Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-04-2012, n. 5955 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

L.R., dipendente dell’Ente Camposanto di Santo Spirito con qualifica di funzionario amministrativo e funzioni di vice Segretario Capo, risultata idonea nel concorso alla qualifica di Segretario Capo dello stesso Ente, la cui graduatoria era stata approvata con Delib. n. 107 del 2000, ha chiesto che venisse accertato il suo diritto all’assunzione con la qualifica di Segretario Capo in virtù del previsto scorrimento della graduatoria, con la condanna dello stesso Ente a corrisponderle le relative differenze retributive a decorrere dal 15.9.2002.

Il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte d’appello della stessa città, che l’ha accolta ritenendo che con la delibera di approvazione della graduatoria, l’Ente avesse manifestato in maniera inequivoca la volontà di procedere allo scorrimento della graduatoria e che tale volontà avesse trovato conferma nelle successive delibere con cui l’Ente aveva disposto la nomina del secondo e del terzo classificato nella graduatoria e, successivamente, nelle comunicazioni con cui, "al fine di un eventuale scorrimento della graduatoria del concorso", aveva richiesto agli altri concorrenti, collocati dal quarto all’ottavo posto in graduatoria, di voler comunicare "la propria disponibilità ad accettare una eventuale nomina a Segretario Capo".

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Ente Camposanto di Santo Spirito affidandosi a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso la L., che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, sostenendo che, in mancanza della decisione della pubblica amministrazione di coprire il posto resosi vacante in organico, la controversia promossa dal concorrente utilmente collocato in graduatoria, avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria medesima, è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo quale controversia in materia concorsuale per l’assunzione di dipendente da parte di ente pubblico.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 97 Cost., L. n. 241 del 1990, art. 1 e L.R. Sicilia n. 16 del 1963, art. 219, come modificato dalla L.R. Sicilia n. 12 del 1991, art. 8, assumendo in sostanza che l’istituto dello scorrimento della graduatoria presuppone necessariamente una decisione dell’amministrazione di coprire il posto, decisione che deve esprimere l’interesse concreto ed attuale dell’Amministrazione di procedere alla relativa copertura, e che l’obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude ali1 amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale, ma non la obbliga all’assunzione di candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l’amministrazione non intenda ricoprire.

3.- Con il terzo motivo si lamenta l’esistenza del vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nello stabilire se l’Ente Camposanto abbia o meno deliberato di provvedere alla copertura del posto, resosi vacante a seguito della cessazione dal servizio del candidato collocato come terzo nella graduatoria, mediante scorrimento della graduatoria medesima, evidenziando altresì la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’operatività della graduatoria presupponesse una decisione dell’Amministrazione successiva al momento in cui si verifica la sopravvenuta vacanza in organico del posto, individuando tuttavia tale decisione nella Delib. n. 107 del 2000, assunta in un periodo anteriore di circa due anni rispetto al momento in cui si era effettivamente verificata la vacanza del posto in organico (a seguito, cioè, della cessazione dal servizio del candidato che si era collocato come terzo nella graduatoria).

4.- Il primo motivo è inammissibile perchè sulla questione di giurisdizione si è formato il giudicato (implicito). Questa Corte ha, infatti, già ripetutamente affermato – cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 26019/2008, Cass. sez. unite n. 24483/2008 – che l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve tener conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue, fra l’altro, che le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità, e che il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito. Ed è stato ulteriormente precisato – cfr. Cass. n. 2067/2011 – che, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.

5.- Nella specie, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda della L. evidenziando, peraltro, che "la cognizione della domanda riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria di un precedente concorso, collocandosi di norma fuori dell’ambito della procedura concorsuale, appartiene ordinariamente alla giurisdizione del giudice ordinario".

La sentenza è stata impugnata solo dalla L. e nel giudizio di appello non è stata sollevata alcuna eccezione sullo specifico punto. Di qui l’inammissibilità del primo motivo.

6.- Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per riguardare problematiche tra loro strettamente connesse, sono infondati.

Quanto alla decisione dell’Amministrazione di coprire il posto di Segretario Capo, per il quale era stato indetto il concorso, la Corte territoriale ha osservato che la delibera di approvazione della graduatoria del concorso (n. 107 del 30.6.2000) disponeva che in caso di rifiuto del candidato vincitore, avrebbe operato lo scorrimento della graduatoria con la nomina del candidato seguente "sino all’effettiva copertura del posto".

Con successiva delibera dell’Ente (n. 146 del 22.9.2000) era stato disposto che, a seguito della decadenza del vincitore del concorso, sarebbe stato nominato vincitore il secondo in graduatoria. A seguito del trasferimento in mobilità ad altro ente del secondo classificato nella predetta graduatoria, venne deliberato, sempre avvalendosi dello scorrimento della graduatoria, di procedere alla copertura del posto mediante la nomina del terzo classificato (Delib. 10 agosto 2001, n. 145). Dopo il trasferimento in mobilità anche del terzo concorrente, l’Ente inviò ai concorrenti collocati dal quarto all’ottavo posto della graduatoria una comunicazione con la quale gli stessi venivano invitati – "al fine di un eventuale scorrimento" – a comunicare la "disponibilità ad accettare un’eventuale nomina" a Segretario Capo. Successivamente, tuttavia, l’incarico di Segretario Capo vene conferito mediante convenzioni a tempo determinato a persone estranee all’organizzazione dell’Ente ed individuate "intuita personae" (Delib. n. 75 del 2002 e Delib. n. 81 del 2002).

7.- Sulla base di tali circostanze di fatto, sostanzialmente incontroverse tra le parti, la Corte d’appello ha ritenuto che la decisione dell’Ente di procedere alla copertura del posto avvalendosi dello scorrimento della graduatoria dovesse farsi risalire alla volontà espressa dal medesimo Ente con la Delib. n. 107 del 2000 (confermata dalla successiva Delib. n. 146 del 2000 e Delib. n. 145 del 2001) – ed alla quale era stata data esecuzione anche con le comunicazioni inviate nel 2002 ai concorrenti classificati dal quarto all’ottavo posto della graduatoria – sicchè non poteva dubitarsi che, a seguito della rinuncia degli altri candidati che la precedevano in graduatoria, ovvero della mancata manifestazione da parte di alcuni di essi della disponibilità all’accettazione della nomina, la L. fosse divenuta titolare di un diritto soggettivo all’assunzione nel posto oggetto del concorso.

8.- Con tale statuizione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti da questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 19006/2010, Cass. n. 21509/2008, Cass. n. 27126/2007, Cass. n. 17780/2007, Cass. n. 14529/2003, Cass. n. 3252/2003) – secondo cui in materia di procedure concorsuali della pubblica amministrazione finalizzate all’assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all’assunzione mediante "scorrimento della graduatoria" presuppone l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso; tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando ovvero da una apposita determinazione dell’amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l’apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l’amministrazione non sia tenuta all’assunzione di candidati non vincitori. In altre parole, una volta assunta la decisione di coprire il posto mediante lo "scorrimento della graduatoria", non può essere bandito un nuovo concorso; l’istituto dello scorrimento, per contro, non obbliga a deliberare nuove assunzioni in relazione a posti che si rendano vacanti e che l’amministrazione stessa non intenda coprire.

9.- Nella specie, come si è detto, la Corte di merito ha accertato che l’Ente aveva già assunto la decisione di coprire il posto, anche mediante lo scorrimento della graduatoria, con la Delib. n. 107 del 2000 e che tale decisione aveva trovato conferma sia nella successiva Delib. n. 146 del 2000 e Delib. n. 145 del 2001 che nelle comunicazioni del 2002, traendone la (corretta) conseguenza che, una volta assunta tale decisione, non poteva l’amministrazione sottrarsi all’obbligo di coprire il posto mediante l’utilizzazione della graduatoria (già approvata) e l’assunzione del candidato che, in presenza della utilizzazione del sistema dello scorrimento, poteva vantare la posizione di effettivo vincitore del concorso.

Le contrarie affermazioni del ricorrente, secondo cui difetterebbe, nella specie, una decisione dell’Ente di provvedere alla copertura del posto mediante lo scorrimento della graduatoria in epoca successiva al momento in cui si era verificata la vacanza del posto in organico, si risolvono nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito – giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come sopra detto, all’accertamento della volontà dell’Ente di coprire il posto mediante scorrimento della graduatoria, già manifestata con la Delib. n. 107 del 2000 e confermata dalle delibere successive – e così in una mera contrapposizione alla valutazione di merito operata dalla Corte d’appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest’ultima (anche perchè il ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto integrale della Delib. n. 75 del 2002 e Delib. n. 81 del 2002, che, secondo l’assunto, avrebbero "un portata dirimente ai fini del giudizio"); dovendo rimarcarsi, peraltro, che, come questa Corte ha costantemente ribadito, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito – poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione – ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008).

10.- Il ricorso va, dunque, rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

11.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *