Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 25-10-2011, n. 38722

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22 ottobre 2010 il Tribunale di Mantova dichiarava S.V. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 13 per essersi posto, in data (OMISSIS), alla guida della propria autovettura senza aver conseguito la patente di guida ovvero con patente di guida revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti prescritti, e lo condannava alla pena di Euro 2257 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza S.V. personalmente proponeva ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 13 in relazione all’art. 135, comma 1.

Osservava sul punto il ricorrente che la sentenza impugnata erroneamente l’aveva condannato sulla base del fatto che egli non aveva mai acquisito la residenza, dato formale da cui decorre il termine annuale nel corso del quale, a prescindere dalla convertibilità o meno della patente straniera, il ricorrente avrebbe potuto guidare autoveicoli , come appunto quello da lui condotto nella fattispecie che ci occupa. A suo avviso solo se si equiparasse l’acquisizione della residenza all’ingresso in Italia verrebbe rispettato l’art. 116 C.d.S. e quindi si restringerebbe l’arco temporale in cui lo straniero può circolare prima di decidere se convertire o conseguire la patente italiana.

2) Carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto il giudice si era limitato a considerare il suo stato di incensuratezza, senza considerare gli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali, quali il suo comportamento, la sua condizione sociale, la gravità o meno del fatto ascrittogli, la necessità di adeguare la pena al caso di specie.

Motivi della decisione

Il proposto ricorso è infondato.

Per quanto attiene al primo motivo, osserva la Corte che l’imputato ha fatto ingresso in Italia il (OMISSIS) ed ha commesso il fatto in data (OMISSIS). Egli quindi non ha mai acquistato la residenza, dato formale da cui, ai sensi dell’art. 135 C.d.S., comma 1, decorre il termine annuale nel corso del quale, a prescindere dalla convertibilità o meno della patente straniera (nella fattispecie che ci occupa, peraltro, la patente indiana non è convertibile in Italia) il ricorrente avrebbe potuto guidare autoveicoli.

L’art. 135 C.d.S., comma 1, infatti, evocando i "residenti in Italia da oltre un anno", fa evidente, esplicito riferimento alla residenza, condizione, questa, che non può essere equiparata all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale o alla mera presenza dello stesso, come invece ritiene il ricorrente. Per il resto la sentenza impugnata ha rilevato che la patente indiana dell’imputato , che, peraltro, non ha "acquisito la residenza anagrafica in Italia", non è convertibile, sicchè neppure è evocabile il disposto dell’art. 136 C.d.S.: e tanto non è oggetto di rilievo gravatorio alcuno.

In merito al dato formale della sussistenza della "residenza" in Italia, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenerlo indispensabile (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n.228 del 9.01.2008, Rv. 601159, secondo cui, ai sensi dell’art. 135 C.d.S., il conducente munito di patente di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, è abilitato alla guida in Italia di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie, per le quali è valida la loro patente o il loro permesso nel Paese di rilascio, solo fino ad un anno successivo all’acquisto della residenza in Italia, e ciò al fine di consentire le pratiche di conversione o il conseguimento della patente italiana; e ancora cfr. Cass., Sez.4, Sent. n. 6821 del 19.01.2011, Rv-249356, secondo cui è punita ora con le sanzioni previste per la guida senza patente, ora con quelle previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità, la condotta dello straniero di guida di veicolo con patente estera, scaduta di validità, a seconda che lo straniero abbia acquisito la residenza in Italia da oltre o da meno di un anno).

Passando infine all’esame del secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, osserva la Corte che il ricorrente, richiamati i criteri utilizzabili al riguardo, non ha dedotto specificamente quale di questi avrebbe dovuto trovare decisiva applicazione, posto che il solo stato di incensuratezza correttamente è stato ritenuto non rilevante, da solo, al riguardo.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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