Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-04-2012, n. 5962 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 1 – 13.6.2007 la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettò la domanda proposta da T.P. nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena spa (qui di seguito, per brevità, anche indicata come Monte dei Paschi) e diretta al riconoscimento della qualifica dirigenziale e del relativo trattamento economico.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che:

per quanto era emerso dalle prove testimoniali e documentali andava escluso che il T., nei suoi periodi di incarico all’estero (preposizione all’Ufficio di rappresentanza del Monte dei Paschi a Copenaghen prima e a Mosca poi, ove era stato inquadrato come quadro direttivo al 4^ livello retributivo) avesse esplicato, anche in via di fatto, mansioni di tipo dirigenziale ai sensi dell’art. 79 CCNL 22.11.1990 per il personale direttivo delle aziende di credito e, comunque, esorbitanti dalla qualifica attribuitagli, non essendo ravvisabile una sua effettiva assunzione di responsabilità nelle decisioni e nelle scelte di maggior importanza per la vita aziendale;

erroneamente la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento ad un’asserita figura di dirigente "di seconda fascia", collocata fra i funzionari e i dirigenti propriamente detti, che non trovava alcun riscontro nella disciplina collettiva di settore e, tanto meno, nell’ari 2 CCNL 1.12.2000 per i dirigenti delle aziende di credito.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, T.P. ha proposto ricorso per cassazione assistito da due motivi e illustrato con memoria.

L’intimata Banca Monte dei Paschi di Siena spa ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 79 CCNL 22.11.1990 per il personale direttivo delle aziende di credito, nonchè vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale aveva dato una lettura erroneamente restrittiva della clausola controversa, dovendosi ritenere che la mancanza di poteri operativi in capo al rappresentante del Monte dei Paschi all’estero non osta al riconoscimento della qualifica dirigenziale, costituendo la sua attività un momento indefettibile del procedimento volitivo degli organi centrali.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione nell’art. 2 CCNL 1.12.2000 per i dirigenti delle aziende di credito, nonchè vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della presenza, al secondo comma della norma pattizia in discussione, della ed clausola manageriale, che, nella concorrenza dei requisiti ivi previsti, consente al giudice l’accertamento in fatto e la dichiarazione in diritto della qualifica dirigenziale, anche valutando specifiche posizioni che non sono prettamente e tradizionalmente apicali, ma legate all’attività lavorativa di management e di intelligence per i dirigenti di ed seconda fascia;

inoltre la Corte territoriale non aveva considerato o aveva travisato talune emergenze probatorie dalle quali era emerso che alcuni rappresentanti all’estero avevano la qualifica di dirigenti.

2. Entrambi i motivi di ricorso, anche nella maggior parte dei denunciati profili di vizi motivazionali, si fondano sulle indicate clausole di contratto collettivo in tesi erroneamente interpretate dalla Corte territoriale.

Trova quindi applicazione nella fattispecie il principio, re ite ratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofiiattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 c.c. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 15495/2009;

27876/2009; 28306/2009; 2742/2010; 3459/2010; 3894/2010; 4373/2010;

6732/2010; 11614/2010). Il ricorrente non ha adempiuto a tali oneri, avendo prodotto soltanto uno "stralcio" degli indicati contratti collettivi (in sostanza soltanto il testo delle clausole di cui viene lamentata l’erronea interpretazione).

3. Il profilo di doglianza (contenuto nel secondo mezzo) inerente alla mancata considerazione delle emergenze probatorie dalle quali sarebbe emerso che alcuni rappresentanti all’estero avevano la qualifica di dirigenti è inaccoglibile, poichè vertente su circostanza priva di decisività ai fini del decidere, posto che l’eventuale conferimento della qualifica dirigenziale ad altri rappresentanti all’estero non potrebbe comportare di per sè il riconoscimento della medesima qualifica anche a favore dell’odierno ricorrente, stante la mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10905/1990; 1433/1996; 23273/2007).

4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 (quaranta), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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