Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5823 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Co.S.Ec.A. s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Grosseto n. 17/3/2007 che aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per iva, Irpeg e Irap relative all’anno 2003. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso la società.

Motivi della decisione

Con il primo motivo (con cui deduce: "Insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5") la ricorrente assume che, in relazione alla legittimità del recupero a tassazione delle spese per l’acquisto di carburanti, la sentenza non esplicherebbe le ragioni della fondatezza delle doglianze formulate dal contribuente, nè avrebbe espresso alcuna valutazione delle circostanze di fatto poste a base della ripresa, quali: l’omessa indicazione dei chilometri, l’indicazione di numero di Km superiore a quello di altre fatture emesse in data posteriore per il rifornimento del medesimo veicolo, l’indicazione di un numero di Km inverosimile in relazione al tempo intercorso tra le varie fatture, l’indicazione del medesimo numero di targa per fornitura di diesel e benzina verde. La censura è fondata.

La CTR, relativamente al "costo dei carburanti" afferma: "si ritiene di accogliere la richiesta della società contribuente tesa al riconoscimento della loro piena deducibilità. Di scarso rilievo risulta la mancata indicazione del chilometraggio limitatamente al solo anno 2003, a fronte della complessa procedura richiesta per adempiere alle disposizioni di legge".

Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è pertanto riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento laddove ha accolto l’appello della società stante la mancata indicazione del chilometraggio limitatamente al solo anno 2003, quando il solo anno 2003 costituiva oggetto di contestazione, nonchè nella parte in cui afferma la illegittimità della ripresa in considerazione della complessa procedura richiesta per adempiere alle disposizioni di legge, senza alcuna argomentazione in ordine alle accertate omissioni ed incongruenze delle fatturazioni, evidenziate nel P.v.c. ed oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado.

Con secondo motivo (con cui deduce: "Insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5") la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione laddove in relazione ai "Costi generali di gestione di competenza dell’anno 2002, indebitamente dedotti nel 2003" afferma: "la rettifica è da ritenersi nulla perchè non figura nell’A. di A. notificato ma solo nelle controdeduzioni dell’Ufficio".

La CTR non avrebbe considerato che l’avviso di accertamento era motivato per relationem al P.V.C., contenente l’indicazione analitica della tipologia e dell’entità dei costi contestati, e che l’avviso stesso recava, in motivazione, la quantificazione dei costi ritenuti indeducibili. La censura è infondata. Secondo quanto affermato alla pagina 2 della sentenza impugnata, nelle controdeduzione all’atto di appello, l’Ufficio dedusse che la rettifica in questione "promana da un P.V.C, della G.d.F….pur non risultando formalizzata nell’A. di A.". Va a tal punto rilevato che il processo tributario è strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento, in cui l’oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati. Orbene, nell’avviso di accertamento, secondo quanto esposto in ricorso, si legge: "sono stati inoltre riscontrati altri costi indetraibili per complessivi Euro 230.198,33 così come risultate nei comparti controlli sostanziali, controlli di coerenza interna, riconciliazione delle voci di bilancio con i dati esposti nella dichiarazione dei redditi. La circostanza che la somma sia diversa da quella dedotta in giudizio dall’Ufficio per la voce in esame, nonchè la genericità della espressione, non idonea a chiarire quali fossero le poste e le ragioni della ripresa, portano a ravvisare, nell’avviso di accertamento, una lacuna in ordine alla rettifica in questione e, conseguentemente la idoneità della motivazione adottata a riguardo dalla CTR. Con terzo motivo (con cui deduce : violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente assume che la CTR avrebbe esaminato la questione relativa alla "patrimonializzazione dei costi di mano d’opera", senza che la società avesse proposto specifico gravame sul punto. La censura è infondata. Con il ricorso di I grado la società contestò l’avviso di accertamento in merito alla pretesa fiscale inerente la patrimonializzazione dei costi del personale. La CTP, come si evince anche dalla trascrizione della relativa sentenza contenuta nel ricorso dell’Agenzia, in ordine alla" patrimonializzazione del costo della mano d’opera in conto patrimonio", dopo avere escluso che il personale potesse svolgere opere di manutenzione tali da incrementare il patrimonio aziendale, concluse "qui in realtà si versa di fronte ad un costo di esercizio". Orbene la presenza di un appello incidentale dell’Agenzia per tale parte della decisione – vedi pag.

16 del ricorso – laddove l’ufficio appellante contestava "una pratica contabile ibrida – la cosiddetta "Patrimonializzazione dei costi del personale" che… non può applicarsi al caso esaminato… si rappresenta che il principio della emendabilità della Dichiarazione fiscale, artatamente richiamato dal ricorrente a pag. 7 del ricorso e in qualche modo sollevato dal Primo giudice laddove dice… non è applicabile ad libitum……" – porta ad escludere che possa ravvisarsi l’assunta violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con quarto motivo (con cui deduce "violazione dell’art. 112 c.p.c. del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 53 e 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4") la ricorrente assume che la CTR nel ritenere insindacabili le scelte del contribuente nel redigere il bilancio, con riferimento alla patrimonializzazione dei costi di mano d’opera, avrebbe ravvisato un vizio di legittimità non dedotto dal contribuente.

Anche tale censura è infondata avendo la stessa Agenzia delle Entrate proposto appello incidentale sul punto (anche se non si comprende – dal suo ricorso – quale fosse lo scopo di tale gravame).

Quanto dedotto in ricorso è peraltro largamente incomprensibile e privo della necessaria specificità ed autosufficienza; in particolare non viene in alcun modo chiarito in qual modo la patrimonializzazione di determinati costi di esercizio possa portare ad una (eventualmente illegittima) riduzione dei ricavi o incremento dei costi rispetto all’esercizio in cui i costi in questione sono stati pagati.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice della CTR della Toscana, anche per le spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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