Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 25-10-2011, n. 38724

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4 marzo 2011 il G.I.P. del Tribunale di Napoli dichiarava A.N. colpevole in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, applicati l’aumento per la recidiva e la diminuente per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 24000,00 di multa. Gli applicava altresì la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e disponeva la confisca e la distruzione dello stupefacente e la confisca del denaro in sequestro.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio.

Il Procuratore Generale ricorrente lamentava l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 99 c.p., comma 4, in quanto il giudice per le indagini preliminari avrebbe apportato un aumento a titolo di recidiva reiterata ed infraquinquennale inferiore al minimo pari a due terzi previsto dalla legge.

Motivi della decisione

Il proposto ricorso è fondato.

Il Giudice per le indagini preliminari ha infatti apportato un aumento a titolo di recidiva reiterata ed infraquinquennale di anni due di reclusione ed Euro 9.000,00 sulla pena base di anni sei di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa irrogata all’ A., inferiore al minimo legale di due terzi previsto dall’art. 99 c.p., comma 4.

Pertanto l’aumento minimo per la recidiva reiterata, infraquinquennale è pari ad anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa. Con tale aumento e con la riduzione per la scelta del rito la pena finale è quindi pari ad anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e questo deve essere determinato in anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e questo determina in anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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