T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9280

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 30 ottobre 2000 perveniva al Comune di Pomezia la nota della E. & S. Srl con la quale la Società comunicava di essere in possesso di un’autorizzazione n. 352 del 2 maggio 2000 del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti che la autorizzava ad effettuare la bonifica di una vasta area in Comune di Pomezia sita in via Solfatara.

Con nota datata 8.11.2000 l’Amministrazione comunale chiedeva copia dell’atto di autorizzazione.

Il 23.11.2000 perveniva la nota prot. 631/or della Regione Lazio – Assessore Vice Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti di Roma e Provincia, con la quale, si dichiarava che "… la determinazione del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti n. 352 del 12 maggio 2000 citata…. non risulta depositata tra gli atti commissariali". Con la medesima nota si invitava la Società a non intraprendere alcuna attività e a trasmettere l’atto commissariale.

Il Comune di Pomezia nominava una Commissione di indagine per far luce sulla strana vicenda e veniva in possesso di una copia del provvedimento n. 352/2000 che, apparentemente adottato per autorizzare la bonifica di un sito inquinato, nella sostanza, conteneva l’autorizzazione utile per consentire alla citata Società di realizzare una discarica presso il sito bonificato.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni contenute nel citato provvedimento n. 352/2000, l’Amministrazione comunale ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando la domanda di annullamento indicata in epigrafe.

L’Amministrazione regionale si costituiva in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

La controinteressata E. & S. Srl, costituitasi in giudizio, sosteneva l’infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

Con decreto n. 33 del 29.12.2000 veniva annullato d’ufficio il provvedimento n. 352/2000), ma il citato decreto n. 33/2000 dopo essere stato impugnato dalla E. & S. Srl (con ricorso RG n. 3452/2001) era, prima, sospeso con ordinanza del TAR del Lazio n. 2380/2001 e, poi, annullato con sentenza n. 10908/2010.

Nel corso del presente giudizio, con ordinanza 14.6.2001 n. 3918 veniva accolta la domanda cautelare proposta dal Comune di Pomezia e conseguentemente, sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato n. 352/2000.

Con successive memorie le parti argomentavano ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 13 ottobre 2011 la causa era trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Avverso il provvedimento impugnato, il Comune di Pomezia ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

– VIOLAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E DEL D.LVO 5 FEBBRAIO 1997 N. 22 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI: l’Amministrazione ricorrente afferma l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto adottato con la scusa di bonificare un sito ma con il fine di realizzare una discarica, senza predisporre un piano regionale dei rifiuti e senza sentire gli enti locali interessati a senza rilasciare una formale autorizzazione per l’apertura e la gestione di una discarica (violando gli artt. 22, 28 e 30, d.lgs. 22/1997 c.d. decreto Ronchi);

– VIOLAZIONE DEL D.LVO RONCHI, ARTT. 28 E SEGG.: l’impianto in questione ha le caratteristiche di una discarica di tipo B, rilasciata senza seguire la procedura prescritta per l’adozione di provvedimenti del genere;

– VIOLAZIONE DEL D.LVO RONCHI, ARTT. 30 E SEGG., DIFETTO DI MOTIVAZIONE: per gestire una discarica di tipo B, la E. & S. Srl avrebbe dovuto essere iscritta all’albo nazionale degli smaltitori ed, invece, non sembrava avere tale requisito all’epoca dei fatti;

– VIOLAZIONE DELLA LEGGE URBANISTICA N. 1150 DEL

1942 E DEL P.R.G. DEL COMUNE DI POMEZIA APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 4246 DEL 20 NOVEMRE 1974: l’atto impugnato è stato adottato violando la disciplina urbanistica, considerando che l’area in questione ha, in gran parte, destinazione agricola;

– – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLE ENTENZE DEL TAR LAZIO – SEZIONE SECONDA NN. 1868 e 1869 DEL 1986; VIOLAZIONE DELL’ART. 2909 C.C.: con le citate decisioni il giudice amministrativo aveva affermato l’impossibilità di destinare l’area in questione a discarica di r.s.u.;

– ECCESSO Dl POTERE PER CONTRADDITTORIETA" – ERPLESS1TA" – ASSURDITA" E ILLOGICITA" DELL’ATTO MMINISTRATIVO, SVIAMENTO: con l’atto impugnato si è inteso rilasciare l’autorizzazione per realizzare e gestire una discarica, sotto le mentite spoglie di una "bonifica’;

– VIOLAZIONE DEL D.LVO RONCHI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, VIOLAZIONE DELL’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE E DEL DIRITTO ALLA SALUTE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 E SEGG. DEL DECRETO RONCHI, OMESSA ISTRUTTORIA, OMESSA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE: l’atto contestato è stato emanato in violazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 27 d.lgs. n. 22/1997 per difetto di istruttoria, considerando che nelle vicinanze dell’area vi sono insediamenti abitativi e industriali, oltre che falde acquifere;

– ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA" E CONTRADDITTORIETA" DELL’ATTO AMMINISTRATIVO, VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE DI PIANO E DI INDIRIZZO: il provvedimento impugnato è stato emanato omettendo di considerare che nel limitrofo territorio di Albano Laziale esiste una discarica, posta a poche centinaia di metri da quella contestata, che serve diversi Comuni tra i quali Pomezia.

2. L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, senza controdedurre alle censure avanzate dalla parte ricorrente.

3. La controinteressata E. & S. Srl, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

4. Il Collegio rileva, preliminarmente, che, a fronte delle contestazioni mosse avverso il provvedimento impugnato, con decreto n. 33 del 29.12.2000 era stato annullato d’ufficio il provvedimento impugnato (d.d. n.352/2000), evidenziando che "… la Struttura Commissariale, previa accurata ricerca ha riscontrato che la determinazione n. 352/2000 non risultava depositata tra gli atti commissariali e non ha rinvenuto il fascicolo contenente i provvedimenti riportati nella stessa; tra l’altro, nel registro del protocollo di tali atti, assegnato al Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile in data 18/10/2000, l’atto prot. N. 352 risulta barrato ed "annullato’…. La struttura commissariale, non avendo rinvenuto il fascicolo, come sopra indicato, ha richiesto ai vari Enti ed Uffici copia delle note e degli atti citati nel provvedimento esibito da la società E. srl. In particolare, ha acquisito: 1) copia del parere dell’Ufficio Geologico dell’Assessorato UTVRA dell’Amministrazione regionale prot. n. 9472 del 22 dicembre 1999, citato nella citata determinazione n. 352/99, che esprime, in linea di massima, parere favorevole all’intervento, ma che per formulare il formale parere di competenza previsto dalla LR. 27/98, sollecita ulteriore documentazione che non stata né richiesta né fornita; 2) copia del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico per L’Ambiente – Sez. Rifiuti nella seduta del 15 novembre 1999, riportato nella citata determinazione 352/00, che, in merito al progetto e vista la documentazione prodotta, approva il progetto stesso, rimandando tuttavia, la decisione definitiva, all’attuazione delle prescrizioni riportate nella citata nota 9472/99 del settore 71 (Ufficio Geologico); 3) copia del parere dell’azienda USL RM H – Servizio Igiene Pubblica Prot. N. 8406 del 24 luglio 1999, riportato nella citata determinazione 352/00, in cui la stessa AUSL, pur concordando sull’opportunità di effettuare la bonifica ritiene non sia possibile esprimere parere positivo al progetto, in assenza di garanzie in ordine al paventato pericolo di creare un impianto di discarica con un impatto ambientale maggiore di quello già presente; 4) copia del parere dell’Ufficio 69 Valutazione dell’impatto ambientale dell’Assessorato della Regione Lazio prot. N. 6435 dell’8 ottobre 1999 riportato nella citata determinazione 352/99, che esprime parere favorevole sulla compatibilità ambientale dell’opera, subordinando tale parere alle definitive conclusioni e prescrizioni riportate nella citata nota n 9472/99 del Servizio Geologico; 5) copia del parere dell’Ufficio Autonomo Pareri Ambientali Nulla Osta ex lego 1497/39 art. 7 dell’Assessorato Urbanistica e Casa della Regione Lazio – prot. N. 4475/99 – 4975/99 del 24 giugno 1999 che non rileva elementi ostativi alla realizzazione dell’opera di cui trattasi; 6) copia dei pareri dell’Ufficio II settore 44 dell’Assessorato Urbanistica e Casa della Regione Lazio – prot. N. 1480 del 22 luglio 99 e prot. N. 2113 del 1 settembre 1999; 7) copia del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dai comune di Pomezia il 20 novembre 1999 nel quale risulta che l’area interessata dal progetto di bonifica ha per 1/3 destinazione industriale e per 2/3 destinazione agricola e strada;…".

In sostanza, i pareri del Comitato Tecnico Scientifico, del Settore 69 e, indirettamente, quello dell’Azienda USL RM H, sono stati espressi tenendo conto delle riserve del parere del Servizio Geologico sopra indicate, il quale aveva espresso un avviso di massima che avrebbe dovuto trasformarsi in un parere compiuto all’esito delle acquisizioni documentali e delle integrazioni richieste. Ma non risulta che il parere n. 9472/1999 del Servizio Geologico abbia avuto seguito.

Il citato decreto n. 33 del 29 dicembre 2000 è stato impugnato dalla E. & S. Srl con ricorso RG n. 3452/2001 e, prima, sospeso con ordinanza n. 2380/2001 e, poi, annullato con sentenza n. 10908/2010. Tuttavia, va osservato che con la sentenza di annullamento è stata accolta la censura di parte ricorrente avente ad oggetto l’incompetenza dell’organo che aveva emanato il provvedimento, senza entrare nel merito delle considerazioni e delle circostanze (sopra indicate) poste a base della determinazione di annullamento.

Anche a voler prescindere dalle circostanze procedimentali evidenziate, entrando nel merito delle censure proposte dal Comune di Pomezia avverso la determinazione n. 352/2000, va considerato che, all’epoca dei fatti, la disciplina applicabile era contenuta nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il quale, tra l’altro (fino all’abrogazione intervenuta ai sensi dell’art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):

– fissava una netta separazione tra il concetto di "bonificà (consistente in ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area – art. 6, co. 1, lett. n; cfr. anche art. 17), di "messa in sicurezzà (consistente in ogni intervento finalizzato al contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti – art. 6, co. 1, lett. o) e di discarica (art. 27 ss.);

– stabiliva le competenze in materia, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (artt. 1821);

– prevedeva l’obbligo per le Regioni di sentire le Province ed i comuni al fine di predisporre piani regionali di gestione dei rifiuti (art. 22, comma 1);

– disciplinava un apposito articolato procedimento per l’approvazione del progetto ed il rilascio dell’autorizzazione utile per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 27);

– stabiliva l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 10 del decretolegge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, per le imprese svolgenti attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti (art. 30).

A fronte di tale disciplina, risultano fondate le censure di parte ricorrente tese a contestare che: – la Regione (rectius, il Commissario delegato) non aveva predisposto alcun piano regionale di gestione dei rifiuti e non aveva mai sentito il Comune interessato; – la E. & S. Srl fosse iscritta all’albo nazionale degli smaltitori all’epoca dei fatti (circostanza non documentata dalla controinteressata); – l’area de qua avesse una destinazione idonea allo svolgimento di attività del genere, posto che dal tenore dello stesso provvedimento impugnato l’area risultava avere per 2/3 destinazione agricola e che non è stato contestato che in zona vi fossero stabilimenti industriali e case di civile abitazione, né è stato contestato il fatto che in zona limitrofa, ricadente nel Comune di Albano, in località Cecchina, era già presente una discarica con annesso impianto di preselezione che serviva i Comuni del versante occidentale e l’area litoranea meridionale e, quindi, anche Pomezia.

La E. & S. Srl non ha puntualmente controdedotto a tali censure, limitandosi a rilevare che il sito versava in una situazione di emergenza ambientale che si era tentato di risolvere con l’adozione dell’atto impugnato, e a contestare che l’intervento in questione concretizzasse una "discaricà anziché una "bonificà ex DM 25.10.1999, n. 471.

Al riguardo, va considerato che – come emerge dal tenore dello stesso provvedimento impugnato – nella fattispecie è stata, formalmente, autorizzata una bonifica, ma, nella sostanza, si è inteso autorizzare una discarica, poiché gli interventi di bonifica, risanamento ambientale e messa in sicurezza, sarebbero stati propedeutici al recupero di volumi per il conferimento di R.U. e R.S. (sigle con le quali, evidentemente, si è inteso fare riferimento a "rifiuti urbanì e "rifiuti speciali’).

Ciò appare in contrasto con quanto stabilito dal richiamato art. 28 del d.lgs. n. 22/1997, che, come detto, prevede e disciplina un articolato procedimento finalizzato al rilascio di autorizzazioni per l’apertura di discariche, che nel caso di specie non risulta essere stato seguito.

Del resto, lo stesso DM 25 ottobre 1999, n. 471 (richiamato dalla E. & S. Srl a sostegno delle proprie ragioni) stabilisce che nell’ambito del c.d. "ripristino ambientalè rientrano gli interventi finalizzati a ".. recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità d’uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore,…", cosa che non si sarebbe verificato nella fattispecie (se il provvedimento impugnato avesse avuto seguito) posto che, come già rilevato, il sito sarebbe stato, sostanzialmente, destinato al "… recupero di volumi… per il conferimento di R.S. e R.S….".

In definitiva, senza seguire le regole procedimentali del caso e senza tenere conto delle prescrizioni utili per l’apertura e la gestione di una discarica, è stata autorizzata una "bonificà che, all’esito dell’intervento, si sarebbe trasformata in una "discarica’.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale n. 352 del 2 maggio 2000 del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti di Roma e Provincia – Presidente della Giunta Regionale del Lazio.

6. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

condanna in solido la Regione Lazio e la E. & S. Srl al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Pomezia, che si liquidano in complessivi 3.000,00 (tremila/00) euro;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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