Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 25-10-2011, n. 38764

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., in esito all’udienza del 10/12/2010 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cuneo ha applicato a R.C. la pena concordata tra le parti a fronte del contestato tentativo di furto pluriaggravato.

R.C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Il ricorrente ha successivamente prodotto rinunzia al ricorso.

All’udienza camerale del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

In data 28/2/2011 il ricorrente ha rinunziato al ricorso pur presentato.

La rinunzia alla impugnazione ne determina ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), la inammissibilità, con conseguente condanna del rinunziante al pagamento delle spese del procedimento, nonchè della ammenda di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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