Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 25-10-2011, n. 38721

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20 gennaio 2009 il G.I.P. del Tribunale di Udine dichiarava N.N. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 per avere guidato, in data (OMISSIS), la propria autovettura in stato di ebbrezza conseguente all’ingestione di sostanze alcoliche, e lo condannava alla pena di Euro 500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Gli comminava altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi cinque.

Avverso tale sentenza il N.N. proponeva appello, che veniva trasmesso a questa Corte, trattandosi di reato punibile con la sola pena dell’ammenda, chiedendo la rideterminazione in senso a lui favorevole della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Osservava il ricorrente che la legislazione vigente al momento del fatto prevedeva una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi. Peraltro, anche nel caso di applicazione della normativa oggi vigente, che prevede la sospensione della patente per un periodo da tre a sei mesi, ben potrebbe essere rideterminata la sopraindicata sanzione accessoria per un periodo di tre mesi, anzichè di cinque mesi.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che il G.I.P. del Tribunale di Udine ha ritenuto l’odierno ricorrente, che ha condannato alla sola pena dell’ammenda, responsabile del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) dal momento che, come emerge dalla lettura della sentenza, gli accertamenti effettuati avevano evidenziato un tasso alcolemico dapprima pari a 0,74 e poi pari a 0,82, con conseguente prevalenza del primo valore per il principio del "favor rei". Tanto premesso, rileva la Corte che la L. n. 120 del 29 luglio 2010 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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