Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 25-10-2011, n. 38723

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Gorizia ha condannato K.A., all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato e tenuto conto della diminuzione della pena di un terzo per la scelta del rito, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 800,00 di multa per i reati di furto pluriaggravato e rifiuto – ai Carabinieri di Gradisca di Isonzo – di fornire indicazioni sulle proprie generalità, ritenuta la continuazione tra i reati, ed applicato l’aumento per la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata: ai fini del calcolo per la pena, il giudicante ha determinato la pena base per il reato di furto aggravato di cui all’art. 624 bis c.p., art. 61 c.p., nn. 5 e 7, ritenuto più grave, in anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

Avverso tale decisione ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste il quale denuncia violazione di legge per avere il giudice applicato all’imputato – pur tenendo conto della riduzione di un terzo per la scelta del rito – una pena in misura inferiore al minimo legale in relazione al reato di furto aggravato da due circostanze, in assenza di attenuanti ed anzi con l’ulteriore aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ritenuta sussistente.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto risultando fondata la censura dedotta (cfr. art. 624 bis c.p., u.c.), formulata con le argomentazioni di cui al ricorso quali sopra ricordate e da intendersi qui richiamate onde evitare superflue ripetizioni: ed invero, il Tribunale ha determinato la pena base detentiva per il reato di furto di cui all’art. 624 bis c.p., aggravato da due circostanze indicate nell’art. 61 c.p., in misura inferiore al minimo legale quale stabilito dall’art. 624 bis c.p., u.c..

La decisione impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Gorizia, altro magistrato.

Mette conto sottolineate che correttamente il P.G. ricorrente si è avvalso, quale mezzo di impugnazione, del ricorso per Cassazione, trattandosi di gravame avverso sentenza di condanna pronunciata all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, senza modifica della qualificazione del fatto: di tal che il giudice del rinvio è quello di primo grado (come detto, il Tribunale di Gorizia).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio sul punto al Tribunale di Gorizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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