Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-04-2012, n. 5967 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4/8/2006 il Giudice di Pace di San Severino Marche accoglieva un ricorso proposto da G.P. e annullava una cartella esattoriale condannando il Comune di San Severino Marche al pagamento delle spese.

Il predetto Comune proponeva, con ricorso, appello al quale resisteva la G..

Con sentenza del 29/4/2008 il Tribunale di Camerino, ritenuta l’appellabilità della sentenza sul presupposto che il ricorso non fosse stato qualificato, dal primo giudice, come opposizione all’esecuzione, accoglieva l’appello principale e rigettava l’appello incidentale della G. (diretto ad ottenere la restituzione della somma di Euro 200,42 pagata in forza della cartella esattoriale)rilevando che l’opposizione alla cartella esattoriale, finalizzata alla contestazione del provvedimento sanzionatorio L. n. 689 del 1981, ex art. 22, era inammissibile perchè alla ricorrente era stato tempestivamente notificato il verbale di accertamento della violazione amministrativa e pertanto la sanzione non era più contestabile con l’opposizione a cartella esattoriale.

G.P. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Civitanova Marche che propone un subordinato ricorso incidentale affidato a 4 motivi e deposita memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, dell’art. 323 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.. Con il secondo motivo, deduce, in aggiunta alle violazioni sopra indicate, anche la violazione dell’art. 616 c.p.c..

Nei due motivi, parzialmente sovrapponibili, si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, la sentenza di primo grado avrebbe accolto l’opposizione alla cartella esattoriale in forza di opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e per fatti successivi al titolo esecutivo; pertanto la sentenza, notificata il 26/8/2006, in difetto di tempestivo gravame(tenendo conto della non applicabilità della sospensione feriale ai giudizi di opposizione all’esecuzione), era passata in giudicato non essendo stata impugnata con ricorso per cassazione.

Inoltre, l’art. 616 c.p.c. (la cui violazione è dedotta con il secondo motivo) come modificato dalla L. n. 52 del 2006 e applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevedeva la non impugnabilità della sentenza sull’opposizione all’esecuzione, con la conseguenza che l’unico rimedio esperibile era il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di primo grado, invece non proposto.

Infine, il Comune di Civitanova Marche, quand’anche non avesse condiviso la qualificazione della domanda da parte del giudice di prime cure, avrebbe dovuto, comunque, individuare il mezzo di impugnazione sulla base della qualificazione data dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, 342, 323 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.; sostiene che, anche a volere ammettere l’appellabilità della sentenza, l’appello non avrebbe dovuto essere proposto con ricorso, ma con citazione e pertanto, per verificare la tempestività dell’impugnazione, anche ammettendo la conversione del ricorso in citazione, avrebbe dovuto essere considerata non già la data di deposito del ricorso, ma la data di notifica del ricorso, avvenuta in data 21/12/2007 e, quindi, fuori termine.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale subordinato il Comune di Civitanova Marche deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 sostenendo che la cartella esattoriale oggetto di opposizione era stata notificata il 14/4/2006 e il ricorso in opposizione era stato depositato in data 17/5/2006, oltre il termine di legge di 30 giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 e, quindi, come già richiesto in appello, il giudice del gravame avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione.

4. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce il vizio di omessa pronuncia e omessa motivazione sul motivo di appello con il quale era stata contestata la competenza territoriale del giudice di pace sia come giudice dell’opposizione all’esecuzione, sia come giudice dell’opposizione a sanzione amministrativa.

5. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce il vizio di omessa pronuncia e di difetto di motivazione sostenendo che il giudice di appello non aveva esaminato il motivo di appello riguardante la contraddittoria motivazione della sentenza appellata e l’erronea valutazione del primo giudice circa la sussistenza di motivi per l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione.

6. I tre motivi del ricorso principale sono diretti a fare valere l’inammissibilità dell’appello proposto dal Comune di Civitanova Marche (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), per tre distinte ragioni: le prime due (la prima relativa all’avvenuto decorso del termine breve per l’appello escludendosi la sospensione feriale e la seconda relativa alla inammissibilità, ratione temporis, dell’appello della sentenza in materia di opposizione all’esecuzione) si fondano sull’affermazione secondo la quale il giudice di primo grado avrebbe qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione; il terzo profilo, invece, riguarda la forma dell’atto di appello, proposto con ricorso invece che con citazione e, comunque, ancora una volta attiene al decorso del termine per appellare, posto che si sostiene che se l’appello doveva essere proposto con citazione invece che con ricorso, la conversione dell’atto viziato in atto idoneo allo scopo è subordinato alla condizione che siano rispettati i requisiti di contenuto e temporali del modello richiesto dalla norma; a questo punto occorrerebbe stabilire se per la conversione in atto introduttivo valido sia sufficiente il deposito del ricorso o se invece occorra anche la notifica all’appellato nel termine di cui all’art. 325 c.p.c.; nel primo caso l’appello sarebbe stato proposto nel termine (il deposito del ricorso è avvenuto il 16/10/2006) a condizione che non si applichi la sospensione feriale e nel secondo caso invece sarebbe avvenuto fuori termine.

La qualificazione della domanda inizialmente proposta è, tuttavìa, logicamente preliminare rispetto alla decisione del terzo motivo perchè se alla domanda non fosse applicabile il termine feriale in quanto qualificata come opposizione all’esecuzione o se l’appello fosse escluso ritenendosi che la sentenza abbia deciso su una opposizione all’esecuzione, già al momento del deposito del ricorso la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato e comunque non si porrebbe il problema di stabilire se l’impugnazione proposta con ricorso invece che con citazione possa considerarsi egualmente efficace per il principio della conversione dell’atto formalmente irregolare in atto valido per raggiungimento dello scopo ( art. 159 c.p.c.) in quanto comunque idoneo a costituire il rapporto processuale avendo i requisiti di contenuto e temporali del modello richiesto dalla norma processuale.

7. Il giudice di primo grado aveva affermato che l’opponente aveva proposto due domande: una opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22, 23 e 27 e una (subordinata) opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., quest’ultima fondata sull’intervenuta "prescrizione del diritto" ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973; in motivazione lo stesso giudice aveva rilevato che per confutare i motivi dell’opposizione "parte resistente ha prodotto solo i titoli esecutivi e la loro notifica, mentre riguardo alla formale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta la fina di contrapporre ai titoli stessi il fatto estintivo del diritto, nulla ha prodotto e argomentato, limitandosi a sollevare due eccezioni ritenute peraltro infondate e quindi da respingere… dalla documentazione prodotta si rinviene solo il titolo esecutivo e la sua notifica al trasgressore… ma nulla si dice riguardo la esecuzione forzata per sopravvenuta estinzione del diritto".

Infine, occupandosi dell’eccezione di incompetenza territoriale, il primo giudice ha richiamato giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5279/2002) che ha affermato il principio per il quale a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa, l’interessato, al fine di far valere non già vizi che attengano alla formazione del titolo sulla base del quale il ruolo è stato formato, ma fatti estintivi del titolo stesso, sopravvenuti alla sua formazione deve proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, per la quale, prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dallo stesso articolo, stesso giudice indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.

Orbene, a prescindere dalla valutazione della congruenza e pertinenza della motivazione e a prescidere dalla ritualità della proposizione dell’opposizione (valutazioni precluse dalla circostanza che non è in discussione la fondatezza della motivazione o la ritualità dell’opposizione quanto alle forme con la quale è stata proposta) ma la qualificazione della domanda da parte del giudice) deve concludersi, sulla base del percorso motivazionale sopra richiamato, che il Giudice di Pace ha ritenuto proposte due domande, una di opposizione alla sanzione amministrativa e una di opposizione all’esecuzione, accogliendo (pur con motivazione non chiarissima), la seconda e non la prima che, tuttavia, ha implicitamente rigettato sia dando atto che i titoli esecutivi si erano formati ed erano stati notificati, sia decidendo su una domanda di opposizione all’esecuzione sulla base di una sopravvenuta inefficacia del titolo, riconosciuto come legittimamente formatosi. Ne discende che la decisione sulla opposizione all’esecuzione (unica domanda accolta dal giudice di pace) avrebbe dovuto essere impugnata nei termini e con le forme previste per l’impugnazione in tema di opposizione all’esecuzione perchè l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza, restando irrilevante il tipo di procedimento adottato (cfr. ex plurimis, Cass. S.U. 1/2/2008 n. 2434 e, da ultimo, Cass. 11/1/2012 n. 171 Ord.).

Il ricorso era stato depositato nella cancelleria del giudice di Pace in data 16/10/2006 e quindi successivamente alla L. n. 52 del 2006 applicabile dall’1/3/2006 che aveva modificato l’art. 616 c.p.c. stabilendo la non impugnabilità della sentenza resa in sede di opposizione all’esecuzione.

Pertanto la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 c.p.c. e non con l’atto di appello in quanto il giudice di pace ha deciso solo l’opposizione all’esecuzione accogliendola.

8. In conclusione deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, deve essere dichiarato inammissibile l’appello; il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile essendo passata in giudicato la sentenza di primo grado.

Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, nella quale sulla domanda principale volta a contestare la notifica del verbale di contestazione si è ritenuto che il verbale fosse stato notificato, ma senza un provvedimento espresso sull’opposizione a sanzione amministrativa lasciando margini di dubbio sulla domanda che era accolta, dubbi peraltro ingenerati non solo dalla scarsa chiarezza della motivazione, ma anche dalle irrituali forme della proposta opposizione all’esecuzione (circostanza che ha indotto in errore anche il giudice di appello che

P.Q.M.

stata proposta un’opposizione all’esecuzione), possono compensarsi interamente le spese dell’appello e di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M. La Corte accoglie il secondo del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dal Comune di Civitanova Marche; compensa le spese del grado di appello e di questo giudizio di Cassazione.

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