Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 25-10-2011, n. 38725

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15 settembre 2010 il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica applicava a B.A. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, su concorde richiesta delle parti, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, con la riduzione per il rito, pena da computarsi a norma dell’art. 81 cpv. c.p. quale aumento incrementale per la ritenuta continuazione con il reato della stessa specie per il quale l’imputato è già stato in via definitiva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 2000,00 di multa con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 4 maggio 2009, irrevocabile il 16 luglio 2010.

Avverso tale sentenza B.A. proponeva ricorso per Cassazione personalmente e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio.

Il ricorrente lamentava la violazione del combinato disposto dell’art. 444 c.p.p. e art. 445 c.p.p., comma 2 e art. 240 c.p. per essere stata disposta la confisca della somma di Euro 450 trovata in suo possesso, sebbene tale misura non fosse obbligatoria, dal momento che non si trattava di "prezzo" del reato, bensì di una somma da lui posseduta lecitamente, dal momento che egli è titolare di una pensione di inabilità permanente pari a Euro 900,00 circa per le lesioni da lui riportate in seguito ad un infortunio sul lavoro occorsogli in data (OMISSIS).

Il ricorrente chiedeva altresì l’annullamento dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 129 c.p.p..

A suo avviso la sentenza in oggetto sarebbe viziata perchè in contrasto con la norma di cui sopra riguardante la necessità della valutazione preliminare ed obbligatoria degli elementi e circostanze di fatto che eventualmente dimostrino l’innocenza dell’imputato, anche se questi ha richiesto il rito alternativo dell’applicazione concordata della pena.

Ad avviso del ricorrente il Tribunale di Agrigento non avrebbe correttamente motivato in ordine all’assenza di quelle circostanze che avrebbero potuto portare ad un suo proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

Il proposto ricorso è palesemente infondato.

Per quanto attiene al primo motivo di ricorso osserva la Corte che il giudice, in sede di patteggiamento, dispone la confisca non solo quando questa sia obbligatoria, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, ma può altresì disporla allorquando la stessa sia facoltativa, come nella fattispecie che ci occupa, ai sensi del primo comma dell’art. 240 c.p.. Nella sentenza impugnata per mero errore materiale si deve ritenere che il giudice abbia indicato il comma 2, anzichè l’art. 240 c.p., comma 1, trattandosi chiaramente di confisca facoltativa.

Nè può ritenersi decisivo al fine di ritenere la liceità del possesso da parte del ricorrente della somma di Euro 450,00, in banconote da Euro 50, l’assunto della difesa, peraltro indimostrato, secondo cui a B.A. sarebbe accreditata in banca ogni mese una pensione di inabilità permanente pari ad Euro 900,00.

Per quanto infine attiene agli ulteriori motivi, premesso che nella sentenza impugnata il giudice ha motivato in ordine alla insussistenza delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., riportandosi agli atti di indagine, con particolare riferimento al verbale di arresto, si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le altre, Cass. Sez 5, Sent. n. 21287 del 25.03.2010, Rv 247539) è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poichè l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.

L’accordo raggiunto tra le parti infatti configura una sostanziale rinuncia dell’imputato a difendersi sul merito dell’accusa, il che equivale ad una forma implicita di ammissione di responsabilità che, se pur non esime il giudice dal valutare se sussistano cause di non punibilità che ne impongano il proscioglimento, gli consente peraltro, in difetto di specifici elementi dedotti dalla difesa, di fare una delibazione del tutto sommaria che può condensarsi anche nella mera affermazione che non ricorrano "ictu oculi" le ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p..

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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