Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-04-2012, n. 5969 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 21 ottobre 2010., la società Atlantis World Group of Companies N.V., in persona del suo procuratore per l’Italia sig. J.B., propone, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza 3722 del 22 marzo 2010, notificata l’8 luglio 2010, con cui Tribunale di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che le aveva contestato la violazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, lett. c), per avere, quale concessionario, di rete telematica, consentito l’uso, presso il pubblico esercizio in (OMISSIS), Bar Centrale Acquolina s.r.l., di due apparecchi per gioco da intrattenimento non conformi alle prescrizioni normative, in quanto non collegati alla rete telematica.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato hanno depositato controricorso.

Motivi della decisione

In via preliminare ed assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio deve rilevare che lo stesso si presenta inammissibile per mancata indicazione dei poteri rappresentativi della società ricorrente in capo al soggetto che dichiara di rappresentarla in giudizio e che ha conferito, in tale veste, procura speciale al difensore. Nell’intestazione del ricorso si legge che esso è proposto dalla Società Atlantis World Group of Companies N.V., con sede legale in (OMISSIS), in persona del suo procuratore per l’Italia sig. J.B., senza indicazione alcuna degli estremi della procura, ed in particolare della sua data, da quale organo della società risulta conferita e, soprattutto, se al procuratore sia stato rilasciato espressamente lo specifico potere di stare in giudizio per il preponente. Quest’ultimo requisito è essenziale ai fini del riscontro del potere di rappresentanza processuale in capo al procuratore, che costituisce un presupposto processuale la cui mancanza può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L’art. 77 cod. proc. civ., prevede infatti che il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio in rappresentanza del preponente se tale potere non gli sia stato espressamente conferito per iscritto; ne deriva che lo stesso non può desumersi automaticamente dal semplice conferimento di una procura generale.

La situazione appare affatto diversa da quella che si riscontra laddove l’ente stia in giudizio in persona del titolare dell’organo che ne ha la rappresentanza, atteso che la relativa capacità di agire in nome della persona giuridica deriva in questo caso direttamente dalla legge. Ne consegue che, in questo caso, il rappresentante non deve dimostrare il proprio potere rappresentativo, derivandogli esso direttamente dalla carica ricoperta (Cass. n. 26253 del 2007; Cass. n. 13381 del 2007). Diversa è invece la situazione nel caso che la persona giuridica o l’ente stia in giudizio in persona del suo procuratore generale, dovendo in tal caso l’agente dimostrare di essere stato investito anche del potere di rappresentanza processuale dell’ente. In mancanza di tale allegazione, infatti, il giudice non è posto in condizione di valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo in capo all’agente, vale a dire, nel caso di ricorso per cassazione, il potere dello stesso di proporre impugnazione (Cass. n. 10122 del 2007; Cass. n. 11285 del 2005; Cass. n. 12908 del 2003).

Nel caso di specie manca del tutto non solo l’allegazione della procura generale, che non è presente tra gli atti di causa, ma anche la minima indicazione nell’atto di ricorso degli estremi della procura stessa e del suo contenuto in termini di conferimento della rappresentanza processuale. La Corte non può pertanto che rilevare l’inammissibilità dello stesso, in quanto proposto da soggetto privo della legittimazione formale a stare in giudizio in nome e per conto dell’ente rappresentato.

Le spese di giudizio sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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