto:

– la sottrazione alla lista n. 2 "Unità per Villamaina" di n. 16 voti;

– l’attribuzione alla lista n. 1 "DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE. Per Villamaina" di un voto.

Pertanto, la differenza di voti tra le due liste passerebbe da 13 a 30 voti.

Il verbale ed il procedimento di elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Villamaina sarebbero, quindi, parzialmente illegittimi per i motivi di seguito illustrati:

1. Violazione e falsa applicazione del principio dell’univocità del voto. Il Presidente di seggio, in presenza di una scheda in cui sono state votate entrambe le liste ed è stata anche espressa la preferenza per Salierno Pasquale, candidato con la lista n. 2, ha assegnato sia il voto di lista sia la preferenza.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 7, del D.P.R. n. 570 del 1960. Il Presidente di Seggio ha illegittimamente annullato una scheda nella quale risultava votata la lista n. 1 e attribuito il voto di preferenza ad un candidato della lista n. 2.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 D.P.R. n. 570 del 1960; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento dei fatti. Illegittimità derivata dei risultati elettorali.

Questi i casi per i quali i ricorrenti incidentali esprimono censure:

a. nella sezione elettorale sarebbe stato illegittimamente assegnato un voto alla lista "Uniti per Villamaina" in assenza sia del voto di lista sia del voto di preferenza (nella scheda e nel riquadro assegnato alla lista "Uniti per Villamaina", in luogo del segno di croce o preferenza erano riportate le iniziale siglate dall’elettore);

b. nella sezione elettorale sarebbe stato illegittimamente assegnato il voto di lista ad "Uniti per Villamaina" ed il voto di preferenza sul candidato Salierno, nonostante la scheda non riportasse alcun voto di lista ma di preferenza con indicazione del solo cognome "Salierno", senza alcuna specificazione del nome: il voto sarebbe da annullare perché non è possibile risalire con certezza alla volontà dell’elettore posto che nelle due liste i candidati con il cognome Salierno erano quattro;

c. sono stati assegnati illegittimamente dieci voti alla lista "Uniti per Villamaina". Cinque schede erano state votate con penna biro e cinque schede erano state votate sia sul simbolo della lista "Uniti per Villamaina" sia sul simbolo "DEMOCRAZIA e PARTECIPAZIONE. Per Villamaina" con preferenza a persona non candidata. Schede da annullare per la presenza del voto ad entrambe le liste tali da non consentire di risalire alla volontà dell’elettore;

d. Nella sezione elettorale sono state attribuite alla lista "Uniti per Villamaina" n. 3 schede di cui,

– le prime due, nonostante le stesse non recassero la firma o il bollo: scheda da annullare perché non sono rispettate le garanzie formali;

– la terza risultava votata con plurimi segni trasversali sul simbolo "Uniti per Villamaina": scheda da annullare per possibile riconoscimento dell’elettore

Per quanto sopra, dovrebbero essere detratti n. 16 voti a "Uniti per Villamaina" per cui la stessa dovrebbe passare da 391 voti a 375 mentre alla lista ". DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE. Per Villamaina" andrebbe attribuito un altro voto, passando a n. 405, con uno scarto di 30 voti rispetto alla lista concorrente. Hanno formulato istanza istruttoria al fine di accertare i dedotti vizi in via incidentale.

Hanno quindi chiesto, in via principale, dichiararsi l’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso principale; in via subordinata, l’accoglimento del ricorso incidentale. Con vittoria delle spese.

8.- Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011, la causa è stata posta in decisione.

In pari data è stato pubblicato il dispositivo della sentenza.

Motivi della decisione

1.- Può prescindersi dall’esame preliminare del ricorso incidentale, benché lo stesso abbia carattere paralizzante e condizionante l’indagine sul ricorso principale, stante l’infondatezza di quest’ultimo. Per le stesse ragioni può soprassedersi dall’esame delle eccezioni in rito, formulate dai controinteressati e dall’amministrazione comunale, circa l’inammissibilità del ricorso.

2.- Col primo motivo del ricorso principale, parte ricorrente contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000 e degli artt. 28, comma 4, 32 e 33 D.P.R. n. 570 del 1960. Carenza di adeguata istruttoria. Perplessità.

I ricorrenti sostengono che le firme dei presentatori della lista siano state autenticate da tale Maria Biancaniello la quale, pur qualificandosi come "Funzionario delegato, a norma dell’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000" non ha tuttavia fornito alcuna giustificazione in merito alla provenienza ed all’idoneità del potere di certificazione.

Il motivo è infondato.

La necessità dell’autentica della dichiarazione di accettazione delle candidature alle elezioni è prevista dall’art. 32, comma 9, n. 2 del D.P.R. n. 570 del 1960, che non pone alcuna sanzione di inammissibilità della candidatura per il solo caso dell’irregolarità formale insita nel procedimento di autentica.

L’art. 33, comma c), del menzionato D.P.R. n. 570 del 1960 dispone che l’Ufficio deve eliminare i candidati per i quali manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all’art. 32, comma 9, n. 2.

L’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici, è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3.

L’art. 21, comma 2, dispone che, se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in quest’ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, con indicazione dei seguenti elementi: modalità di identificazione, data e luogo di autenticazione, proprio nome, cognome e qualifica rivestita; a questi elementi il funzionario aggiunge la propria firma e il timbro dell’ufficio.

Orbene, ad avviso dei ricorrenti principali la presenza del timbro circolare del Comune di Villamaina escluderebbe che Maria Biancanello sia un notaio o un cancelliere; né sarebbe chiaro se la stessa rientri o meno in una delle ulteriori categorie di soggetti ai quali in via esclusiva il citato art. 21 D.P.R. n. 445 del 2000 attribuisce un potere di certificazione: segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione, altro dipendente incaricato dal sindaco.

Il motivo appare invero pretestuoso. Il funzionario incaricato non deve fornire elementi in merito alla provenienza del potere di autenticazione, questo perché la sua qualificazione tramite la data, il timbro lineare e la sottoscrizione del documento è da ritenersi di per sé sufficiente e valida a tutti gli effetti fino a querela di falso. Il principio è applicabile in speciale modo di fronte agli atti amministrativi, assistiti dal principio della presunzione di legittimità, nel senso che si presumono conformi a legge fino dimostrazione contraria, con onere della prova a carico del privato, oppure nel caso in cui intervenga un diverso atto amministrativo che, nel dichiarare l’illegittimità del primo, lo annulli.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’atto amministrativo è valido ed efficace anche quando, pur mancando nel documento che incorpora la relativa dichiarazione, il sigillo ovvero il timbro dell’ufficio e, pur essendo illeggibile, la firma del titolare, per il complesso delle circostanze di fatto che ne accompagnano la formulazione, sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio essa è stata adottata (Cass. Civ., sez. trib., 18 giugno 2003 , n. 9779).

Non vi sono norme specifiche che disciplinino in dettaglio le regole della delega al sindaco per l’incaricato alle autentiche. Poiché, nel caso di specie, Biancanello è l’addetta e la responsabile dell’ufficio elettorale del comune di Villamaina essa è ope legis (art. 21 D.P.R. n. 445 del 2000 richiamato) preposta all’autentica delle sottoscrizioni per gli atti attinenti alle sue mansioni in qualità di dipendente addetto a ricevere la documentazione.

Peraltro, l’art. 32 D.P.R. n. 570 del 1970 ribadisce che le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 L. 21 marzo 1990, n. 53. Questa disposizione, nella sostanza, richiama le indicazioni contenute nel menzionato art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000, con riferimento sia ai soggetti abilitati all’autentica sia alle modalità di quest’ultima. La Biancanello, pertanto, nella qualità di funzionaria incaricata dal Sindaco, rivestiva il ruolo di addetta e responsabile dell’ufficio elettorale, con piena abilitazione alle autentiche.

3.- Col secondo motivo, i ricorrenti principali censurano, sotto diversi profili, il procedimento di presentazione e sottoscrizione della lista "DEMOCRAZIA e PARTECIPAZIONE. Per Villamaina".

Ad avviso dei ricorrenti, la lista avversaria andava esclusa dalla competizione elettorale per violazione dell’art. 28, comma 4, D.P.R. n. 570 del 1960, poiché le firme dei relativi presentatori "sono state apposte su fogli separati rispetto al modello base di presentazione della lista stessa, senza che tali fogli separati risultino in alcun modo riconducibili al predetto modello base, mancando qualsiasi elemento certo, obiettivo e incontrovertibile…"

Il motivo è infondato.

L’art. 28, comma 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prescrive che i "sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi".

Orbene, nel caso di specie, i requisiti formali richiesti dal richiamato art. 28 sono stati rispettati poiché le firme dei sottoscrittori sono state apposte su un unico modulo prestampato composto da più fogli spillati fra loro e numerati progressivamente. Su ogni foglio vi erano gli spazi, anch’essi numerati in via progressiva, all’interno dei quali i sottoscrittori hanno apposto le proprie firme. Per ogni sottoscrittore (in tutto trentanove) sono stati allegati i rispettivi certificati elettorali con la sequenza numerica delle sottoscrizioni. In considerazione di ciò non può che ritenersi l’unicità del sistema di numerazione progressiva delle pagine, tale per cui l’elemento di congiunzione, ancorché non validato da un timbro, appare inequivocabile e quindi idoneo a garantire sia la veridicità del documento sia la certezza dell’intenzione dei sottoscrittori di volere sostenere proprio quella lista e quel gruppo di candidati.

Nel caso concreto, peraltro, la riferibilità delle sottoscrizioni dei cittadini elettori alla medesima lista è notevolmente rafforzata dalla circostanza che soltanto due erano le liste in competizione.

Al caso specifico, non appare peraltro pertinente il richiamo, effettuato dai ricorrenti principali, al precedente del Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1661. In quella occasione, il Consiglio di Stato ha ritenuto violate le regole minime tese a verificare la genuinità della volontà dei cittadini nella scelta di sostenere determinati candidati, qualora i fogli prodotti per la presentazione della relativa lista non rechino l’indicazione dei candidati medesimi ed alcun segno di congiunzione inequivoca (quali un timbro o una sigla) con i fogli che riportino il nominativo dei candidati stessi. Il caso esaminato è, tuttavia, chiaramente diverso poiché vi è stata la numerazione progressiva delle pagine, delle quali la seconda già contiene, in calce, i nominativi dei primi tre sottoscrittori in ordine progressivo.

Non rileva, peraltro, l’omissione del dato relativo al numero dei sottoscrittori da parte del funzionario incaricato dal Sindaco a ricevere le dichiarazioni, atteso che questa circostanza è sottintesa nel numero dei sottoscrittori riportato nella prima pagina e confermato dalla documentazione elettorale certificata dalla funzionaria stessa tramite la descrizione, nel modello di autentica della firma dei sottoscrittori, del numero di iscrizione nella lista elettorale.

4.- Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono degli errori riportati nella documentazione riguardante le generalità del candidato a Sindaco "D.C.S.". Rilevano che l’interessata risulta nata, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, il 13 marzo 1975; nella presentazione della lista dei candidati, il 13 marzo 1976; nel certificato di iscrizione nelle liste elettorali, il 19 marzo 1976. Sostengono i ricorrenti che l’art. 28 e l’art. 32 del D.P.R. n. 570 del 1960 stabiliscono che nei moduli recanti il contrassegno della lista debbano essere chiaramente indicati oltre al nome ed al cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati; orbene, a loro avviso, la rigidità delle anzidette modalità di presentazione della lista troverebbe la sua ratio nell’esigenza di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l’atto di presentazione, sicchè la loro violazione determina l’illegittimità dell’eventuale ammissione della lista.

Nel caso concreto, la discordanza è comunque superata dal fatto che, come accertato dalla medesima commissione elettorale, si è fatto ricorso ad un attestato di concordanza anagrafica rilasciato dal Comune dal quale risulta che, sebbene siano state riportate in modo erroneo diverse date di nascita, queste non possono che riferirsi alla stessa persona fisica, D.C.S., nata ad Avellino, il 19 marzo 1976; significativo poi che, nel comune di Villamaina, non vi sono altre persone aventi le stesse generalità.

In applicazione del consolidato principio di favorire, per quanto possibile, la competizione elettorale in base agli elementi descritti, i quali in modo univoco indicavano la volontà dei sottoscrittori di sostenere la lista "DEMOCRAZIA e PARTECIPAZIONE. Per Villamaina", la Commissione ha correttamente valutato di ammettere la candidatura.

5.- Infondato si palesa anche il quarto motivo col quale i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 41 D.P.R. n. 570 del 1960 per improprio ricorso al voto assistito.

L’esercizio di questa modalità di voto avviene con l’esibizione di idonea certificazione medica in presenza della quale né il Presidente del seggio né altri hanno il potere di accertare, nemmeno empiricamente, per difetto delle ineludibili conoscenze tecniche e mediche richieste alla fattispecie, la sussistenza della gravità dell’impedimento.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 9 L. n. 271 del 1991, l’art. 41 del D.P.R. n. 570 del 1960 prevede che "I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell’unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati. Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore".

A norma dell’ art. 41 D.P.R. n. 570 del 1960, hanno dunque diritto al voto assistito gli elettori affetti da cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità. Orbene, al di là delle patologie tipiche indicate dal citato art 41, comma 2, vi possono essere altri impedimenti, non altrettanto evidenti, la cui idoneità a radicare il diritto al voto assistito deve essere dimostrata con certificazione medica da allegare al verbale.

Gli impedimenti che consentono il voto assistito previsto dall’art. 41 D.P.R. n. 570 del 1960 citato o a questi equiparabili, sono quelli che impediscono in via assoluta all’elettore di esercitare il diritto di voto nella sua materialità.

Per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, non compete al Presidente di seggio valutare se gli elettori ammessi al voto assistito presentino o meno condizioni di infermità tali da impedire loro l’espressione del voto senza l’ausilio di altro elettore (Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2011, n. 1929).

E’ vero che il ruolo del Presidente del seggio non è quello di semplice annotatore delle risultanze del certificato medico che gli viene esibito, in quanto egli conserva i poteri che non si sovrappongano al giudizio professionale del medico sicché, pur non potendo far prevalere la propria eventuale volontà in contrasto con quella dell’elettore e con la certificazione sanitaria, della quale sia in possesso, può in ogni caso esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni funzionali all’esercizio del potere di cui è investito: nello spettro di tali facoltà rientra anche quella di disattendere la certificazione esibita, ma solo in presenza di elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico sia artefatto o quanto meno non rispondente ai canoni della scienza medica universalmente accettati (Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2010, n. 4504). Queste circostanze, non ricorrono tuttavia nel caso controverso.

6.- Per quanto sopra, il ricorso principale è infondato e va quindi respinto. L’infondatezza del ricorso principale comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale per carenza d’interesse alla decisione. Le spese, attesa la natura della controversia relativa alla materia elettorale, possono compensarsi integralmente tra le parti costituite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara l’improcedibilità del ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l’intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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