Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezioni Unite Sentenza n. 44424 del 2005 deposito del 29 novembre 2005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto

Con provvedimento del 7 gennaio 2005, emesso ai sensi dell’art. 6 legge 13 dicembre 1989 n. 401, e notificato all’interessato il 31 gennaio alle ore 10.25, il Questore di Bolzano disponeva nei confronti di l’O? M? F? il divieto di assistere, per la durata di tre anni, agli incontri sportivi della HC Milano e della HC Bolzano, nonché di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, ospitanti le suddette squadre di hockey, compresi i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. Con lo stesso provvedimento era prescritto a l’O? di presentarsi presso la Questura di Milano mezz?ora prima dell’inizio delle partite di campionato – in sede o in trasferta – delle suddette squadre, ovvero mezz?ora dopo l’inizio degli incontri in caso di orario posticipato o anticipato o di partita agonistica fuori campionato.

Il provvedimento veniva adottato dopo che il predetto era stato segnalato dalla P.S. quale autore di episodi di aggressione e rapina nei confronti di personale della forza pubblica nel corso dell’incontro di hockey tra HC Bolzano e HC Milano il 4 gennaio 2005 presso il locale palazzo del ghiaccio (fatti per i quali il medesimo veniva tratto in arresto). In particolare nel provvedimento veniva evidenziata la pericolosità di l’O?, desunta anche da pregressi episodi di violenza tra tifoserie avversarie ai quali aveva preso parte.

In data 4 febbraio 2005, il Gip del Tribunale di Bolzano, su richiesta del P.M. del 2 febbraio, convalidava i provvedimenti del Questore, così motivando: «ritenuto che sussistono i presupposti di cui alla legge 401/89 e successive modifiche, che legittimano i provvedimenti del Questore».

In data 8 febbraio 2005 veniva notificato all’interessato il provvedimento di convalida.

Avverso l’ordinanza di convalida del Gip, con atto depositato il 23 febbraio 2005 presso la cancelleria del Tribunale di Udine, ricorreva per cassazione l’avv. R. Bussinello del foro di Verona, difensore di fiducia di l’O?, deducendo:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 l. 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd, sotto il profilo della incertezza del rispetto dei termini per la convalida;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 l. 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd. sotto il profilo del difetto di motivazione del decreto del P.M. e del rispetto del termine di 48 ore per la presentazione della richiesta di convalida;

3) difetto o mancanza di motivazione della convalida del GIP in ordine ai presupposti prescritti e alla pericolosità del soggetto interessato;

4) difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione della misura.

Ciò premesso, il ricorrente chiedeva l’annullamento con ogni conseguenza di legge dell’ordinanza gravata e, in particolare, nel caso di accoglimento del primo motivo, l’annullamento senza rinvio della stessa, per la perdita di efficacia in toto del provvedimento del questore.

La terza Sezione, assegnataria del ricorso, con ordinanza pronunciata all’udienza camerale del 4 luglio 2005, ne rimetteva la decisione alle Sezioni Unite penali.

La Corte osservava preliminarmente come il ricorso si presentasse fondato prima facie limitatamente alle carenze motivazionali del provvedimento di convalida, siccome non recante alcuna valutazione, neppure generica, in ordine ai presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per l’imposizione dell’obbligo di cui al secondo comma dell’art. 6 della l. 401/1989. Richiamava a tal riguardo gli arresti giurisprudenziali formatisi in ordine alla necessità di un?adeguata verifica dei presupposti giustificativi dell’atto, ovvero delle ragioni di necessità e di urgenza, della pericolosità concreta ed attuale del soggetto, dell’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e della loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma, (tutti presupposti indicati da Sez. Un. 27/10/2004, n. 44273, ric. Labbia)..

La stessa Corte, peraltro, osservava che l’annullamento del provvedimento, a causa della strutturale carenza motivazionale, poneva il giudice di legittimità di fronte ad un?opzione circa la tipologia della relativa pronuncia – annullamento «con» o «senza» rinvio – in merito alla quale erano state adottate da parte della Corte Suprema divergenti soluzioni interpretative.

Il Collegio riteneva quindi opportuno investire della questione le Sezioni Unite.

Con decreto del 28 luglio 2005 il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione all’udienza camerale del 29 novembre 2005.

Diritto

Il testo vigente dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, prevede, fra l’altro, al comma 3:

– che la prescrizione (aggiuntiva) di comparire all’ufficio di polizia è immediatamente comunicata al competente Procuratore della Repubblica, che, se ritiene che sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento del Questore, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari;

– che le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

E? evidente che la verifica del rispetto dei suddetti termini, posti a pena della perdita di efficacia delle prescrizioni, attenendo ai presupposti formali dell’esercitabilità in sé del potere del giudice di adottare il provvedimento di convalida, assume carattere preliminare rispetto a quella inerente alla validità di tale provvedimento, sia sotto il profilo del suo contenuto che sotto quello della sua emanazione previa l’osservanza delle garanzie difensive previste a tutela dell’interessato.

Nella specie, per quanto attiene alla richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero, ne viene anzitutto contestata la validità, sotto il profilo del difetto di motivazione.

l’eccezione è sollevata in modo generico e ipotetico, in quanto si ammette nel ricorso di non aver preso cognizione del decreto del P.M.

Nella ratio della norma decadenziale in esame, peraltro, è evidente lo scarso rilievo che assume la motivazione (solo incidentalmente prevista) del provvedimento di richiesta del P.M., che è un mero atto di impulso, inteso a innescare, con le scansioni perentorie prescritte, il pronto e completo controllo del giudice sulla sussistenza dei presupposti per la limitazione della libertà personale del destinatario del provvedimento del Questore.

Il P.M., in definitiva, non deve far altro che svolgere una sommaria delibazione sulla sussistenza di tali presupposti, al solo fine di verificare se inoltrare o no la richiesta di convalida al giudice. Dal suo decreto deve pertanto semplicemente risultare che tale delibazione è stata effettuata, e tanto è dato riscontrare in atti nel caso di specie.

Per quanto concerne la tempestività della richiesta del P.M. e del provvedimento di convalida, il relativo difetto è dedotto in relazione alla circostanza che la prima risulta presentata, senza indicazione di orario, il secondo giorno successivo alla notifica del provvedimento del Questore, e il secondo risulta emesso, parimenti senza indicazione di orario, il secondo giorno successivo a quello del decreto del P.M..

Il problema non è di carattere formale – posto che le suddette indicazioni di orario non sono espressamente prescritte – ma sostanziale, in quanto incide sulla verificabilità del rispetto del termini di quarantotto ore, stabiliti perentoriamente per la presentazione della richiesta e per l’adozione del provvedimento di convalida.

Nella specie, a fronte della notifica del provvedimento questorile, avvenuta il 31 gennaio 2005 alle ore 10,25, la richiesta del P.M. risulta presentata il 2 febbraio 2005 in ora non conosciuta e il provvedimento del GIP risulta emesso il 4 febbraio successivo, senza alcuna indicazione dell’ora di adozione.

In giurisprudenza si è affermato:

– da un lato, che l’intempestività della richiesta del P.M. e della convalida del giudice non può presumersi per la sola circostanza che tali atti, pur regolarmente datati, non contengano l’indicazione dell’ora in cui sono stati assunti (Cass. Sez.. I, 7/11/2003, n. 46250, Capecchi), e che, comunque, la tempestività della convalida deve presumersi, salvo che sia fornita, dalla parte che la contesti, la prova contraria, acquisibile presso la Cancelleria (Sez. III, 7/4/2005, dep. 11/5/2005, n. 17669, ric. Fanti);

– dall’altro, che l’assoluta incertezza sulla tempestività della convalida ne verrebbe ad inficiare ab origine la legittimità, in applicazione analogica del principio del «favor rei», (Cass. Sez. III, 4/12/2001, ric. Chiorino; Sez. I, 28/4/1999, n. 3282, ric. Para ed altri).

Ad avviso del Collegio, in questa materia non viene in rilievo l’applicabilità in senso proprio del principio del «favor rei», né la tematica in tema di puntualità e tempestività delle eccezioni procedurali. E? la legge a stabilire l’automatica decadenza della prescrizione a comparire all’ufficio di polizia della quale non venga richiesta o disposta la convalida nei termini stabiliti. Il tempestivo intervento di entrambi tali atti si pone dunque come presupposto per la persistenza in vita, nella nuova ?veste? giurisdizionale prevista, della misura restrittiva, nata per sé precaria. l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività anche di uno solo di tali interventi non può che tradursi nel mancato riscontro del detto presupposto essenziale, con conseguente caducazione della misura medesima; dovendosi certamente escludere, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, la possibilità di ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale degli atti giudiziari.

Discende da quanto sopra che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e la misura preventiva della prescrizione a comparire presso la Questura di Milano, imposta al l’O? col provvedimento del 7 gennaio 2005 del Questore di Bolzano deve essere dichiarata inefficace.

Nessuna conseguenza invece si verifica sulla parte del provvedimento del Questore relativa al divieto di assistenza alle partite e di accesso agli impianti sportivi ed aree limitrofe. l’uso del termine plurale ?prescrizioni?, di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art. 6 della L. 401/1989 non può infatti significare altro che la ricomprensione di tutte indistintamente le prescrizioni che possono comporre contenutisticamente l’ordine di comparire all’ufficio di polizia, senza coinvolgere in alcun modo la misura inibitoria a monte, che non è soggetta a convalida giudiziale e non può, quindi, essere toccata dalle eventuali patologie delle vicende relative a quest?ultima.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p..,

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Bolzano del 07.01.2005 limitatamente alla prescrizione di presentarsi presso la Questura di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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