Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 25-10-2011, n. 38762

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Svolgimento del processo

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino pronunziava in data 27/7/2010 decreto di archiviazione in accoglimento della richiesta avanzata in tal senso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino. Le parti offese L. F. e G.F. hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. I ricorrenti denunziano inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e in particolare violazione del art. 410 comma 3, art. 409 comma 2, 3, 4 e 5 nonchè dell’art. 127 c.p.p., comma 5, per essere stato il decreto di archiviazione pronunziato senza delibazione di inammissibilità della opposizione ritualmente proposta dalle parti offese, e senza fissazione di apposita udienza camerale per l’esame di quella opposizione in quanto non detta inammissibile.

All’udienza camerale del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Questa Corte rileva che a seguito di notifica in data 7/6/2010 alle parti offese ex art. 408 c.p.p., della richiesta di archiviazione del PG., che aveva esercitato la sua potestà di avocazione del procedimento, le dette parti avevano proposto in data 17/6/2010 opposizione alla richiesta di archiviazione indicando gli oggetti della suggerita investigazione suppletiva e gli elementi di prova a sostegno. Il 27/7/2010 il Gip decretava l’archiviazione del procedimento senza alcuna fissazione di previa udienza camerale e senza aver qualificato come inammissibile l’opposizione del 17/6/2010.

Questa Corte ha costantemente affermato (tra le molte Cass. Pen. Sez. 4^ 30/3/2007 n 13.200; Cass. Pen. Sez. 6^ 30/10/2008 n. 40601) che qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano, esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità della opposizione per omessa indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso in violazione della garanzia del contraddittorio e per questo motivo impugnabile in cassazione.

Nel caso sottoposto alla valutazione di questa Corte si verificò, considerata la cronologia degli accadimenti processuali sopra richiamati, esattamente una violazione radicale della garanzia del contraddittorio, sicchè il decreto che la produsse deve essere annullato.

Gli atti del procedimento devono essere trasmessi al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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