Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 25-10-2011, n. 38658

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P. 1. D.G.A. ricorre per cassazione contro l’ordinanza specificata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l’appello da lui proposto avverso la sentenza con cui la Corte distrettuale lo aveva condannato alla pena complessiva di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato.

Sostiene che i motivi formulati erano specifici, avendo precisato il petitum (chiedeva il minimo della pena con la concessione delle attenuati generiche) e indicato le ragioni a sostegno (tenuità dei fatti e personalità del reo). p. 2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Invero i motivi proposti a sostegno dell’appello sono assolutamente privi del requisito della specificità, dal momento che non hanno dedotto alcuna circostanza concreta diretta a dimostrare la pretesa tenuità del fatto nè hanno proposto alcuna considerazione utile a illustrare la personalità del reo.

Il ricorso pertanto, a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 3, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa della ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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