Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 25-10-2011, n. 38759

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di L’Aquila, con sua ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da S.A. contro la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Teramo, Sezione di Atri, che ha ritenuto il S. responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 5.

Il ricorrente denunzia la erroneità della affermazione della genericità della impugnazione a fronte di un appello sintetico ma sufficientemente chiaro e specifico perchè inteso a contestare la adottata statuizione di condanna nonchè la entità della pena irrogata.

All’udienza camerale del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione esprime censure manifestamente infondate e generiche, in quanto non commisurate alle specifiche ragioni poste a base della declaratoria di inammissibilità oggi impugnata e chiaramente indifferente alla prescrizione di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), prescrizione la cui inosservanza è a sua volta sanzionata sul piano processuale con la inammissibilità, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). La riproposizione in ricorso per cassazione delle conclusioni rassegnate con l’atto di appello rende evidente che se una domanda fu proposta in forme "sintetiche … ma sufficientemente chiare" mai furono espresse le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che erano posti a fondamento della impugnazione medesima come, peraltro, ha affermato espressamente la ordinanza impugnata. Avere chiesto la riforma della sentenza di primo grado è cosa ben diversa dall’avere anche esposto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto (che non furono mai esposti) che dovevano sorreggere la richiesta e dovevano essere oggetto di valutazione da parte del giudice di appello.

Il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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