Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 25-10-2011, n. 38763

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza resa il 27/12/2010, il Gip presso il Tribunale di Rimini ha rigettato la richiesta di revoca del provvedimento di confisca della autovettura guidata da C.A. in data 5/10/2009 in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), richiesta di revoca costruita sulla sopravvenienza della regolazione introdotta con L. n. 120 del 2010, ha respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo pronunziato dal Gip presso il Tribunale di Rimini il 2/12/2009.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per:

1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), posto che dopo l’entrata in vigore di L. 29/7/2010 n. 120 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del bene non sarebbe più di natura penale ma di carattere amministrativo (cass. Pen. Sez 2/11/2010 n. 38750) e la nuova più favorevole disciplina doveva essere applicata al caso di reato consumato prima dell’entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, ex art. 2 c.p.p., comma 4. Il riferimento del Gip alla misura cautelare mantenuta perchè finalizzata alla confisca imponeva l’annullamento dell’ordinanza;

2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricorrenza del periculum in mora. Il periculum sarebbe stato evocato ma in nessun modo dimostrato così da dare luogo ad una motivazione meramente apparente;

3) mancanza di motivazione in ordine alla istanza di variazione del custode.

L’ordinanza impugnata non avrebbe speso alcuna considerazione sulla istanza di cambiare il custode laddove il mutamento delle disciplina che vietava l’affidamento in custodia del veicolo confiscato al trasgressore che fosse risultato recidivo e il silenzio serbato dal nuovo art. 33 I 29/7/2010 sul punto imponevano la considerazione della istanza e una motivazione relativa al suo accoglimento o al suo rigetto.

All’udienza camerale del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il provvedimento impugnato sottolinea che il vincolo cautelare è stato posto sia ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1 e dunque in un ambito nel quale resta ben ferma la natura penale della misura ove essa sia stata correttamente adottata, sia ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, ed osserva anche che la sola configurazione del sequestro impeditivo ex art. 321 c.p.p., comma 1, determina la correttezza del permanere anche dopo la novella del CdS della misura adottata.

La questione sottoposta a questa Corte con le prime due censure, trova infatti regola nei principi affermati in tema di novellazione della disciplina del sequestro a fronte della contestazione del reato di cui all’art. 186, comma 2. lett. c), (per tale indicata nel provvedimento impugnato). Invero Cass. pen. Sez. 4^, 24 novembre 2010, n. 170 (Conformi Cass. pen. Sez. 4^, 04-11-2010, n. 40523 (rv.

248859); Cass. pen. Sez. 4^, 06-10-2010, n. 41080 (rv. 248912); Cass. pen. Sez. Unite, 25-02-2010, n. 23428 (rv. 247042)) hanno affermato che il sequestro del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza, operato prima dell’entrata in vigore della L. n. 120 del 2010 (che ha depenalizzato la sanzione accessoria della confisca prevista per il reato di cui all’art. 186 C.d.S.), conserva validità, dovendosi soltanto valutarne la conformità ai requisiti di natura amministrativa attualmente necessari. (La Corte ha precisato che il principio della"perpetuatio iurisdictionis" e le maggiori garanzie offerte dalle forme procedimentali penali anteriormente previste, legittimano tuttora il giudice a delibare a tali fini la fattispecie). Quanto alla motivazione circa il periculum essa è stata ben esplicitata nei limiti dell’originaria economia giustificativa di un provvedimento cautelare. La novella invocata non ha dunque alcuna idoneità a rendere invalido il sequestro a suo tempo correttamente operato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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