T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9281

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue esposto.

La I. S.r.l. è una Società avente quale oggetto e scopo sociale la costruzione e la gestione di impianti e stabilimenti industriali per lo stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti di qualsiasi provenienza, ivi inclusi i rifiuti solidi urbani, che per molti anni ha gestito la discarica denominata S4 situata in Latina, località Borgo Montello, su aree di sua proprietà.

Essendo in corso di esaurimento l’invaso S4, la I. Srl ha presentato alla Regione Lazio un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani denominato S5, onde ottenere l’approvazione e l’autorizzazione ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 5.2.1997, n. 22.

La Regione Lazio, con ordinanza n. 4 del 30.1.1998 del Presidente della Giunta Regionale, ha ordinato a I. Srl di iniziare i lavori di scavo propedeutici all’allestimento del nuovo invaso.

Il Comune di Latina, però, ha posto in essere comportamenti strumentali finalizzati ad impedire la nuova discarica, tra l’altro, stipulando un Protocollo di intesa con l’Amministrazione regionale impugnato e annullato con sentenza del TAR del Lazio n. 4176/2000.

Con la medesima sentenza n. 4176/2000 è stata annullata anche l’ordinanza comunale n. 49/1998 e la determinazione n. 74 del 17.9.1999 (con le quali l’Amministrazione comunale aveva autorizzato la E. Srl a bonificare i bacini S1, S2 ed S3, di proprietà della Capitolina S.r.l., al fine di recuperare volumi per abbancare nuovi rifiuti per 350.000 mc.).

Nelle more, la I. S.r.l. è stata autorizzata a realizzare l’impianto denominato S5, ma il progetto di ampliamento dello stesso, presentato il 23.12.1999, non è stato sottoposto alla prevista conferenza di servizi a causa di una diffida pervenuta dal Comune di Latina con nota 18.4.2000 n. 38450.

Di contro, la Regione Lazio – premesso che con sentenza n. 4176/2000 era stata annullata la citata autorizzazione rilasciata alla E. Srl per bonificare i bacini S1, S2 ed S3, in quanto il giudice amministrativo aveva rilevato l’incompetenza dell’Amministrazione comunale, essendo competente al riguardo l’Amministrazione regionale -, con deliberazione 20.6.2000 n. 1608, ha approvato il progetto presentato dalla E. Srl per la bonifica e la creazione di ulteriori volumi di abbancamento successiva alla bonifica degli invasi S1, S2 ed S3, presso la discarica di Borgo Montello.

La I. Srl – avendo in comune con l’invaso autorizzato l’argine di contenimento e la falda acquifera ed avendo rilasciato una fidejussione pari a 8 Mld. di lire in relazione al rischio inquinamento – ha ritenuto erronee ed illegittime le determinazioni assunte dalla Regione Lazio ed ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando la domanda di annullamento indicata in epigrafe.

L’Amministrazione regionale costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di interesse a ricorrere della I. Srl, ed ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

Anche la controinteressata E. Srl si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza delle censure proposte dalla Società ricorrente ed eccependo, in corso di causa, il sopravvenuto difetto di interesse della I. Srl.

Con ordinanze 26.10.2000 n. 9106 e 6.12.2001 n. 7451, sono state rigettate due domande cautelari proposte dalla Società ricorrente.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 28 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

In via preliminare, il Collegio accoglie le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della I. Srl (proposta dalla Regione Lazio) e di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente (proposta dalla E. Srl).

A parere del Collegio, va accolta l’eccezione di carenza di interesse avanzata dalla Regione Lazio, poiché – è vero che dagli atti di causa risulta che la Società ricorrente, all’epoca dei fatti, era proprietaria di un terreno limitrofo a quello oggetto dei provvedimenti impugnati, ove gestiva una discarica, ed aveva, tra l’altro, rilasciato fideiussione a garanzia del rischio inquinamento -, ma va considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 1608 del 20.6.2000, ha ad oggetto l’"Approvazione e realizzazione del progetto integrativo al progetto per la bonifica e la sistemazione definitiva degli abbancamenti S1, S2 ed S3 in località Borgo Mantello approvato in data 14.12.1998 per la creazione di ulteriori volumi di abbancamento".

Dato il tenore ed il contenuto del provvedimento impugnato, risulta chiaro che la ricorrente non potrebbe trarre alcun beneficio dall’annullamento del provvedimento impugnato, posto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1608 del 20.6.2000, l’Amministrazione si è limitata ad approvare un progetto integrativo del progetto approvato in data 14.12.1998, inerente la bonifica e la sistemazione definitiva degli abbancamenti S1, S2 ed S3 in località Borgo Mantello, gestiti dalla Società controinteressata.

Pertanto, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse la domanda di annullamento con la quale la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti aventi ad oggetto l’approvazione e la realizzazione del progetto integrativo al progetto per la bonifica e la sistemazione definitiva degli invasi S1, S2 ed S3 gestiti dalla E. Srl.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara inammissibile per carenza di interesse;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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