Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 25-10-2011, n. 38760

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa all’udienza del 15/7/2010 il Tribunale di Padova, pronunziando ex art. 444 c.p.p., ha applicato a K.M. A., la pena concordata tra le parti a fronte dei reati a costui addebitati.

L’imputato K. ha proposto ricorso per cassazione, per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Successivamente lo stesso imputato ha fatto pervenire rinuncia al ricorso.

All’udienza camerale del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

L’imputato ricorrente ha fatto pervenire una dichiarazione di rinunzia al proposto ricorso.

Questa Corte rileva che la dichiarazione abdicativa costituisce all’evidenza una rinunzia (rituale) alla impugnazione, mentre la rinunzia "a tutti i termini di legge" consente la immediata trattazione del procedimento senza adempimento alcuno di preventiva notifica, nella prospettiva della irrevocabile stabilizzazione della sentenza di condanna rappresentata dallo stesso condannato come corrispondente a un suo interesse meritevole di trovare riscontro procedimentale. La rinunzia alla impugnazione ne determina ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), la inammissibilità, con conseguente condanna del rinunziante al pagamento delle spese del procedimento, nonchè della ammenda di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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