Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 25-10-2011, n. 38761

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza per riparazione da ingiusta detenzione proposta da L.R.G. A. individuando nella proposizione di diverse versioni dei fatti oggetto di indagine, la colpa (ostativa al sorgere del diritto a riparazione) che aveva contribuito in maniera rilevante alla adozione e al mantenimento della misura cautelare detentiva.

L.R.G.A. propone ricorso per cassazione contro tale ordinanza al fine di ottenerne l’annullamento.

Il ricorrente denunzia:

violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 314 c.p.p., comma 1, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

All’udienza camerale del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La misura cautelare la cui ingiustizia è assunta a fondamento della domanda di riparazione è stata a suo tempo disposta nell’ambito di un procedimento per omicidio volontario nel quale l’odierno ricorrente fu alla fine assolto per avere agito in stato di legittima difesa.

L’ordinanza impugnata individua la colpa grave del L.R. nell’avere reso dichiarazioni, circa la dinamica della colluttazione tra lui e la vittima e circa i colpi di pistola esplosi, risultate non vere a giudizio della stessa Corte che lo aveva assolto, e tali da legittimare il convincimento dell’autorità procedente circa la insussistenza della legittima difesa solo successivamente accertata.

Osserva questa Corte che la individuazione di una linea difensiva incerta o addirittura contraddittoria, non costituisce ancora valutazione sufficiente a evidenziare la ricorrenza di una colpa ostativa al sorgere del diritto a riparazione sotto il profilo della efficienza causale di una tale condotta contraddittoria nel determinare l’adozione o il mantenimento della misura cautelare per la quale è domandata riparazione. La motivazione impugnata non dimostra una tale incidenza causale, limitandosi a enunciarla e a dare per dimostrato proprio ciò che abbisognava di dimostrazione, posto che gli accertamenti balistici furono compiuti e valutati dopo la emissione della misura cautelare e che la decisione di merito che pronunziò l’assoluzione accertando la non veridicità della prima versione dei fatti proposta dal L.R. (non veridicità assunta a pilastro della colpa ostativa) fu resa dopo la applicazione della misura cautelare per cui è processo.

La ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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